IL LAVORO
La Costituzione considera il lavoro come il più importante fenomeno della vita sociale, affermando, all’articolo 1, che «l’Italia è una Repubblica democratica fondata sul lavoro».
L’articolo esprime dunque il principio lavoristico, che fa del lavoro il fondamento stesso della Repubblica, che si estende ad ogni forma di attività economica produttiva e che non può essere modificato neppure tramite il procedimento di revisione costituzionale previsto dall’ articolo 138 della Costituzione.
Il comma 1 dell’ articolo 4 della Costituzione afferma che «la Repubblica riconosce a tutti i cittadini il diritto al lavoro e promuove le condizioni che rendano effettivo questo diritto». Tale norma attribuisce ad ogni cittadino la libertà di scegliere quale attività lavorativa svolgere, imponendo nel contempo allo Stato di promuovere le condizioni che rendano effettivo il diritto al lavoro.
Anche se l’articolo sancisce un impegno generico a carico dello Stato di perseguire una politica di pieno impiego per combattere la disoccupazione, esso non può considerarsi solo una norma programmatica, ma è una nonna immediatamente precettiva poiché permette e giustificai’ intervento dello Stato nel sistema economico, allo scopo di raggiungere il livello di piena occupazione.
I SINDACATI
Il sindacato è un’ associazione libera e spontanea di lavoratori o anche di datori di lavoro, costituita al fine di tutelare gli interessi professionali dei propri appartenenti. L’articolo 39 della Costituzione sancisce, al comma 1, il principio della libertà di organizzazione sindacale; nei commi successivi la posizione giuridica dei sindacati di fronte all’ordinamento positivo statuale.
La libertà sindacale sancita dall’articolo 39 della Costituzione comprende: la libertà di costituire anche più sindacati per una medesima categoria, salvo alcuni divieti stabiliti per categorie particolari (magistrati, forze armate); la libertà peri singoli di scegliere fra i vari sindacati esistenti, oppure di non aderire ad alcuno di essi; la libertà di esercitare i diritti sindacali e di fare propaganda sindacale anche all’interno dei luoghi di lavoro (purché non si arrechi danno al datore di lavoro).
L’ articolo 39 dispone, inoltre, che ai sindacati non può essere imposto altro obbligo oltre a quello della registrazione e che, a seguito di tale registrazione, ad essi è attribuita personalità giuridica e capacità di stipulare, attraverso rappresentanze unitarie, contratti collettivi con efficacia su tutti i lavoratori appartenenti a quel settore.
Tuttavia, poiché il legislatore ordinario non ha mai provveduto ad attuare la norma costituzionale, il sistema previsto dall’articolo 39 non ha sino ad oggi trovato applicazione.
Attualmente, quindi, i sindacati non sono registrati e non hanno personalità giuridica; conseguentemente al pari dei partiti politici essi agiscono come associazioni non riconosciute (o enti di fatto), secondo le norme previste al riguardo dal codice civile.
IL DIRITTO DI SCIOPERO
Il principale strumento di lotta sindacale volto al soddisfacimento delle rivendicazioni dei lavoratori è costituito dallo sciopero. Lo sciopero consiste nell’ astensione concertata dal lavoro per la tutela di un interesse professionale collettivo e rappresenta una forma di autotutela, riconosciuta e garantita dalla Costituzione.
Tale riconoscimento non implica, però, che il suo esercizio sia illimitato. Infatti, la stessa Costituzione stabilisce che «lo sciopero si esercita nell’ambito delle leggi che lo regolano».
La Costituzione, dunque, ha previsto una regolamentazione legislativa del diritto di sciopero, allo scopo di evitare che un suo esercizio indiscriminato e incontrollato danneggi l’intera collettività.
LA LIBERTÀ DI INIZIATIVA ECONOMICA
L’ articolo 41 della Costituzione consacra la libertà di iniziativa economica privata e pubblica, la quale tuttavia non è illimitata.
Il comma 2 dell’ articolo 41 dispone infatti che l’iniziativa economica privata non può svolgersi in contrasto con l’utilità sociale o in modo da arrecare danno alla libertà, sicurezza e dignità umana, mentre il terzo comma, a sua volta, dispone che il legislatore debba fissare i programmi ed i controlli opportuni affinché 1′ attività economica pubblica e privata possa essere utilizzata a fini sociali.
LA PROPRIETÀ
Secondo l’articolo 42 della Costituzione la proprietà è pubblica o privata e titolari del diritto di proprietà possono essere lo Stato, gli enti o i privati. La disposizione sottintende, dunque, una pluralità di situazioni di proprietà ed una conseguente varietà di discipline di applicazione.
L’articolo 42, al comma 2, afferma che la proprietà privata è riconosciuta e garantita dalla legge che ne determina i modi d’acquisto, di godimento ed i limiti, allo scopo di assicurarne la funzione sociale e di renderla accessibile a tutti. La proprietà può essere sottoposta a limiti ed espropriata.