Il Trattamento Previdenziale del Clero – Chiesa

Pensione di Vecchiaia del Clero

La possibilità di svolgere funzioni previdenziali integrative autonome per il clero era stata prevista, a favore dell’Istituto Centrale e degli Istituti diocesani, già dall’art. 27 della Legge n. 222 del 1985.

Gli ecclesiastici godono di una duplice tutela previdenziale nel caso in cui prestino opera retribuita alle dipendenze dei terzi. In tali ipotesi essi sono iscritti alle rispettive forme previdenziali.

A prescindere da tale prospettiva, gli ecclesiastici cattolici e i ministri di culto acattolici sono equiparati a liberi professionisti iscritti agli Albi, con consequenziale obbligo di iscrizione presso un apposito Fondo previdenziale, nato dalla fusione dei preesistenti “Fondo per l’assicurazione e invalidità del clero” con il “Fondo per l’assicurazione e invalidità dei ministri di culti diversi dalla religione cattolica“.

Tale fondo è attualmente disciplinato dalla legge n. 903 del 1973 e gestito dall’INPS. L’obbligo del versamento dei contributi decorre dall’ordinazione sacerdotale o dall’inizio del ministero e le prestazioni erogate richiamano quelle della disciplina tradizionale: pensione di vecchiaia, pensione di invalidità e pensione ai superstiti.

Per la pensione di vecchiaia, il limite d’ età, a decorrere dal primo gennaio dél 2003 è stato elevato a 68 anni; sono invece sufficienti 65 anni per coloro che hanno un’ anzianità contributiva pari o superiore a 40 anni.

La pensione di invalidità spetta agli iscritti che abbiano contribuito al fondo per almeno cinque anni e si trovino nella permanente impossibilità materiale di esercitare il proprio ministero a causa di malattia, di difetto fisico o mentale.

La pensione ai superstiti spetta infine, ai superstiti di pensionati o di iscritti che, al momento del decesso, possano far valere almeno cinque anni di contribuzione versata nel Fondo.

Nel caso in cui il sacerdote sia ridotto allo stato laicale ed abbia un periodo di contribuzione obbligatoria versata al Fondo di previdenza per il clero ed un ulteriore periodo di contribuzione INPS.

Si ritiene che costui abbia diritto alla ricongiunzione presso un’unica gestione di tutti i periodi di contribuzione, al pari di ogni lavoratore ed indipendentemente dallo svolgimento o meno delle attività lavorative all’interno dell’ordinamento canonico.

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