IL REGIME TRIBUTARIO DEL CLERO

Sai come funziona il regime tributario degli enti ecclesiastici?

La riforma tributaria degli anni ’70 ha accordato agli Enti ecclesiastici un sistema fiscale privilegiato, equivalente a quello riservato agli Enti “no profit” aventi fine di beneficenza o di istruzione.

L’art. 7, comma 3 dell’Accordo di Villa Madama L. 121/1985 stabilisce che gli Enti ecclesiastici aventi fine di religione e di culto sono equiparati a quelli che svolgono attività di beneficenza ed istruzione. Le attività diverse da quelle di religione e di culto sono soggette alle leggi tributarie ordinarie dello Stato previste per le medesime.

Il regime tributario agevolato viene applicato anche a tutte le altre Intese (L. 101/1989 art. 26 per gli Enti ebraici, L. 516/1988 art. 23 per gli Enti avventisti, L. 520/1985 art. 25 per gli Enti luterani).

Le principali agevolazioni fiscali accordate agli Enti religiosi sono:

– riduzione del 50% dell’IRES;

– esenzione ICI sui fabbricati destinati esclusivamente all’esercizio del culto e loro pertinenze locali adibiti ad attività di oratorio e palazzi vescovili (D.Lgs. 504/1992).

Altre esenzioni sono riservate ai fabbricati della Santa Sede precisati nel Trattato Lateranense e gli immobili destinati esclusivamente allo svolgimento di attività di religione e di culto, assistenziali, previdenziali, sanitarie, didattiche, ricettive. culturali, ricreative, sportive.

Il D.Lgs. 460/1997 garantisce uno specifico regime fiscale alle organizzazioni non lucrative di utilità sociale (ONLUS) svolgenti attività elencate nell’art. 10, comma 1 del citato decreto:

1) assistenza sociale e socio-sanitaria; 2) beneficenza;

3) tutela, promozione e valorizzazione delle cose di interesse artistico e storico, ivi comprese le biblioteche e i beni (ex D.Lgs. 42/2004);

4) tutela e valorizzazione della natura e dell’ambiente, con esclusione dell’attività, esercitata abitualmente, di raccolta e riciclaggio dei rifiuti urbani, speciali e pericolosi (ex D.Lgs. 152/2006);

5) ricerca scientifica di particolare interesse sociale svolta direttamente da fondazioni ovvero da esse affidata ad università, Enti di ricerca ed altre fondazioni che la svolgono direttamente, in ambiti e secondo modalità;

6) promozione della cultura e dell’arte per la quale sono riconosciuti apporti economici da parte dell’amministrazione centrale dello Stato.

Con la L. 206/2003 tutte le attività aventi funzione educativa e sociale svolte dagli oratori delle parrocchie dagli Enti ecclesiastici della Chiesa cattolica e dagli Enti di altre confessioni religiose che hanno stipulato Intese con lo Stato italiano possono godere di agevolazioni tributarie.

http://www.ansa.it/puglia/notizie/2019/01/14/prostituzione-banda-a-taranto-coinvolto-anche-un-parroco_ccf5557d-05ed-4893-b1a6-ca1a4dce4b58.html

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