DIPENDENTI PUBBLICI IN ASPETTATIVA – POSSONO SVOLGERE ALTRI LAVORI?

Il dipendente può svolgere attività lavorativa durante un periodo di aspettativa per motivi personali o familiari, concessa ai sensi dell’art. 7 del CCNL del 16.5.2001?

 

L’ASPETTATIVA NEL PUBBLICO IMPIEGO

I dipendenti pubblici con rapporto di lavoro a tempo indeterminato, possono fare richiesta formale e motivata , per poter farsi riconoscere una concessione, compatibilmente con le esigenze organizzative o di servizio, di periodi di aspettativa per esigenze personali o di famiglia, senza retribuzione e senza decorrenza dell’anzianità e per una durata complessiva di dodici mesi in un triennio.

Il dipendente  pubblico rientrato in servizio non può usufruire però, di un altro periodo di aspettativa per motivi di famiglia o anche per motivi diversi ovvero delle aspettative di cui al comma 8 lettere a) e b) se, non siano intercorsi almeno quattro mesi di servizio attivo

Al fine del calcolo del triennio, di cui al comma 1, si applicano le medesime regole previste per le assenze per malattia. L’ aspettativa di cui al comma 1, è fruibile anche frazionatamente e non si cumula con le assenze per malattia previste dagli artt. 21 e 22 del CCNL 16 maggio 1995.

Qualora l’aspettativa per motivi di famiglia venga richiesta per l’educazione e l’assistenza dei figli fino al sesto anno di età, tali periodi pur non essendo utili ai fini della retribuzione e dell’anzianità, sono utili ai fini degli accrediti figurativi per il trattamento pensionistico, ai sensi dell’art. 1, comma 40, lettere a) e b) della legge 335/1995 e successive modificazioni ed integrazioni e nei limiti ivi previsti.

L’amministrazione, qualora durante il periodo di aspettativa vengano meno i motivi che ne hanno giustificato la concessione, invita il dipendente a riprendere servizio con un preavviso di dieci giorni.

Il dipendente per le stesse motivazioni e negli stessi termini può riprendere servizio di propria iniziativa. Nei confronti del dipendente che, salvo casi di comprovato impedimento, non si presenti per riprendere servizio alla scadenza del periodo di aspettativa o del termine di cui al comma 6, il rapporto di lavoro è risolto, senza diritto ad alcuna indennità sostitutiva di preavviso, con le procedure dell’art. 24 del CCNL del 16 maggio 1995.

L’aspettativa, senza retribuzione e senza decorrenza dell’anzianità, è, altresì, concessa al dipendente con rapporto di lavoro a tempo indeterminato:

a) per un periodo massimo di sei mesi se assunto presso la stessa amministrazione o ente del medesimo comparto ovvero ente o amministrazione di comparto diverso con rapporto di lavoro a tempo indeterminato a seguito di vincita di pubblico concorso per la durata del periodo di prova.

b) per tutta la durata del contratto di lavoro a termine se assunto presso la stessa o altra amministrazione del comparto ovvero in altre pubbliche amministrazioni di diverso comparto o in organismi della comunità europea con rapporto di lavoro ed incarico a tempo determinato.

c) per la durata di due anni e per una sola volta nell’arco della vita lavorativa per i gravi e documentati motivi di famiglia, individuati – ai sensi dell’art. 4, commi 2 e 4 della legge 53/2000 – dal Regolamento interministeriale del 21 luglio 2000, n. 278, pubblicato sulla GU dell’11 ottobre 2000, serie generale n. 238. Tale aspettativa può essere fruita anche frazionatamene e può essere cumulata con l’ aspettativa di cui al comma 1 se utilizzata allo stesso titolo.

 

Altre aspettative previste da disposizioni di legge

Sono previste altre cause per poter richiedere l’aspettativa nel pubblico impiego come quella per cariche pubbliche elettive, per la cooperazione con i paesi in via di sviluppo che, restano disciplinate dalle vigenti disposizioni di legge e loro successive modificazioni ed integrazioni.

Le aspettative e i distacchi per motivi sindacali sono regolate dagli contratti collettivi quadro sottoscritti in data 7 agosto 1998 e 9 agosto 2000.

I dipendenti pubblici e statali con rapporto a tempo indeterminato ammessi ai corsi di dottorato di ricerca, ai sensi della legge 13 agosto 1984, n. 476 oppure che usufruiscano delle borse di studio di cui alla legge 30 novembre 1989, n. 398 sono collocati, a domanda, in aspettativa per motivi di studio senza assegni per tutto il periodo di durata del corso o della borsa.

Il dipendente con rapporto a tempo indeterminato, il cui coniuge o convivente stabile presti servizio all’estero, può chiedere una aspettativa, senza assegni, qualora l’amministrazione non ritenga di poterlo destinare a prestare servizio nella stessa località in cui si trova il coniuge o il convivente stabile, o qualora non sussistano i presupposti per un suo trasferimento nella località in questione anche in amministrazione di altro comparto.

L’aspettativa concessa ai sensi del comma 3 può avere una durata corrispondente al periodo di tempo in cui permane la situazione che l’ha originata. Essa può essere revocata in qualunque momento per imprevedibili ed eccezionali ragioni di servizio, con preavviso di almeno quindici giorni, o in difetto di effettiva permanenza all’estero del dipendente in aspettativa.

Il pubblico dipendente, o pubblico impiegato, non può usufruire continuativamente di periodi di aspettativa per motivi di famiglia ovvero per la cooperazione con i paesi in via di sviluppo e quelle previste dai commi 2 e 3 per poter usufruire delle quali occorre un periodo di servizio attivo di almeno sei mesi. La disposizione non si applica alle altre aspettative previste dal presente articolo nonché alle assenze di cui alla legge 1204/1971.

I dipendenti pubblici possono svolgere attività lavorativa durante un periodo di aspettativa per motivi personali o familiari, concessa ai sensi dell’art. 7 del CCNL del 16.5.2001?

NO!

Nessuna norma contrattuale consente al dipendente di poter instaurare un secondo rapporto di lavoro o lo svolgimento, comunque, di altra attività di lavoro autonomo, anche di natura libero professionale, durante la fruizione di periodi di aspettativa senza diritto alla retribuzione previsti dall’art. 7 del CCNL del 16.5.2001. Il primo rapporto, infatti, con tutte le situazioni soggettive che vi sono connesse (ivi comprese le incompatibilità) sussiste ancora, anche se in una fase di sospensione delle reciproche obbligazioni, cioè durante l’aspettativa nel pubblico impiego.

“Articolo tratto dalle nostre consulenze legali”

 

                                          Blogger & Copywriter Seo  Daniele Giammarelli