Esenzione Bollo Auto e Disabilità Mentale

Auto esenzione bollo persone con disabilità mentale o psichica con indennità di accompagnamento

Chi sono le persone con disabilità mentale?

Persone con disabilità mentale o psichica, riconosciute invalide civili, titolari di indennità di accompagnamento e che risultino in possesso della situazione di handicap grave (art. 3, com. 3, legge n. 104/92), sono escluse quindi le persone con disabilità intellettiva titolari di indennità di frequenza.

L’esenzione dal pagamento della tassa annuale di proprietà del veicolo nuovo o usato, spetta alla persona con disabilità mentale o psichica o a chi lo ha fiscalmente a carico.

A chi spetta l’esenzione bollo auto?

Una persona è a carico del familiare quando possiede un reddito annuo non superiore a 2.840,51 euro. Ricordiamo che le pensioni, gli assegni e le indennità corrisposte agli invalidi civili non “fanno reddito” ai fini Irpef (art. 12 e com. 2 art. 13-bis DPR 22/12/1986 n. 917).

L’agevolazione spetta per un solo veicolo e se si acquista una nuova auto occorre comunicare all’autorità il veicolo scelto per l’esenzione. Non è richiesto l’adattamento dell’auto. Possono fruirne autovetture, autoveicoli per trasporto promiscuo, autoveicoli per trasporti specifici, motocarrozzette a tre ruote, motoveicoli per trasporto promiscuo o per trasporti specifici.

Limiti di cilindrata: 2000 cc a benzina, 2800 cc a gasolio.

Non sono esentabili gli autocaravan.

COME SI RICHIEDE L’ESENZIONE BOLLO AUTO?

La richiesta di esenzione va presentata entro 90 giorni dalla scadenza del pagamento (termine non perentorio). Una volta accolta, l’esenzione si intende valida finché la situazione rimane invariata.

Recarsi presso l’Ufficio tributi dell’ente Regione (se presente), oppure all’ufficio locale dell’Agenzia delle Entrate.

Alcune regioni (Abruzzo, Basilicata, Campania, Emilia Romagna, Lazio, Liguria, Lombardia, Puglia, Toscana, Umbria, Valle d’Aosta) e le province di Trento e Bolzano, per la gestione delle pratiche di esenzione dal pagamento della tassa automobilistica, si avvalgono dell’Aci.

QUALE E’ LA DOCUMENTAZIONE DA PRESENTARE

Presentare una specifica domanda su apposito modello, allegando:

  • copia della carta di circolazione;

  • copia della certificazione attestante l’invalidità civile rilasciata dalla Commissione per l’accertamento; dalla certificazione deve risultare la titolarità dell’indennità di accompagnamento;

  • copia del verbale di accertamento dell’handicap emesso dalla commissione medica presso la Asl, dal quale risulti che la persona si trova in situazione di handicap grave (art. 3, com. 3, legge n. 104/92) derivante da disabilità psichica o mentale;

  • nel caso in cui sia il familiare ad acquistare il mezzo, documento attestante che la persona con disabilità è fiscalmente a carico, con fotocopia dell’ultima dichiarazione dei redditi o autocertificazione.

Lo stato di handicap grave può essere attestato (invece che dalla commissione medica dell’Asl) anche da un certificato rilasciato dalla commissione medica pubblica preposta all’accertamento dello stato di invalidità, purché lo stesso evidenzi in modo esplicito la gravità della patologia e la natura psichica o mentale della stessa.

Non può essere considerata idonea, invece, la certificazione che attesta genericamente che la persona è invalida. Per esempio, non si può ritenere valido un certificato contenente la seguente attestazione “…con totale e permanente inabilità lavorativa e con necessità di assistenza continua, non essendo in grado di svolgere i normali atti quotidiani della vita”. In tal caso, infatti, anche se rilasciata da una commissione medica pubblica, la certificazione non consente di riscontrare la presenza della specifica disabilità richiesta dalla normativa fiscale.

Per quanto riguarda le persone con sindrome di Down, tenuto conto della previsione contenuta nell’art. 94, comma 3, della legge 27 dicembre 2002, n. 289, si ritiene che qualora il medico di base attesti che un soggetto ne è affetto, tale certificazione sia valida anche ai fini del riconoscimento delle agevolazioni fiscali previste dall’art. 30, comma 7, della legge 23 dicembre 2000, n. 388.

Resta fermo che per poter beneficiare delle predette agevolazioni fiscali, le persone con sindrome di Down, al pari delle altre persone con disabilità psichica, dovranno essere riconosciuti anche in possesso dei requisiti per ottenere l’indennità di accompagnamento.

 

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