REDDITO DI CITTADINANZA: A CHI SPETTA?


COSA E’ IL REDDITO DI CITTADINANZA?

Il reddito di cittadinanza è riconosciuto ai nuclei familiari che sono in possesso insieme, congiuntamente, di una serie di requisiti che possiamo suddividere in tre punti:

  1. requisito di residenza e soggiorno;
  2. requisito reddituale e patrimoniale;
  3. requisito di godimento di beni durevoli.

Per quanto concerne il primo requisito, si intende soddisfatto se chi richiede il reddito di cittadinanza è in possesso della cittadinanza italiana o di paesi dell’Unione Europea ovvero è familiare di altro soggetto che sia titolare del diritto di soggiorno permanente, oppure che sia cittadino straniero, di paesi terzi in possesso però del permesso di soggiorno Unione Europea per soggiornanti di lungo periodo.

Inoltre bisogna essere residente in Italia da almeno 10 anni.

In riferimento al secondo requisito, cioè quello reddituale e patrimoniale, il nucleo familiare al quale appartiene il soggetto che richiede il reddito di cittadinanza deve possedere in ISEE inferiore ad € 9.360,00, un valore del patrimonio immobiliare, diverso dall’abitazione, non superiore a 30.000,00 Euro così come definito sempre nell’ISEE.

Se vi è un componente nel nucleo familiare in più successivo al primo, il valore patrimoniale immobiliare sempre secondo ISEE, non deve essere superiore ad € 6000,00 e va incrementato di 2.000 euro per ognuno.

I massimali sono ulteriormente incrementati a 5.000 euro in caso di soggetto con disabilità.

Nel caso in cui il nucleo familiare risieda in abitazione in locazione, la soglia di 6.000 euro è incrementata di 3.360 euro (per singolo componente, pertanto diventa pari a 9.360 €uro).

La residenza in abitazione con locazione viene desunta dalla dichiarazione sostitutiva unica ai fini ISEE, attualmente denominata DSU, che consiste nella domanda per ottenere l’ISEE.

Arrivando al terzo requisito, il godimento di beni durevoli, nessun componente del nucleo familiare deve risultare e quindi essere intestatario, a qualunque titolo, o avente disponibilità piena di autoveicoli immatricolati la prima volta nei sei mesi antecedenti la richiesta del reddito di cittadinanza, di autoveicoli di cilindrata superiore a 1.600 cc o motoveicoli di cilindrata superiore a 250 cc, immatricolati la prima volta, nei due anni antecedenti la richiesta.

Infine per quanto concerne eventuale patrimonio circa il possesso di navi e imbarcazioni da diporto, seguire l’articolo 3 comma 1 del decreto legislativo n. 171/2005.

Tutti i requisiti delle tre diverse categorie devono tutti essere posseduti congiuntamente al momento della presentazione della domanda, nonché per tutta la durata dell’erogazione del beneficio economico.

I requisiti saranno desunti dalla DSU relativa all’ISEE.

Attenzione a comunicare ogni variazione patrimoniale che comporti la perdita dei requisiti reddituali e patrimoniali nel termine di 15 giorni.

Si è specificato che ai fini del reddito di cittadinanza, il nucleo familiare è quello definito ai sensi dell’ISEE, pertanto con l’entrata in vigore del Decretone andranno rifatte le domande d prestazioni agevolate diverse dal reddito di cittadinanza come il bonus asili nido – se i coniugi separati o divorziati e residenti nella stessa abitazione, oppure se ci sono figli maggiorenni fino a 26 anni non conviventi con i genitori ma a loro carico fiscalmente.

Infine ricordo che per nucleo familiare si intende quello costituito dai soggetti componenti la famiglia anagrafica alla data di presentazione della DSU.

Chi non ha diritto al reddito di cittadinanza?

Tutti quei nuclei familiari che hanno tra i componenti soggetti disoccupati a seguito di dimissioni volontarie.

Sono fatte salve le dimissioni dal lavoro per giusta causa.

Riconoscimento ed erogazione del beneficio

Il reddito di cittadinanza va richiesto dopo il quinto giorno di ciascun mese recandosi presso gli uffici delle Poste Italiane o presso i Caf convenzionati con l’Inps.

Chi riceve la domanda è tenuto a informare l’Inps di tutti i dati entro 10 giorni.

Successivamente l’INPS entro la fine del mese successivo a quello di ricevimento delle informazioni da parte dell’ente preposto (Poste-Caf) riconosce il beneficio del reddito di cittadinanza.

Lascia un commento