Gemellaggi Amministrativi
A seguito dei risultati ampiamente positivi registrati nell’applicazione dei gemellaggi amministrativi, la Commissione ha ritenuto opportuno estenderli anche a Stati diversi da quelli candidati all’adesione.
Lo scopo dei progetti di gemellaggio è di assicurare uno sviluppo moderno ed efficiente delle amministrazioni dei Paesi Beneficiari. Tale obiettivo si realizza attraverso una stretta collaborazione tra l’Amministrazione/Ente pubblico o semi-pubblico del Paese Beneficiario e la controparte nello Stato Membro.
Elemento essenziale di tale collaborazione è il distacco di pubblici funzionari dello Stato Membro (SM) presso l’Amministrazione pubblica del Paese Beneficiario (PB).
Il progetto di gemellaggio prevede di norma un Project Leader (PL) un Resident Twinning Advisor (RTA) e un certo numero di esperti di breve e medio termine. Il PL è un funzionario pubblico non distaccato, il quale è incaricato di assicurare il coordinamento e l’esecuzione del progetto. L’RTA viene distaccato dalla propria Amministrazione/Ente accreditato presso l’omologa Amministrazione dello Stato Beneficiario, per un periodo di almeno un anno.
La realizzazione dei progetti di gemellaggio amministrativo procede attraverso le seguenti tre fasi:
1. Elaborazione
La Commissione Europea in Bruxelles o le sue Delegazioni presso i PB o le Autorità responsabili presso i PB provvedono alla divulgazione dei progetti di gemellaggio ai Punti di Contatto Nazionali degli SM.
2. Selezione
Gli SM interessati a prestare assistenza in un determinato settore manifestano la loro disponibilità al Paese Beneficiario specificando le modalità di realizzazione degli obiettivi indicati nel progetto. Le offerte degli SM vengono quindi esaminate ed una volta selezionata l’offerta più soddisfacente viene sottoscritto un accordo (covenant) fra l’Amministrazione dello SM e quella del PB.
3. Esecuzione
L’esecuzione del progetto prevede, come indicato, la presenza di funzionari delle Pubbliche Amministrazioni degli SM (RTA ed esperti) presso i Paesi Beneficiari.
Oltre alle Amministrazioni pubbliche possono partecipare ai progetti di gemellaggio anche i «Mandated Bodies» (con le specifiche figure di Full e ad Hoc Mandated Bodies in base al nuovo Manuale Twinning approvato dalla Commissione il 21.02.2017, in vigore per i bandi emanati a partire dal 01.07.2017), ovvero enti accreditati ed inseriti nell’apposita lista generale della Commissione Europea.
Possono essere inseriti nella lista dei “Full Mandated Bodies” solo gli organismi il cui scopo principale è l’erogazione di servizi pubblici, che operano sotto la supervisione permanente di un’autorità governativa e sotto il controllo finanziario di un’entità nominata dal governo, che sono sottoposti a revisione contabile da parte di un’entità designata dal governo e/o di un’istituzione finanziaria statale e che, in particolare, abbiano un livello sufficiente e proporzionato di personale permanente, commisurato alle esigenze del progetto in modo da evitare subappalti e l’assunzione di esperti temporanei.
Un organismo che non soddisfi il criterio relativo al personale e che è in grado di contribuire in modo solo parziale alle attività potrà ottenere unicamente lo status di “ad hoc”. L’”ad hoc mandate” si riferirà unicamente al progetto di gemellaggio specifico per cui è stato richiesto il mandato.
Come Procedure all’inoltro di una proposta di twinning
1) L’intenzione di presentare una proposta dovrà essere notificata dall’Amministrazione o Ente interessato 10 giorni prima della scadenza del progetto a questo Punto di Contatto Nazionale (PCN). Ciò al fine di mettere in contatto tra loro due o più Amministrazioni o Enti eventualmente interessati al medesimo progetto. Ogni Stato Membro, infatti, può presentare una sola proposta per ciascun progetto.
2) La proposta definitiva dovrà essere inviata via e-mail a questo Punto di Contatto Nazionale (twinnings@esteri.it) entro il termine fissato.
