IL REGOLAMENTO CONDOMINIALE

Le regole dell’organizzazione e del funzionamento del condominio sono stabilite nel regolamento il quale:

a) è obbligatorio se i condomini sono più di dieci;

b) è facoltativo, se il numero dei condomini non è superiore a dieci;

c) ha origine interna, ossia è formulato da uno o più condomini o dall’amministratore e poi sottoposto al vaglio assembleare, che dovrà all’uopo deliberare con un numero di voti che rappresenti la maggioranza degli intervenuti e almeno la metà del valore dell’edificio;

d) contiene obbligatoriamente le regole da rispettare in merito:

— all’uso delle parti comuni dell’edificio;

— alla ripartizione delle spese;

— alla tutela del decoro dello stabile;

— all’ amministrazione;

— al valore proporzionale di ciascun piano o porzione di piano spettante in proprietà esclusiva ai singoli condomini;

e) contiene facoltativamente una serie di altre regole finalizzate alla migliore conservazione delle cose comuni e alla migliore convivenza tra i vari condomini;

f) non può contenere norme finalizzate a menomare i diritti di ciascun condomino, quali risultano dagli atti di acquisto e dalle convenzioni, e in nessun caso possono derogare alle disposizioni relative alla contribuzione delle spese, all’indivisibilità dell’edificio, alle innovazioni, alla nomina e revoca dell’amministratore, alla rappresentanza, al dissenso rispetto alle liti, alla costituzione dell’assemblea, alla validità delle deliberazioni ed alla loro impugnazione;

g) può essere di natura contrattuale (come accade in tema di comunione) e quindi:

— essere modificabile solo all’unanimità;

— incidere sui diritti che ciascun condomino detiene sulla propria unità abitativa;

— contenere la previsione dell’uso esclusivo di una parte dell’edificio definita comune a favore di una frazione di proprietà esclusiva;

— ha bisogno di essere trascritto negli appositi registri immobiliari per poter essere eventualmente opponibile.

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