IL PREAVVISO E L’INDENNITA’ SOSTITUTIVA

Cosa succede se un dipendente pubblico viene licenziato senza preavviso?

L’istituto del preavviso è previsto nell’interesse della parte nei confronti della quale si fa valere il recesso unilaterale dal contratto di lavoro, in modo che la stessa possa limitare il danno derivante dalla cessazione del rapporto.

In mancanza del preavviso, la parte che risolve il rapporto di lavoro è tenuta a corrispondere all’altra parte una indennità pari all’importo della retribuzione spettante per il periodo di mancato preavviso.

L’obbligo del preavviso è previsto dall’art. 2118 c.c., mentre i relativi termini sono stabiliti dai contratti collettivi.

In base al C.C.N.L. i termini di preavviso sono i seguenti:

– 2 mesi per i dipendenti con anzianità di servizio fino a 5 anni;

– 3 mesi per i dipendenti con anzianità di servizio fino a 10 anni;

– 4 mesi per i dipendenti con anzianità di servizio oltre i 10 anni. In caso di dimissioni del dipendente i termini del preavviso sono ridotti alla metà.

I termini del preavviso decorrono dal primo o dal sedicesimo giorno di ciascun mese.

La parte che riceve la comunicazione di recesso ha la facoltà di risolvere il rapporto di lavoro sia all’inizio, sia durante il periodo di preavviso, con il consenso della parte recedente.

In tal caso non è dovuta l’indennità di mancato preavviso.

Il C.C.N.L. stabilisce che l’assegnazione delle ferie non può avvenire durante il periodo di preavviso e che, conseguentemente, in caso di preavviso lavorato, si procede al pagamento sostitutivo delle stesse.

Tale disposizione costituisce applicazione di quanto stabilito dall’art. 2109, comma 4, del c.c. in base al quale il periodo di preavviso non può essere computato nelle ferie.

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