Gemellaggio e l’Unione Europea
Il gemellaggio è uno strumento dell’Unione europea per la cooperazione istituzionale tra le amministrazioni pubbliche degli Stati membri dell’UE e dei paesi beneficiari o partner.
I progetti di gemellaggio riuniscono le competenze del settore pubblico degli Stati membri dell’UE e dei paesi beneficiari al fine di ottenere risultati operativi concreti obbligatori attraverso attività peer to peer.
beneficiari
– Strumento di assistenza preadesione (IPA):
Albania, Bosnia-Erzegovina, ex Repubblica iugoslava di Macedonia, Kosovo * [1], Montenegro, Serbia e Turchia.
– Politica europea di vicinato (PEV):
• ENI Sud: Algeria, Egitto, Israele, Giordania, Libano, Marocco, Palestina * e Tunisia.
• ENI est: Armenia, Azerbaigian, Bielorussia, Georgia, Moldova e Ucraina.
obiettivi
Nella regione IPA, il gemellaggio mira a fornire supporto per il recepimento, l’attuazione e l’applicazione della legislazione dell’UE (l’ acquis dell’Unione ). Sviluppa le capacità delle amministrazioni pubbliche dei paesi beneficiari durante tutto il processo di adesione, determinando sviluppi progressivi e positivi nella regione. Il gemellaggio si sforza di condividere le buone pratiche sviluppate all’interno dell’UE con le amministrazioni pubbliche beneficiarie e di promuovere relazioni a lungo termine tra le amministrazioni dei paesi dell’UE esistenti e futuri.
Dal 2004 lo strumento del gemellaggio è disponibile anche per alcuni dei paesi partner dell’UE nei paesi orientali e meridionali. In questo quadro mira a migliorare le capacità amministrative della pubblica amministrazione di un paese partner attraverso la formazione del suo personale e il sostegno alla riorganizzazione della sua struttura. Supporta inoltre il ravvicinamento delle leggi, dei regolamenti e degli standard di qualità nazionali a quelli degli Stati membri dell’UE nel quadro degli accordi di cooperazione o di associazione firmati con l’UE.
Principi di gemellaggio
L’amministrazione beneficiario / partner in un progetto di gemellaggio è un’amministrazione pubblica con personale e capacità di assorbimento sufficienti a lavorare con un’istituzione di uno Stato membro che abbia una struttura e un mandato simili. Il paese beneficiario / partner deve mobilitare il proprio personale, dimostrare impegno e titolarità duraturi e accettare cambiamenti e migliori pratiche in modo sostenibile. Il gemellaggio non è uno strumento di assistenza tecnica a senso unico ma un impegno condiviso.
I progetti di gemellaggio sono attuati in vista dei risultati obbligatori da raggiungere. Solitamente sono articolati in componenti corrispondenti ai risultati attesi e prevedono una serie di attività, tra cui workshop, sessioni di formazione, missioni di esperti, visite di studio, tirocini e consulenza. Il gemellaggio si basa sull’apprendimento attraverso il principio e la condivisione delle migliori pratiche.
Trasferimento di esperienza
Per istituire progetti di gemellaggio, l’Unione europea fa affidamento sulla cooperazione e sull’esperienza amministrativa degli Stati membri dell’UE (SM) che mobilitano le competenze pubbliche sia dalle amministrazioni pubbliche che da organismi semi-pubblici.
Due capi progetto (uno per conto dello Stato membro dell’UE che guida il progetto, l’altro dell’amministrazione beneficiaria) e un consigliere per il gemellaggio residente (RTA) sono la spina dorsale dei progetti di gemellaggio. L’RTA è distaccato dall’amministrazione del beneficiario per un minimo di 12 mesi fino a 36 mesi durante l’intera durata del periodo di attuazione dell’azione e coordina le attività del progetto.
Luce gemellante
“Twinning Light” è progettato per offrire un approccio a medio termine più flessibile (fino a sei mesi, in casi eccezionali può essere esteso a otto mesi) senza la presenza di un RTA.
È stata emessa una nuova Informativa sulla privacy di gemellaggio che sarà applicabile anche ai dati personali raccolti negli anni precedenti in quanto vi è un cambiamento nella politica di conservazione.