IL PUBBLICO UFFICIALE

L’Ufficiale Pubblico

Ai sensi dell’art. 357 del codice penale, agli effetti della legge penale, sono pubblici ufficiali coloro i quali esercitano una pubblica funzione legislativa, giudiziaria o amministrativa. Agli stessi effetti è pubblica la funzione amministrativa disciplinata da norme di diritto pubblico e da atti autoritativi, e caratterizzata dalla formazione e dalla manifestazione della volontà della pubblica amministrazione o dal suo svolgersi per mezzo di poteri autoritativi o certificativi.

I soggetti cui è riconosciuta la qualifica di pubblico ufficiale sono:

  • ufficiale giudiziario, testimone, consulente tecnico, perito di ufficio e curatore fallimentare, che sono ausiliari  del giudice;
  • ispettore sanitario di un ospedale;
  • militari in servizio presso le caserme;
  • consiglieri comunali;
  • membri della commissione edilizia comunale;
  • messo comunale addetto alla notifica degli atti del Comune;
  • insegnanti delle scuole pubbliche, sia quando svolgono la loro attività didattica sia quando svolgono le connesse attività preparatorie, contestuali e successive, come la partecipazione ai collegi dei docenti, la redazione dei giudizi, il ricevimento dei genitori;
  • guardie ecologiche, quando esercitano le loro funzioni di accertamento delle violazioni in materia ecologica e di redazione dei relativi verbali;
  • controllori delle aziende tramviere;
  • ufficiale sanitario e medico condotto;
  • sacerdote quando compila l’atto di matrimonio;
  • guardie giurate, nei soli limiti dell’esercizio delle loro funzioni di prevenzione e repressione dei reati contro i beni mobili e immobili affidati alla loro sorveglianza;
  • carabinieri e agenti di P.S., anche nei periodi di sospensione dal servizio per ferie, congedi etc;
  • comandante di nave o aeromobile;
  • primario ed aiuto primario ospedaliero;
  • capo stazioni delle ferrovie, avendo poteri autoritativi e certificativi;
  • notaio, per tutte le attività disciplinate da norme di diritto pubblico;
  • guardie venatorie, avendo poteri autoritativi e certificativi;
  • operatori di banche delegate da enti non economici a funzioni collaterali in campo monetario, valutario, fiscale e finanziario;
  • esperti nominati dalla polizia giudiziaria a norma dell’art. 348 c.p.p.
  • dipendenti universitari con potestà certificativa e autorizzativa relativa alla produzione di documenti di spesa soggetti al controllo dello Stato;
  • addetto ai servizi postali in relazione all’attività contabile svolta anche nel settore della raccolta del risparmio, per i poteri certificatori esercitati.
  • impiegati presso le dogane.


 

L’Incaricato di un Pubblico Servizio

A norma dell’art. 358 c.p., agli effetti della legge penale, sono incaricati di un pubblico servizio coloro i quali, a qualunque titolo, prestano un pubblico servizio. Il secondo comma della medesima norma precisa che per pubblico servizio deve intendersi un’attività disciplinata nelle stesse forme della pubblica funzione, ma caratterizzata dalla mancanza di poteri tipici di questa ultima, e con esclusione dello svolgimento di semplici mansioni di ordine e della prestazione di opera meramente materiale.

Inoltre, in relazione alla commissione di alcuni delitti contro la pubblica amministrazione (fra i quali il peculato, la concussione e la corruzione) l’art. 322 bis c.p., introdotto dalla Legge n. 300/2000, ha assimilato ai pubblici ufficiali (qualora esercitano funzioni corrispondenti) ed agli incaricati di pubblico servizio (negli altri casi) taluni funzionari comunitari, nonché taluni membri delle istituzioni comunitarie: per esempio Commissione, Parlamento Europeo, Corte di Giustizia.

Sempre secondo l’art. 322 bis c.p.  le norme concernenti le pene per il corruttore e talune configurazioni di istigazioni alla corruzione si applicano anche se il denaro o altra utilità è dato, offerto o promesso, oltre che ai soggetti anzidetti, a persone che esercitano funzioni o attività corrispondenti a quelle dei pubblici ufficiali e degli incaricati di un pubblico servizio nell’ambito di altri Stati esteri o organizzazioni pubbliche internazionali, qualora il fatto sia commesso per procurare a sé i ad altri un indebito vantaggio in operazioni economiche internazionali ovvero al fine di ottenere o di mantenere un’attività economica o finanziaria

 

L’Esercente Incaricato di un Pubblico Servizio

Ai sensi dell’articolo 359 c.p., sono persone esercenti un servizio di pubblica necessità:

  1. i privati che esercitano professioni forensi o sanitarie, o altre pressioni il cui esercizio sia per legge vietato senza una speciale abilitazione dello Stato, quando dell’opera di essi il pubblico sia per la legge obbligato a valersi;
  2. i privati che , non esercitando una pubblica funzione né prestando un pubblico servizio, adempiono un servizio dichiarato di pubblica necessità mediante un atto della Pubblica Amministrazione.

Tale figura comprende due gruppi di soggetti:

  • del primo gruppo fanno parte: gli avvocati e procuratori, i notai, i medici chirurgici, i veterinari, i chimici, i farmacisti, gli ingegneri, gli architetti, gli agronomi, i periti agrari ed industriali etc., nell’esercizio della loro professione. Allorché tuttavia, essi svolgono pubbliche funzioni, anche ad essi compete la qualifica di pubblico ufficiale.
  • nel secondo gruppo sono compresi tutti coloro che sono abilitati allo svolgimento di un servizio a seguito del rilascio di una autorizzazione da parte della P.A.: per esempio i tassisti, i vetturini, gli addetti alle rivendite di generi di monopolio, gli addetti ai servizi di ristoro nelle stazioni.

 

Content D. Giammarelli

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