IL COMPENSO DELL’AVVOCATO

Come si calcolano le spese legali da pagare all’Avvocato?

Il compenso dell’Avvocato è un elemento del contratto di opera professionale previsto dall’art. 2233 c.c., il quale, al primo comma dispone che “il compenso, se non è convenuto dalle parti e non può essere determinato secondo le tariffe o gli usi, è determinato dal giudice, sentito il parere dell’associazione professionale a cui il professionista appartiene”.

La norma suddetta sancisce una gerarchia delle fonti di determinazione del compenso che pone al primo posto l’accordo delle parti; tuttavia, la predeterminazione pattizia del compenso è rara e difficoltosa per tale tipologia di mestiere attese le numerose variabili insite nella prestazione che non dipendono né dal professionista né dal cliente.

Le tariffe professionali degli Avvocati

A tal fine soccorrono le tariffe professionali ovvero le determinazioni autoritative dei corrispettivi dettate dalla legge professionale, dalla L. n. 794/1942 (Onorari di avvocato e di procuratore per prestazioni giudiziali in materia civile), dalla L. n. 957/1949 (Aumento degli onorari di avvocato e degli onorari e diritti di procuratore) e dalla L. 1051/1957 (Determinazione degli onorari, dei diritti e delle indennità spettanti agli avvocati e procuratori per prestazioni giudiziali in materia civile).

Queste ultime due normative prevedono che i criteri di determinazione dei compensi, stabiliti dal Consiglio Nazionale Forense, abbiano cadenza biennale e vengano approvati dal Ministro della Giustizia.

Non sempre la cadenza biennale è rispettata; tant’è che le attuali tariffe sono state dettate con D.M. n. 127/2004, in sostituzione di quello del 1994. L’art. 2 del D.L. n. 223/2006 convertito in L. n. 248/2006 ha stabilito che dalla data di entrata in vigore del decreto sono abrogate tutte le disposizioni legislative e regolamentari che prevedono. con riferimento alle attività professionali e intellettuali, l’obbligatorietà di tariffe fisse o minime ovvero il divieto di pattuire compensi parametrati al raggiungimento degli obiettivi perseguiti.

Ne consegue l’eliminazione del minimo tariffario nel rapporto cliente/avvocato e solo per espresso patto scritto.

Le spese legali

Per spese legali si intende l’intero corrispettivo dell’Avvocato includendo nella dicitura le spese legali in senso stretto, i diritti e gli onorari. Ai sensi dell’ art. 2234 c.c., “il cliente, salvo diversa pattuizione, deve anticipare al prestatore d’opera le spese occorrenti al compimento dell’opera e corrispondere, secondo gli usi, gli acconti sul compenso“.

Per spese in senso stretto si intendono tutte quelle che l’Avvocato affronta per esercitare il suo ministero quali ad es. quelle di scritturazione, collazione e stampa, fascicolazione, notificazione, iscrizione a ruolo delle cause, visure, trascrizioni ed iscrizioni, pignoramenti e similari. Vi rientrano anche le spese di viaggio e soggiorno se derivanti dall’espletamento del mandato.

Il rimborso delle spese generali, attualmente pari al 12,5%, è stato previsto a partire dagli anni 80.

Detta voce, a livello fiscale, è di tipo imponibile poiché relativa all’intera attività professionale e non documentata sulla singola pratica. Il problema delle spese superflue attiene solo al caso della soccombenza disciplinato dall’art. 92 c.p.c.: in tal caso, il Giudice può non liquidare, o ridurre in modo massiccio, le spese che ritiene eccessive o superflue.

Secondo quanto disposto dal D.M. n. 127/2004 le voci di attività che danno diritto a compenso sono ripartite a seconda che trattasi di processo di cognizione, di esecuzione o di procedimenti speciali e suddivise per scaglioni di valore.

Più in generale, la vigente tariffa forense è organizzata in tre sezioni: la prima riguarda onorari, diritti e indennità per l’attività giudiziale civile, amministrativa e tributaria; la seconda concerne l’ attività penale; la terza l’attività straziudiziale.

I diritti e gli onorari rappresentano i compensi veri e propri dell’Avvocato. Con la voce “diritto” viene remunerata una attività non meramente materiale, seriale, svolta in modo ripetitivo. a prescindere dalla difficoltà dell’affare, la quale richiede la conoscenza della questione giuridica sottesa, delle nonne processuali e in ogni caso un impegno intellettuale di attenzione e di elevata precisione.

Il diritto, che si matura solo nel processo civile (fatto salvo il processo di cassazione) è fisso nel suo ammontare e variabile in funzione del valore dell’affare cui si riferisce. Sono considerati diritti, unici per qualsiasi valore, le vacazioni, le domiciliazioni, le trasferte.

Gli onorari rappresentano quella parte dei compensi che vanno a retribuire l’attività altamente specializzata e intellettuale dell’avvocato ovvero di colui che studia il caso, elabora la strategia e la infonde negli scritti difensivi, nelle discussioni orali nonché nelle trattative con la parte.
Anche per gli onorari è prevista l’articolazione per valore e, a differenza dei diritti, per ogni voce e per ciascun scaglione di valore, è previsto un valore minimo ed uno massimo, individuati in percentuale in casi speciali.

Autore D.G.

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