Permessi 104 Fruizione mista dei permessi ore giorni – Dipendenti Pubblici
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Il lavoratore con disabilità grave (art. 3 comma 3 Legge 104/92) può fruire di tre giorni di permessi mensili (a prescindere dall’orario della giornata) o di permessi orari giornalieri (per ciascun giorno lavorativo del mese) nella seguente misura:
- due ore al giorno per un orario giornaliero pari o superiore alle sei ore;
- un’ora al giorno per un orario giornaliero inferiore alle sei ore.
Da una iniziale posizione di rigidità espressa nella Circolare INPS 37/1999 per cui si riteneva che la fruizione dei permessi non potesse essere modificata nel corso del mese, si è passati ad una posizione più flessibile espressa nella Circolare INPS n. 133/2000.
Nella circolare INPS 37 del 18 febbraio 1999 al punto 1 B, infatti si legge “La scelta dei permessi […], può essere modificata, purché riguardi un mese intero di calendario; in altri termini, una volta scelto il tipo di permessi (a ore o a giorni) ed iniziata, in un determinato mese, la fruizione dei permessi scelti, il lavoratore non potrà chiederne la variazione per quel mese”. INPS successivamente con la circolare n. 133 del 17 Luglio 2000 (punto 1) mentre ribadisce quanto già previsto, introduce la possibilità che, nell’ambito dello stesso mese, una variazione possa essere eccezionalmente consentita solo nel caso in cui sopraggiungano esigenze improvvise, non prevedibili all’atto della richiesta che siano opportunamente documentate. Nella stessa, si declinano i criteri utilizzabili per il ricalcolo delle ore o dei gironi di permesso adottando alcuni esempi per cui:
- il lavoratore con orario giornaliero lavorativo di 8 ore che per 5 giorni alla settimana, abbia già beneficiato nel mese, di riposi orari per 20 ore, e che successivamente documenti la necessità di utilizzare i giorni in luogo dei restanti permessi orari, potrà richiedere 1 giorno di permesso legge 104. Le 20 ore fruite andranno infatti parametrate ai giorni, per cui si avrebbe 20 ore:8 = 2,50 giorni (dunque 2 giorni).
Si arrotonda infatti all’unità inferiore se la frazione di giorni è pari o inferiore allo 0,50, all’unità superiore se la frazione supera lo 0,50.
Il lavoratore ha quindi fruito di 20 ore corrispondenti a 2 giorni di permessi legge 104 e potrà quindi richiedere 1 giorno senza la possibilità di fruire, per quel mese, di ulteriori permessi orari.
- Se invece avesse già fruito di 21 ore (equivalenti a 2,62 gg. = 3 gg. arrotondati) non potrebbe più fruire neppure di 1 giorno di permesso, sempre relativamente a quel mese.
- Analogo calcolo va effettuato nel caso inverso, se si tratta, cioè, di convertire i giorni in ore. Se, ad esempio, lo stesso lavoratore ha utilizzato 2 giorni di permesso, potrà fruire, in quel determinato mese, di 8 ore di riposo, in luogo del giorno di permesso che non intende più utilizzare.
Per i dipendenti pubblici, la Circolare INPDAP n. 33 del 9.12.2002 prevede che per i soggetti portatori di handicap, che beneficiano alternativamente dei permessi ad ore o a giorni, è consentito modificare, in linea di massima, il tipo di permesso da un mese all’altro.
Normativa di riferimento
- Legge 5 febbraio 1992, n. 104 – “Legge – quadro per l’assistenza, l’integrazione sociale e i diritti delle persone handicappate.” (Pubblicata in G. U. 17 febbraio 1992, n. 39, S.O.).
- Circolare inps 18 febbraio 1999, n. 37 – “Permessi di cui all’art. 33 della legge n.104/92. Disposizioni varie”.
- Circolare inps del 17 Luglio 2000, n. 133 “Benefici a favore delle persone handicappate. Legge 8 marzo 2000, n. 53. Art. 33, commi 1, 2, 3 e 6 della legge n. 104/92”;
- Circolare INPDAP 9 dicembre 2002, n. 33 – “Permessi per lavoratori disabili. Art.33, comma 6, della legge 104/92. Art.19, legge n.53/2000.”