IL CONCETTO DI PARI OPPORTUNITA’ TRA I DIPENDENTI PUBBLICI


Pari opportunità nel pubblico impiego

Il D.Lgs. 11 aprile 2006, n. 198 (Codice delle pari opportunità tra uomo e donna), rappresenta oggi la nuova normativa di riferimento in tema di parità di trattamento tra uomini e donne in ambito lavorativo (in sostituzione della L. 125/1991) che si prefigge lo scopo di eliminare ogni distinzione, esclusione o limitazione basata sul sesso, che abbia come conseguenza, o come scopo, di compromettere o di impedire il riconoscimento, il godimento o l’esercizio dei diritti umani e delle libertà fondamentali in campo politico, economico, sociale, culturale e civile o in ogni altro campo.

Con il termine pari opportunità, si riflettono tutti quegli interventi che, a diversi livelli (comunitario, nazionale, regionale, locale), in diversi ambiti (politico, culturale, istituzionale, sociale) e con diversi strumenti (legislativi, amministrativi, di iniziativa e di controllo), sono diretti a riequilibrare le reali condizioni di svantaggio, rispetto agli uomini, in cui si trovano le donne, sotto il profilo delle opportunità di lavoro e di carriera.

Il Codice del 2006 appare caratterizzato – come ha rilevato il Consiglio di Stato – da una funzione squisitamente compilativi, non apportando modifiche sostanziali alle disposizioni vigenti ivi raccolte.

Posto che anche in apertura viene ribadito che scopo delle disposizioni de qua è eliminare le discriminazioni esistenti tra uomo e donna in ambito lavorativo, il Codice si presenta articolato in quattro principali settori di riferimento, corrispondenti ai Libri dal I al IV: l’organizzazione per la promozione delle pari opportunità; le pari opportunità nei rapporti etico-sociali; nei rapporti economici; nei rapporti civili e politici.

Nel Testo Unico del 2001 la pari opportunità è disciplinata dall’art. 57 se-condo cui le pubbliche amministrazioni. al fine di garantire pari opportunità tra uomini e donne per l’accesso al lavoro ed il trattamento sul lavoro:

a) riservano alle donne, salva motivata impossibilità, almeno un terzo dei posti di componente delle commissioni di concorso, fermo restando il principio secondo il quale la composizione delle commissioni deve essere composta esclusivamente con esperti di provata competenza nelle materie di concorso, scelti tra funzionari delle amministrazioni, docenti ed estranei alle medesime, che non siano componenti dell’organo di direzione politica dell’amministrazione, che non ricoprano cariche politiche e che non siano rappresentanti sindacali o designati dalle confederazioni ed organizzazioni sindacali o dalle associazioni professionali:

b) adottano propri atti regolamentari per assicurare pari opportunità fra uomini e donne sul lavoro, conformemente alle direttive impartite dalla Presidenza del Consiglio dei ministri – Dipartimento della funzione pubblica; c) garantiscono la partecipazione delle proprie dipendenti ai corsi di formazione e di aggiornamento professionale in rapporto proporzionale alla loro presenza nelle amministrazioni interessate ai corsi medesimi, adottando modalità organizzative atte a favorirne la partecipazione, consentendo la conciliazione fra vita professionale e vita familiare;

d) possono finanziare programmi di azioni positive e l’attività dei Comitati pari opportunità nell’ambito delle proprie disponibilità di bilancio.

Le pubbliche amministrazioni adottano tutte le misure per attuare le direttive della Unione europea in materia di pari opportunità, sulla base di quanto disposto dalla Presidenza del Consiglio dei ministri


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