Come vengono controllate le assenze dei pubblici impiegati
La nuova legge delega n. 15 del 2009, ha pensato bene di utilizzare il siste-ma sanzionatorio come valido strumento organizzativo dei lavoratori. L’art. 69, D.Lgs. 27 ottobre 2009, n. 150 ha inserito l’art. 55-septies T.U., riguardante i controlli sulle assenze.
Nell’ipotesi di assenza per malattia protratta per un periodo superiore a dieci giorni, e, in ogni caso, dopo il secondo evento di malattia nell’anno solare l’assenza viene giustificata esclusivamente mediante certificazione medica rila-sciata da una struttura sanitaria pubblica o da un medico convenzionato con il servizio sanitario nazionale. In tutti i casi di assenza per malattia la certificazione medica è inviata per via telematica, direttamente dal medico o dalla struttura sanitaria che la rilascia. al-l’INPS, secondo le modalità stabilite per la trasmissione telematica dei certificati medici nel settore privato dalla normativa vigente, e dal predetto Istituto è immediatamente inoltrata, con le medesime modalità, all’amministrazione interessata.
L’INPS, gli enti del servizio sanitario nazionale e le altre amministrazioni interessate svolgono le previste attività con le risorse finanziarie, strumentali e umane disponibili a legislazione vigente. senza nuovi o maggiori oneri a cario della finanza pubblica.
L’inosservanza degli obblighi di trasmissione per via telematica della certificazione medica concernente assenze di lavoratori per malattia costituisce illecito disciplinare e, in caso di reiterazione, comporta l’applicazione della sanzione del licenziamento ovvero, per i medici in rapporto convenzionale con le aziende sanitarie locali, della decadenza dalla convenzione, in modo inderogabile dai con-tratti o accordi collettivi. L’Amministrazione dispone il controllo in ordine alla sussistenza della malattia del dipendente anche nel caso di assenza di un solo giorno, tenuto conto delle esigenze funzionali e organizzative.
Le fasce orarie di reperibilità del lavoratore entro le quali devono essere effettuate le visite mediche di controllo, sono stabilite con decreto del Ministro per la pubblica amministrazione e l’innovazione.
A riguardo ricordiamo il D.M. 18 dicembre 2009, n. 206 in base al quale le fasce di reperibilità vanno dalle 9 alle 13 e dalle 15 alle 18 e l’obbligo di reperibilità sussiste anche nei giorni non lavorativi e festivi.
Sono esclusi dall’obbligo di rispettare le fasce di reperibilità i dipendenti per i quali l’assenza è eziologicamente riconducibile ad una delle seguenti circostanze: a) patologie gravi che richiedono terapie salvavita;
b) infortuni sul lavoro; c) malattie per le quali è stata riconosciuta la causa di servizio;
d) stati patologici sottesi o connessi alla situazione di invalidità riconosciuta. Sono altresì i dipendenti nei confronti dei quali è stata già effettuata la vista fiscale per il periodo di prognosi indicato nel certificato.
Il responsabile della struttura in cui il dipendente pubblico lavora nonché il dirigente eventualmente preposto all’amministrazione generale del personale, secondo le rispettive competenze, curano l’osservanza delle disposizioni di legge, in particolare al fine di prevenire o contrastare, nell’interesse della funzionalità dell’ufficio, le condotte assenteistiche.