FALSA ATTESTAZIONE DELLA PRESENZA IN SERVIZIO DEI DIPENDENTI PUBBLICI

Il pubblico impiego sotto assedio – Chi licenziamo Oggi?

La falsa attestazione della presenza in servizio consiste in qualunque modalità fraudolenta posta in essere, anche avvalendosi di terzi, per far risultare il dipendente pubblico in servizio o trarre in inganno l’amministrazione, circa il rispetto dell’orario di lavoro.

Della violazione risponde anche chi ha agevolato con la propria condotta sia attiva che omissiva, il comportamento fraudolento. Cosi ché, la falsa attestazione della presenza in servizio, comporta comunque la sanzione disciplinare del licenziamento.

Bene: come si concilia una sanzione con il licenziamento? O è una sanzione o trattasi di rendere disoccupato un impiegato pubblico. Più che sanzione potrebbe parlarsi di perdita del lavoro – altro che !!

Tutti i dipendenti pubblici e statali ogni mattina si recano a lavoro e hanno il dovere/obbligo di attestare la propria presenza in ufficio timbrando il c.d. cartellino o badge.

Il governo non contento del decreto legislativo n. 165/2001 o meglio direi, considerati i numerosi fallimenti nella pubblica amministrazione circa l’attestazione di false presenze, dando origine al termine assenteista, ha provveduto con il decreto legislativo n. 116 del 2016 a stabilire che: la falsa attestazione della presenza in servizio, accertata in flagranza ovvero mediante strumenti di sorveglianza o di registrazione degli accessi o delle presenze, determina l’immediata “sospensione cautelare senza stipendio del dipendente.

Sono comunque fatti salvi nella retribuzione dei dipendenti pubblici che attestano falsamente la loro presenza i diritti all’assegno alimentare.

Da chi viene disposta la sospensione cautelare?

Dal Dirigente preposto, dal Responsabile della Struttura il cui dipendente lavora. Se l’ufficio procedimenti disciplinari ne venisse a conoscenza prima del Responsabile della Struttura ove è incardinato il pubblico impiegato, con provvedimento motivato, in via immediata e comunque entro le 48 ore dal momento in cui il Capo del servizio ufficio procedimenti ne viene a conoscenza adotta prima di tutti il provvedimento di sospensione.

Cecchini della Pubblica AmministrazioneInsomma sembra scorgersi nella norma una sorta di gara a chi ha visto primo il dipendente pubblico che attesta falsamente la presenza.

Onde, mi chiedo, qualora un dipendente pubblico di categoria inferiore al responsabile del servizio, al responsabile dell’ufficio procedimenti disciplinare, cogliesse in flagranza questi ultimi nell’attestare falsamente la presenza in ufficio, a chi dovrà denunciare il fatto costituente la fattispecie di reato? ♣  Direttamente alla procura? Ah !! Beh!! Bo!!

 Provvedimento di sospensione cautelare

Con il provvedimento di sospensione si procede alla contestazione per iscritto dell’addebito ed alla convocazione del dipendente dinanzi all’Ufficio Procedimenti Disciplinari – che concluderà il procedimento entro 30 giorni dalla ricezione, da parte del dipendente, della contestazione dell’addebito.

Attenzione ! 🙂  Le disposizioni dell’articolo 1 del D.Lgs. n. 116/2016 si applicano agli illeciti disciplinari commessi successivamente all’entrata in vigore del medesimo decreto e quindi, gli illeciti commessi anteriormente alla data di entrata in vigore del D.Lgs de quo, seguono una procedura giuridica un po’ diversa (anomalia pubblica amministrazione) – (ma tutti siamo uguali di fronte alla legge).

L’articolo 55-quinquies del D.Lgs. n. 165/2001 al comma 1 dispone che, fermo restando quanto previsto dal codice penale, i dipendenti pubblici della P.A., che attestano falsamente la propria presenza in servizio mediante alterazione dei sistemi di rilevamento delle presenze o altre modalità fraudolente, è punito con la reclusione da 1 a 5 anni e con la multa da € 400,00 ad € 1.600,00.

Udite lettori: l’omessa attivazione del procedimento disciplinare e l’omessa adozione del provvedimento di sospensione cautelare, senza giustificato motivo da parte dei Responsabili di Servizio competenti, che abbiano acquisito conoscenza dei fatti, costituiscono illecito disciplinare punibile con il licenziamento e, delle omissioni è data notizia, da parte dell’Ufficio competente per il procedimento disciplinare, all’Autorità Giudiziaria ai fini dell’accertamento della sussistenza di eventuali reati.

Quindi adesso è l’Ufficio competente per il procedimento disciplinare che dovrà denunciare il Responsabile dell’ufficio che omette di provvedere. E se ad omettere è lo stesso Ufficio per il procedimento disciplinare?