Padre disoccupato non versa il mantenimento al figlio
Chissà quanti sono i figli che versano e subiscono questa situazione e, la cosa più brutta consiste nella loro impotenza, perché sfido chiunque nel ritenere il proprio papà un irresponsabile.
Attenzione al legame di sangue, al cavallo di ritorno, non sempre è un concetto affermativo, spesso i figli una volta maggiorenni cominciano a prendere le dovute distanze.
Per non parlare poi dei padri che simulano di essere disoccupati ma in concreto lavorano a nero ovvero partecipano a pieno titolo alla conduzione dell’impresa della moglie, contribuendo a formare reddito con il proprio ausilio lavorativo.
Ma la Cassazione adesso dice basta e condanna questi inadempimenti del padre. Infatti la Cassazione con la sentenza n. 34952 del 2018 ha riconosciuto la colpevole incapacità di adempiere da parte di un giovane padre disoccupato, negandogli anche il beneficio della sospensione condizionale della pena.
Era stato condannato in sede di merito ai sensi dell’art. 570 del codice penale per essersi sottratto agli obblighi inerenti la qualità di genitore.
Cosa dice l’articolo del codice penale n. 570?
Le dette pene si applicano congiuntamente a chi: 1) malversa o dilapida i beni del figlio minore o del pupillo o del coniuge; 2) fa mancare i mezzi di sussistenza ai discendenti di età minore, ovvero inabili al lavoro, agli ascendenti o al coniuge, il quale non sia legalmente separato per sua colpa.
Il delitto è punibile a querela della persona offesa salvo nei casi previsti dal numero 1 e, quando il reato è commesso nei confronti dei minori, dal numero 2 del precedente comma.
Le disposizioni di questo articolo non si applicano se il fatto è preveduto come più grave reato da un’altra disposizione di legge>>.
Ai fini della configurabilità del reato di cui all’art. 570, primo comma, cod. pen., quando l’avente diritto non versa in stato di bisogno, la mancata corresponsione dell’assegno di mantenimento in favore del coniuge separato assume rilevanza solo se dovuta alla volontà di disconoscere i vincoli di assistenza materiale e morale, sussistenti (sia pure in forma attenuata) anche durante la separazione, e non invece, quando è riconducibile alle precarie condizioni economiche dell’obbligato.
Inoltre in tema di violazione degli obblighi di assistenza familiare, l’incapacità economica dell’obbligato, intesa come impossibilità di far fronte agli adempimenti sanzionati dall’art. 570 c.p., deve essere assoluta e deve altresì integrare una situazione di persistente, oggettiva ed incolpevole indisponibilità di introiti (confermata, nella specie, la responsabilità dell’imputato, atteso che nel periodo in cui si era verificato l’inadempimento era risultato che lo stesso avesse comunque ricevuto introiti, seppure modesti, e soprattutto fosse riuscito a costituire un altro nucleo famigliare, pagando la pigione dell’alloggio dove aveva vissuto).
In merito al reato di cui all’art. 570 c.p., la mera condotta omissiva non integra il reato de quo, ma è necessaria la prova dello stato di bisogno in capo alla persona offesa. L’assenza di tale situazione deve essere provata, assieme ad una eventuale impossibilità ad adempiere, dal coniuge omissivo, mentre non risulta necessario provare lo stato di bisogno dei figli minori, la cui sussistenza è sempre presunta.
DI CHI STIAMO PARLANDO?
L’uomo, un giovane padre disoccupato, non aveva infatti corrisposto alcuna somma per il mantenimento della figlia minore, facendole mancare i mezzi di sussistenza.
L’imputato si era quindi rivolto alla Cassazione, sottolineando come la Corte d’appello non avesse tenuto conto della sua effettiva situazione economica personale. Egli non aveva mai goduto di alcun reddito, sin dall’epoca della nascita della figlia e dello stesso instaurarsi delle convivenza, barcamenandosi tra lavori saltuari. La circostanza, peraltro era stata confermata dalla stessa donna.
Inoltre, sulla base di un accordo intercorso con l’ex convivente, l’uomo evidenziava che si era impegnato a versare, come contributo al mantenimento della bambina, solo cinquanta euro mensili. Il Giudice, quindi, non avrebbe accertato “l’apprezzabile incidenza dell’inadempimento sulla disponibilità dei mezzi in capo agli aventi diritto tale da determinarne lo stato di bisogno”.
La Cassazione, tuttavia, con la sentenza n. 34952 non ha ritenuto di accogliere le argomentazioni proposte.
I Giudici hanno chiarito che in tema di violazione degli obblighi di assistenza familiare, “incombe sull’interessato l’onere di allegare gli elementi dai quali possa desumersi l’impossibilità di adempiere alla relativa obbligazione”.
L’indisponibilità dei mezzi necessari ad adempiere si configura come scriminante soltanto se essa perduri per tutto il periodo di tempo in cui sono maturate le inadempienze. Essa inoltre non deve essere dovuta, anche solo parzialmente, a colpa dell’obbligato.
Nel caso in esame, invece, il Giudice di secondo grado aveva correttamente ritenuto integrati gli estremi della colpevole incapacità di adempiere da parte del giovane. Questi non aveva mai lavorato, se non saltuariamente, perseverando nell’inadempimento dell’obbligo contributivo in favore della figlia minore.
Per la Cassazione, poi, l’accordo intercorso tra l’uomo e la ex in relazione alla misura del contributo relativo al mantenimento della figlia non ha alcun valore. Sono infatti illegittime, in relazione a tale oggetto, le intese tra le parti non omologate o validate dal giudice, essendo la materia sottratta alla libera determinazione delle parti.
Infine, la Suprema Corte ha negato all’uomo anche l’applicazione del beneficio della sospensione condizionale della pena. Una decisione determinata dalla persistenza di una condotta criminosa che aveva visto il padre disinteressarsi alla figlia per anni.
RICHIEDI CONSULENZA SU QUESTO ARGOMENTO