IMU E TASI SALDO A DICEMBRE

Il versamento del saldo IMU e TASI

Come è noto, la scadenza IMU/TASI per il pagamento dell’acconto era fissata al 16 giugno scorso (posticipato al 18 in ragione del fatto che il 16 cadeva di sabato), mentre il saldo dovrà essere versato il 17 dicembre p.v. (il 16 è una domenica).

L’imposta è dovuta per anni solari (tenendo conto che ad ogni anno solare corrisponde un’autonoma obbligazione tributaria), in misura proporzionale alla quota ed ai mesi dell’anno per i quali si è protratto il possesso, considerando che il mese è computato per intero se il possesso si è protratto per almeno quindici giorni.

L’importo dell’acconto poteva essere calcolato nella misura del 50% dell’imposta pagata l’anno precedente, in applicazione delle aliquote vigenti nel 2017, pur con la possibilità di utilizzare quelle approvate nel 2018 (che non potevano comunque superare quelle del 2017, considerato quanto sopra rammentato).

Ne discende che il versamento del saldo di dicembre può costituire il conguaglio di quanto ancora da versare.

Si rammenta che chi intendeva eseguire il versamento in un’unica soluzione doveva procedere con il pagamento dell’intero importo dovuto in occasione della scadenza dell’acconto.

Da rilevare che gli eventuali importi non versati in sede di acconto possono essere regolarizzati adottando l’istituto del ravvedimento operoso, con applicazione della sanzione nella misura del 3,75%, unitamente agli interessi al tasso legale dello 0,3%.

Per quanto afferisce ai presupposti, la differenza più evidente fra IMU e TASI è che, in relazione a quest’ultima, il tributo è dovuto anche dall’inquilino nella misura che va dal 10% al 30%, in base a quanto fissato dal regolamento comunale.

 

http://www.gazzettaufficiale.it/atto/serie_generale/caricaDettaglioAtto/originario?atto.dataPubblicazioneGazzetta=2017-12-29&atto.codiceRedazionale=17G00222&elenco30giorni=true

 

I requisiti dell’abitazione principale

Per quanto attiene alle abitazioni principali, dopo vari interventi normativi, è stata prevista l’esclusione sia da IMU che da TASI, ad eccezione delle unità abitative accatastate in categoria di lusso, ossia A/1, A/8 e A/9. Queste continuano ad essere assoggettate ad IMU, unitamente alle loro pertinenze, necessariamente incluse in categoria C/2, C/6 e C/7, nella misura di un’unità per ogni tipologia.

Peraltro, l’esenzione TASI si applica anche alla quota dovuta dall’inquilino quando l’unità immobiliare locata è adibita ad abitazione principale dello stesso.
E’ bene ricordare ai contribuenti che, ai sensi dell’art. 13, comma 2, del D.L. n. 201/2011, per beneficiare dell’agevolazione per abitazione principale, il soggetto passivo ed il suo nucleo familiare devono avere stabilito la dimora abituale e devono risiedervi anagraficamente.

Inoltre, se i componenti del nucleo familiare hanno fissato la dimora abituale e la residenza anagrafica in due diversi immobili situati nello stesso territorio comunale, l’agevolazione è applicabile ad una sola unità immobiliare. Se invece i due immobili sono situati in due Comuni diversi ed i proprietari appartenenti allo stesso nucleo familiare hanno stabilito la propria residenza presso ciascuna proprietà, devono dichiarare la dimora abituale in ciascuna abitazione, ottenendo l’esenzione in entrambe le unità abitative.
E’ opportuno ricordare che dai versamenti eseguiti per le abitazioni principali di lusso si detraggono euro 200, fino a concorrenza del suo ammontare, rapportati al periodo dell’anno durante il quale si protrae tale destinazione. Inoltre, se l’unità abitativa è adibita ad abitazione principale da più soggetti passivi, la detrazione spetta ad ognuno in proporzione alla quota di destinazione della medesima.

Le assimilazioni ex lege 

Il legislatore ha assimilato all’abitazione principale le seguenti fattispecie:
le unità immobiliari appartenenti alle cooperative edilizie a proprietà indivisa, adibite ad abitazione principale e relative pertinenze dei soci assegnatari, incluse le unità immobiliari appartenenti alle cooperative edilizie a proprietà indivisa destinate a studenti universitari soci assegnatari, anche in deroga al richiesto requisito della residenza anagrafica;
le civili abitazioni destinate ad alloggi sociali, come definiti dal D.M. infrastrutture del 22/04/2008;
la casa coniugale assegnata al coniuge, a seguito di provvedimento di separazione legale, annullamento, scioglimento o cessazione degli effetti civili del matrimonio;
l’unico immobile, iscritto o iscrivibile nel catasto edilizio urbano come unica unità immobiliare, posseduto, e non concesso in locazione, dal personale in servizio permanente appartenente alle Forze armate e alle Forze di polizia ad ordinamento militare e da quello dipendente dalle Forze di polizia ad ordinamento civile, nonché dal personale del Corpo nazionale dei vigili del fuoco, e, fatto salvo quanto previsto dall’art. 28, c. 1, del D.Lgs. n. 139/2000, dal personale appartenente alla carriera prefettizia, per il quale non sono richieste le condizioni di dimora abituale e della residenza anagrafica;
inoltre, a partire dal 2015, va considerata come abitazione principale “una ed una sola unità immobiliare posseduta dai cittadini italiani non residenti nel territorio dello Stato e iscritti all’Anagrafe degli italiani residenti all’estero (AIRE), già pensionati nei rispettivi Paesi di residenza, a titolo di proprietà o di usufrutto in Italia, a condizione che non risulti locata o data in comodato d’uso”.

Lascia un commento