IMU Imposta Municipale sugli Immobili 2018 – Detrazioni Esenzioni

IMU – IL TRIBUTO LOCALE PIU’ ODIATO DAGLI ITALIANI

NOVITA’ 2017-2018:

Per gli anni d’imposta 2017 e 2018 sono state confermate le novità introdotte con la Legge di Stabilità 2016 e quindi la IUC è rimasta sostanzialmente invariata rispetto al 2016.

In particolare è confermato anche per il 2017 e 2018 il blocco di aumenti delle aliquote. Inoltre i Comuni che hanno confermata per l’anno 2016 la maggiorazione TASI possono applicare anche per il 2017 e 2018 tale maggiorazione con espressa deliberazione del consiglio comunale (Art. 1, c. 42, L. 232/2016).

La Legge di Stabilità 2018 (LEGGE 27 dicembre 2017, n. 205) prevede però che (Art 1, Comma 37, lettera a) ): “Per l’anno 2018 la sospensione […] non si applica ai comuni istituiti a seguito di fusione ai sensi degli articoli 15 e 16 del testo unico di cui al decreto legislativo 18 agosto 2000, n. 267, al fine di consentire, a parità di gettito, l’armonizzazione delle diverse aliquote”

L’ IMU (imposta municipale propria) è stata istituita 6 anni fa, nel 2001 con il Decreto Legislativo n. 23.

L’imposta ha natura patrimoniale, infatti il presupposto impositivo nasce sulla base del possesso di immobili, terreni agricoli e le aree edificabili a qualsiasi titolo,  ivi compresa l’abitazione principale e le sue pertinenze (box).

SOGGETTI PASSIVI DELL’IMU

I soggetti c.d. passivi, cioè a cui spetta pagare l’Imu, sono appunto i proprietari degli immobili su detti, nonché il titolare del diritto reale di usufrutto, uso, abitazione, enfiteusi, superficie sugli immobili stessi e, nel caso di concessione di aree demaniali, soggetto passivo è il concessionario.

Per tutti quegli immobili, anche da costruire o in corso di costruzione, concessi in locazione finanziaria, il soggetto passivo è il locatario, a decorrere dalla data di stipula del contratto e per tutta la sua durata.

ALIQUOTE IMU, DETRAZIONI – ESENZIONI

Gli Enti Locali – Comuni – hanno un certo margine di autonomia ed entro i limiti fissati dalla legge statale, nell’effettuare variazioni all’imposta in aumento o in diminuzione.

L’aliquota base è dello 0,76% – i Comuni hanno facoltà di modificarla in aumento o in diminuzione sino 0,3%. La variazione in aumento o in diminuzione dell’imposta Imu va adottata con delibera consiliare.

L’aliquota base per i fabbricati rurali ad uso strumentale (art. 9, comma 3-bis D.Lgs. 557/1993) è dello 0,2%.

Calcolata la base imponibile dell’imposta bisogna applicare le detrazioni previste dalla legge e dai regolamenti comunali.


Un esempio di detrazione è quella prevista nella misura di € 200,00 sulla abitazione principale, eventualmente maggiorata di € 50 per ciascuno figlio di età fino ai 26 anni, purché dimorante abitualmente e residente anagraficamente nell’unità immobiliare adibita ad abitazione principale.

Per quanto riguardano le esenzioni possiamo dire che ne giovano:

  • gli immobili posseduti dallo Stato;
  • gli immobili posseduti dalle Regioni, Province, Comuni, Comunità montane, consorzi fra questi stessi enti, S.S.N. destinati esclusivamente ai compiti istituzionali.

Inoltre si applicazioni le esenzioni per:

  • fabbricati classificati o classificabili nelle categorie catastali da E/1 a E/9;
  • fabbricati destinati esclusivamente all’esercizio di culto e loro pertinenze;
  • fabbricati con destinazioni culturali;
  • fabbricati di proprietà della Santa Sede;
  • fabbricati recuperati e destinati alle attività assistenziali;
  • terreni agricoli ricadenti nei territori dei Comuni montani;
  • immobili utilizzati dagli enti non commerciali destinati esclusivamente allo svolgimento di attività assistenziali, previdenziali, sanitarie, didattiche, ricettive, culturali, ricreative e sportive e concordatarie.

TERMINI DI SCADENZA DEL VERSAMENTO DELL’IMPOSTA (IMU)

Il versamento dell’Imu può essere fatto mediante modello F24 ed è effettuato in due rate di pari importo, scadenti il 16 giugno e il 16 dicembre dell’anno di imposta.


L’imposta IMU è dovuta per anni solari proporzionalmente alla quota ed ai mesi dell’anno di possesso: si calcola per intero il possesso protratto per almeno quindici giorni.

Copywriter & Seo Daniele Giammarelli

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