Imposta sulla pubblicità e diritto sulle pubbliche affissioni

Attenzione agli aumenti delle imposte: spesso sono illegittimi

Siamo all’assurdo: risulta oramai assodata l’illegittimità degli aumenti tariffari applicati dai Comuni nel periodo 2013-2018.

In particolare, ai Comuni è attribuito la possibilità di rimborsare le eventuali somme incassate indebitamente per il predetto periodo, in maniera rateale e per un periodo temporale di 5 anni, in deroga alla normativa vigente e/o a quella regolamentare.


Nello stesso tempo i Comuni possono riconoscere la possibilità di
aumentare le tariffe dell’imposta di pubblicità ed i diritti sulle pubbliche affissioni fino alla misura massima del 50%, in riferimento alle superfici superiori al metro quadrato, tenendo conto che le frazioni di esso si arrotondano al mezzo metro quadrato.

Gli aumenti tariffari da applicare dal 2019.


Da quanto esposto, ne consegue che il Comune è obbligato a deliberare le nuove tariffe, non potendosi ipotizzare una conferma tacita di quelle già approvate, venuta meno la precedente fonte normativa di riferimento, ossia l’art. 11, comma 10, del D.Lgs. n. 449/1997.

La disposizione che ora occorre considerare è il comma 919 in esame che, pertanto, comporta la necessità di procedere all’approvazione, con delibera di Giunta Comunale, delle tariffe e dei diritti da applicare per il 2019 entro il prossimo 31 marzo (stante l’ulteriore proroga del termine di approvazione del bilancio preventivo per il 2019).
Gli enti che hanno già approvato il bilancio preventivo potranno illustrare le modifiche per le tariffe in questione, riportando la nuova norma emanata e le motivazioni di merito che hanno riflessi sull’entrata dei tributi interessati, così da giustificare l’intervento che si intende adottare, con la variazione di bilancio da adottare (a tal fine si veda delibera n. 216/2014 della Corte dei Conti-Sezione Lombardia, con cui i magistrati contabili hanno evidenziato che le tariffe devono essere approvate entro il termine fissato da norme statali per l’approvazione del bilancio di previsione cosicché, in caso di bilancio di previsione già approvato, è sufficiente apportare variazioni al medesimo).
In particolare si ricorda che:
non sarà applicabile la maggiorazione fino al 20% su tutte le tariffe ICP e DPA;
si potrà deliberare un aumento fino al 50%, ma solo per superfici superiori al metro quadrato.
Nel frattempo, ai contribuenti verranno applicate le tariffe ed i diritti vigenti nel 2018, ma con diritto del contribuente all’eventuale conguaglio in base alle nuove tariffe.
L’adozione del comma 919 non pone particolari problematiche per quanto invece afferisce all’imposta sulla pubblicità e, quindi, è possibile procedere con l’approvazione degli aumenti, anche in considerazione dell’arrotondamento al metro quadrato, con un incremento fino al 50% delle tariffe base.
Diversa la situazione in ambito del diritto sulle pubbliche affissioni, dove la maggior parte delle richieste che pervengono attengono ad affissioni per il “foglio” singolo, di dimensione inferiore al metro quadrato (cm 70×100). Quindi, per il bilancio 2019, occorre tenere conto di un probabile minor gettito, da stimare, relativo al diritto sulle pubbliche affissioni.
Tuttavia, sempre in materia di affissioni, se anche non è prevista la facoltà di aumentare le tariffe per le superfici inferiori al metro quadrato, è comunque possibile applicare la maggiorazione, da deliberare, per quelle superiori al mezzo metro quadrato.

Dunque, anche i diritti sulle pubbliche affissioni possono beneficiare degli aumenti e ciò è ravvisabile sia dal tenore della previsione della Legge di Bilancio 2019, che dispone la facoltà di incremento per “le tariffe e i diritti di cui al capo I del decreto legislativo 15 novembre 1993…”, sia dai chiarimenti forniti dal MEF con la circolare n. 1/2002, emanata in occasione dell’introduzione dell’art. 11 del D.Lgs. n. 449/1997, con cui erano stati fissati gli aumenti tariffari, poi abrogati. Con tale intervento, il Ministero aveva fornito precisazioni in ordine alla legittimità dell’applicazione degli aumenti al diritto sulle pubbliche affissioni, in quanto specificava che la relativa tariffa “non è parametrata, come quella dell’imposta sulla pubblicità, al metro quadrato di superficie espositiva, ma al “foglio di dimensione fino a cm. 70 x 100”, ai sensi dell’art. 19, comma 2, del relativo
decreto”.

A tal proposito, il MEF ha evidenziato che esiste un diverso metodo di
commisurazione degli importi dovuti a titolo di imposta sulla pubblicità e di diritto sulle pubbliche affissioni, ma questo “non è di ostacolo l’applicazione della norma in esame anche ai manifesti dei quali viene richiesta l’affissione all’apposito servizio comunale, poiché è comunque possibile effettuare una misurazione dei fogli di cui si compone il manifesto in metri quadrati”.

Quindi, nella circolare del 2001 viene evidenziato che, per determinare il diritto da riscuotere, occorre fare riferimento alla superficie risultante dallo sviluppo ottenuto con un semplice calcolo matematico. Ne discende che, come era legittimo estendere gli aumenti tariffari al diritto sulle pubbliche affissioni all’epoca dell’emanazione della Legge Finanziaria per l’anno 2000, è altrettanto legittimo approvare gli aumenti indicati al comma 919 della Legge di Bilancio 2019 per tutti i manifesti con superficie superiore al
metro quadrato.

Come osservato nella circolare del MEF, la lettura piana della norma in commento fornisce la modalità applicativa perché riguarda espressamente “le tariffe ed i diritti di cui al capo I” del D.Lgs. n. 507 del 1993 ed il legislatore (…omissis…) se avesse inteso limitare la portata della norma sulla quale ha apportato modificazioni, avrebbe certamente introdotto
delle differenziazioni tra la disciplina dell’imposta comunale sulla pubblicità e del diritto sulle pubbliche affissioni”.

Altra incertezza può riguardare la possibilità di incrementare anche l’imposta di pubblicità quando il conteggio non fa riferimento al metro quadrato.

La questione, tuttavia, va risolta positivamente, in quanto il legislatore si riferisce alle tariffe di cui al Capo I, del D.Lgs. n. 507/1993, includendo le tariffe relative a tutte le casiste dell’imposta di pubblicità, ponendo come unico vincolo il divieto di aumento per le superfici inferiori
al mezzo metro quadrato.

In ogni caso i Comuni che non hanno mai approvato maggiorazioni rispetto alla tariffa base (artt. 12 e 19 del D.Lgs. n. 507/1993) possono avvalersi della facoltà di incremento introdotta dal comma 919.

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