Imposta sui Redditi – Rimborso del Credito in Dichiarazione

Imposte sui redditi (Irpef, Ires)

In tema di imposte sui redditi, il contribuentedipendente pubblico o statale – il privato – che nella dichiarazione evidenzia, secondo le modalità previste dalla legge, un credito d’imposta, non deve fare altro ai fini del conseguente rimborso.

In effetti tale condotta costituisce già istanza di rimborso a tutti gli effetti di quella di cui all’art. 38 del D.P.R. n. 602/1973 , considerato che l’Amministrazione è edotta tramite la dichiarazione dei conteggi effettuati dal contribuente.

La P.A. è messa quindi nella condizione di conoscere la pretesa creditoria e da quel momento decorre l’ordinario termine di prescrizione decennale e per l’esercizio della relativa azione dinanzi al Giudice Tributario.



Conseguentemente, il diritto del contribuente alla restituzione può essere esercitato a partire dall’inutile decorso del termine di 90 giorni dalla presentazione dell’istanza contenuta nella dichiarazione.

Quindi l’inutile decorso del termine di 90 giorni decorrente dal giorno di presentazione dell’istanza (contenta nella dichiarazione), determina l’eventuale formarsi dell’istituto giuridico del silenzio-rifiuto, impugnabile secondo l’art. 19 comma 1, lettera g) del D.Lgs. n. 546/1992.

Cosicché, non sarà necessario attendere che scadano i termini entro i quali l’Amministrazione finanziaria deve esercitare i propri poteri di liquidazione, di controllo formale o di accertamento vero e proprio, per poter adire il giudice.

 

 

 

 

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