FABBRICATI RURALI ED IMU

Come Si Applica L’IMU Ai Fabbricati Rurali?

Ai fini dell’applicazione dell’IMU sui fabbricati rurali quello fa fede e costituisce il fondamento dell’applicazione del tributo è la risultanza catastale sicché il fabbricato potrà beneficiare delle agevolazioni Imu solo se la ruralità è stata riconosciuta dal Catasto, mediante l’attribuzione della corrispondente categoria catastale (D/10 o A/6) o mediante l’inserimento della specifica annotazione (Dl 70/2011) attestante la sussistenza dei requisiti di ruralità, a nulla rilevando la circostanza che di fatto il fabbricato rispetti comunque i requisiti di ruralità previsti dalla normativa di riferimento (articolo 9, commi 3 e 3-bis del Dl 557/1993).

Lo stabilisce la Cassazione, con sentenza n. 2803/2019, in una vicenda in cui il contribuente ha presentato la domanda di variazione in base al Dl n. 70/2011 però successivamente ai termini di scadenza previsti, sicché, ad avviso della Cassazione, nessun effetto retroattivo può operare, qualificandosi il termine come perentorio.

La variazione della ruralità è stata presentata successivamente al termine previsto dal Dl n. 70, non trattandosi di variazione conseguente a interventi edilizi, questa esplica effetti ai fini Imu solo dal 1° gennaio dell’anno successivo a quello di presentazione.

Quindi l’IMU si applica.

Articolo 9 – Istituzione del catasto fabbricati. In vigore dal 1 gennaio 2008 1. Al fine di realizzare un inventario completo ed uniforme del patrimonio edilizio, il Ministero delle finanze provvede al censimento di tutti i fabbricati o porzioni di fabbricati rurali e alla loro iscrizione, mantenendo tale qualificazione, nel catasto edilizio urbano, che assumerà la denominazione di “catasto dei fabbricati”.

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