Il riscatto è un’operazione che consente al lavoratore di ottenere a proprio spese, il riconoscimento contributivo dei periodi durante i quali risulta previdenzialmente <<scoperto>>.
Come dicevo il riscatto è a titolo oneroso. Questa è una prima differenza rispetto all’istituto della copertura figurativa.
Così come avviene per i contributi obbligatori, il riscatto è agevolato fiscalmente perchè le somme versate agli enti di previdenza possono essere dedotte dal reddito: così il lavoratore ha la possibilità di recuperare parte della spesa grazie alle minori tasse pagate.
La deducibilità e la possibilità di pagare a rate senza interessi nell’arco di 10 anni, hanno dato un nuovo slancio al riscatto che stava cadendo in desuetudine.
Al riscatto sono ammessi anche i dipendenti pubblici.
Come riscattare gli anni dell’Università?
Le condizioni per riscattare il periodo del corso degli studi universitari:
- avere versato almeno un contributo;
- aver conseguito il diploma.
La copertura contributiva non può essere riconosciuta a chi non ha ancora cominciato a lavorare nè a chi pur avendo seguito gli studi non ha poi raggiuntola laurea.
Il recupero si riferisce agli anni accademici in cui si è effettivamente svolto il corso legale, con esclusione dei periodi “fuori corso” e può essere anche parziale, riguardare cioè singoli anni del corso di studi.
Per esempio il caso frequente di riscatto parziale è quello di contemporaneità tra servizio militare ed universitario.
Se la laurea è stata conseguita fuori dall’Italia vi è anche in questo caso la possibilità di riscattarne gli anni di studio.
Come?
Innanzitutto bisogna far riconoscere il titolo estero dall’Università italiana e comunque deve avere corso legale nel nostro stato. Il riscatto può essere chiesto nei limiti del corrispondente corso di laurea in Italia o, se inferiore, degli studi effettivamente compiuti all’estero.

Sono valide ai fini del riscatto anche le lauree brevi?
Con la riforma avvenuta nel 1995, ora è possibile il riscatto degli anni di studio per le seguente casistiche:
- diploma universitario con corso di studi non inferiore a due e non superiore a tre anni;
- diploma di laurea ottenuto dopo un corso di studi di durata non inferiore a 4 anni e non superiore a sei;
- diploma di specializzazione conseguito anche dopo la laurea con un corso di durata non inferiore a due anni;
- il dottorato di ricerca.
Pertanto possono essere considerate le lauree brevi conseguite prima del 1997.