Il Rapporto di Lavoro A Tempo Parziale
Il rapporto di lavoro a tempo parziale nel settore pubblico è stato introdotto per la prima volta con la Legge del 1988 n. 544 e poi con il decreto del presidente del consiglio dei ministri del 1989 n. 117.
Varie sono state le normative che si sono susseguite a modifica ed integrazioni della precedente disciplina.
Innanzitutto non vi è più l’automatismo della trasformazione del rapporto pubblico di lavoro a tempo pieno in tempo parziale.
Infatti l’amministrazione può negare la trasformazione del rapporto – per esempio nel caso in cui il dipendente pubblico dichiara di voler svolgere un lavoro in conflitto di interessi con la specifica attività di servizio svolta dall’impiegato oppure la trasformazione comporti, in relazione alle mansioni e alla posizione organizzativa ricoperta, pregiudizio alla funzionalità dell’amministrazione stessa.
Viene così cancellato un diritto potestativo alla trasformazione del suo rapporto di lavoro ma nello stesso tempo è stata soppressa la facoltà dell’amministrazione di differire di sei mesi la modifica dell’orario.
Il dipendente in caso di lavoro part-time è tenuto a comunicare entro 15 giorni, all’amministrazione nella quale presta servizio, l’eventuale successivo inizio o la variazione dell’attività lavorativa.
Nel caso inverso, cioè di personale assunto a tempo parziale, è possibile la trasformazione a tempo pieno nei limiti previsti dalle disposizioni vigenti in materia di assunzioni, sicché in tal caso le trasformazioni sono considerate come nuove assunzioni e in conseguenza gli oneri derivanti devono essere compresi nella spesa del personale.
I dipendenti pubblici con rapporto part-time possono svolgere un secondo lavoro?
Si, previa autorizzazione dell’amministrazione da cui dipendono. Per i dipendenti che intendono svolgere doppio lavoro, l’ente è tenuto a verificare l’assenza di interferenze con i compiti istituzionali ed in caso di incompatibilità o contrasto di interessi deve negare l’autorizzazione.
Per evitare queste situazioni l’Ente deve individuare le attività che ritiene siano in contrasto ovvero incompatibili con il rapporto di lavoro pubblico.
La individuazione dei posti da destinare ai rapporto di lavoro a tempo parziale è inserita nell’ambito della programmazione triennale del fabbisogno di personale e in caso di nuova assunzione è data la priorità per i dipendenti in servizio di chiedere l’assegnazione al rapporto di lavoro a tempo parziale.
Attenzione però, il numero dei rapporti part-time non può superare il 25% della dotazione organica complessiva del personale a tempio pieno di ciascuna categoria interessata.
Il tetto orario minimo del rapporto di lavoro a tempo parziale è fissato nella durata della prestazione lavorativa non inferiore al 30% di quella a tempo pieno.
Il contratto di lavoro a tempo parziale o part-time deve avere necessariamente la forma scritta. La tipologia dell’articolazione dell’orario di lavoro è previamente definita dell’ente in relazione a quanto previsto dalla programmazione triennale del fabbisogno del personale, ovvero in mancanza di tale disciplina, viene concordata con il dipendente pubblico.