Scadenze di gennaio
16 gennaio: ultimo termine per effettuare il ravvedimento “breve” per gli omessi o insufficienti versamenti dei saldi IMU e TASI 2018 (art. 13, c. 1, D.Lgs. 471/1997 – art. 13, c. 1, D.Lgs. 472/1997)
Il 31 dicembre è scaduto l’ultimo giorno (14 ° giorno dalla scadenza, che era il 17 dicembre per via dei giorni festivi) per poter effettuare il ravvedimento “sprint”, cioè con la riduzione della sanzione ad 1/15, quindi lo 0,2 %, per ogni giorno di ritardo, percentuale che dal 1° gennaio 2016 si è ulteriormente dimezzata, divenendo lo 0,1 %; quindi dal 1° gennaio è scattato il ravvedimento “breve”, che prevede l’applicazione della riduzione fissa ad 1/10 (1/10 del 30% = 3%), che con l’ulteriore dimezzamento
porta l’aliquota per il ravvedimento all’ 1,5 %.16 gennaio: ultimo termine per effettuare il ravvedimento “breve” per gli omessi o insufficienti versamenti dei saldi IMU e TASI 2018 (art. 13, c. 1, D.Lgs. 471/1997 – art. 13, c. 1, D.Lgs. 472/1997).
Il 31 dicembre è scaduto l’ultimo giorno (14 ° giorno dalla scadenza, che era il 17 dicembre per via dei giorni festivi) per poter effettuare il ravvedimento “sprint”, cioè con la riduzione della sanzione ad 1/15, quindi lo 0,2 %, per ogni giorno di ritardo, percentuale che dal 1° gennaio 2016 si è ulteriormente dimezzata, divenendo lo 0,1 %; quindi dal 1° gennaio è scattato il ravvedimento “breve”, che prevede l’applicazione della riduzione fissa ad 1/10 (1/10 del 30% = 3 %), che con l’ulteriore dimezzamento
porta l’aliquota per il ravvedimento all’ 1,5 %.L’applicazione di quest’ultima percentuale è consentita fino al 30° giorno successivo alla scadenza di versamento, quindi fino al 16 gennaio (considerato che i saldi Imu e Tasi 2018 scadevano al 17 dicembre).
A partire dal 17 gennaio e fino al 18 marzo 2019 (il 90° giorno dalla scadenza sarebbe il 17 marzo, ma si tratta di una domenica), i contribuenti hanno la possibilità di applicare al ravvedimento la riduzione ad 1/9 della sanzione, associata anche in questo caso al dimezzamento della sanzione: quindi, parlando dell’omesso o insufficiente saldo IMU-TASI 2018, si potrà applicare una sanzione fissa pari all’ 1,67 % (30 % x 1/9 = 3,33 % ; 3,33 % x ½ = 1,67 %).

SCADENZE ALTRE TRIBUTI
31 gennaio: versamento TOSAP permanente anno d’imposta 2019 (qualora non vi siano state variazioni) (art. 50, c. 2, D.Lgs. 507/1993).
31 gennaio: versamento prima rata TOSAP permanente anno d’imposta 2019 in caso di pagamento in 4 (consentito per Tosap superiore ad € 258,23) (art. 50, c. 5- bis, D.Lgs. 507/1993).