IL PROCEDIMENTO DISCIPLINARE NELLA CONTRATTAZIONE PUBBLICA

Sanzioni disciplinari nel pubblico impiego – come difendersi

Quanti di voi, di noi, lavorano nel pubblico impiego. Mi riferisco ai dipendenti pubblici soggetti secondo le disposizioni dell’articolo 24 del CCNL, allorquando vi sia stata infrazione ad uno degli obblighi posti a carico del dipendente.
Fatto salvo il caso del rimprovero verbale, l’ente pubblico non può adottare alcun provvedimento disciplinare nei confronti degli impiegati pubblici, senza previa contestazione scritta dell’addebito e senza averlo sentito a sua difesa con l’eventuale assistenza di un procuratore ovvero di un rappresentante dell’associazione sindacale cui si aderisce o conferisce mandato.

La contestazione deve essere effettuata tempestivamente e comunque nel termine di 20 giorni che decorrono:
— dal momento in cui il responsabile della struttura in cui il dipendente lavora ha avuto conoscenza del fatto;
— dal momento in cui l’ufficio competente per i procedimenti disciplinari, su segnalazione del responsabile della struttura in cui il dipendente lavora, ha avuto conoscenza del fatto comportante la applicazione di sanzioni più gravi del rimprovero verbale e di quello scritto.

Nel caso in cui la sanzione da comminare non sia di sua competenza, il responsabile della struttura in cui il dipendente lavora segnala entro 10 giorni, all’ufficio competente per i procedimenti disciplinari i fatti da contestare al dipendente per l’istruzione del procedimento.

In caso di mancata comunicazione nel termine predetto si darà corso all’accertamento della responsabilità del soggetto tenuto alla comunicazione (art. 24, comma 4 CCNL 6-7-1995, come sostituito dal CCNL del 22 gennaio 2004).

Qualora, anche nel corso del procedimento, già avviato con la contestazione, emerga che la sanzione da applicare non sia di spettanza del responsabile della struttura in cui il dipendente lavora, questi, entro 5 giorni, trasmette tutti gli atti all’ufficio competente per i procedimenti disciplinari, dandone contestuale comunicazione all’interessato.

Il procedimento prosegue senza soluzione di continuità presso quest’ultimo ufficio, senza ripetere la contestazione scritta dell’addebito (art. 24, comma 4bis inserito dal CCNL del 22 gennaio 2004). In tutti i casi in cui è prevista (censura e sanzioni più gravi), la convocazione scritta per la difesa non può avvenire prima che siano trascorsi cinque giorni lavorativi dalla contesta-zione del fatto che vi ha dato causa.

Trascorsi inutilmente 15 giorni dalla convocazione per la difesa del dipendente, la sanzione viene applicata nei successivi 15 giorni (art_ 24, comma 3 CCNL del 6 luglio 1995).

A seguito della contestazione e della convocazione a difesa, il procedimento disciplinare deve concludersi entro 120 giorni dalla data della contestazione dell’addebito.

Qualora non sia stato portato a termine entro tale data, il procedimento si estingue (art. 24, comma 6 CCNL del 6 luglio 1995).

L’ufficio competente per il procedimento disciplinare o il capo della struttura, sulla base degli accertamenti effettuati e delle giustificazioni addotte dal dipendente, irrogano la sanzione applicabile tra quelle indicate nell’art 25, oppure, quando ritengano che non vi sia luogo a procedere disciplinarmente, dispongono la chiusura del procedimento, dandone comunicazione all’interessato.
In ogni caso. al dipendente o_ su sua espressa delega al suo difensore, è consentito l’accesso a tutti gli atti istruttori riguardanti il procedimento a suo carico.

Con il consenso del dipendente si può procedere ad una sorta di «patteggiamento», che consiste nella riduzione della sanzione con contestuale rinuncia all’impugnazione (art. 55, comma 6).
In base al CCNL – Quadro stipulato il 23-1-2001, in materia di conciliazione e arbitrato, le parti, e cioè il dipendente e l’amministrazione, invece del ricorso all’autorità giudiziaria ordinaria, possono concordare di deferire le controversie presso un arbitro unico, scelto di comune accordo o sorteggiato, nel caso di mancato accordo, nell’ambito di una lista di nomi predisposta a livello regionale.

Il procedimento arbitrale deve essere preceduto dal tentativo di conciliazione da esaurirsi entro 10 giorni dalla data di comparizione.
Il lodo arbitrale risolutivo della controversia deve essere sottoscritto dall’arbitro entro 60 giorni dalla data della prima udienza di trattazione, salvo proroga non superiore a 30 giorni consentita dalle parti.
La disciplina dei rapporti tra procedimenti disciplinare e procedimento penale è contenuta invece nell’articolo 4 del CCNL 2008.

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