Nel Parlamento Italiano Ci Sarà il Movimento 5 Stelle, Partito Democratico o Forza Italia?
Il Parlamento è un organo costituzionale preposto alla produzione e formazione di leggi. Il Parlamento è formato dalla Camera dei Deputati dal Senato della Repubblica. L’articolo 55 della Costituzione statuisce che il Parlamento italiano si compone di due organi: la Camera dei deputati ed il Senato della Repubblica, ai quali la Costituzione assegna identici poteri, in virtù del principio del bicameralismo paritario voluto dai costituenti. In sintesi, le principali funzioni ad essi attribuite sono:- la funzione di revisione costituzionale (articolo 138 della Costituzione);
- la funzione legislativa (articoli 70 e seguenti);
- la funzione di indirizzo politico, che si esprime tramite il conferimento e la revoca della fiducia al Governo (articolo 94), nonché attraverso l’approvazione di mozioni, risoluzioni e ordini del giorno;
- la funzione di controllo sull’Esecutivo, che si concretizza mediante gli atti di sindacato ispettivo (interrogazioni, interpellanze, mozioni).
Come saranno eletti i nostri deputati e senatori il prossimo 4 Marzo 2018?
Il Senato e la Camera sono eletti a suffragio universale, diretto e segreto e durano in carica cinque anni, a meno che il Presidente della Repubblica non eserciti il potere di scioglimento anticipato conferitogli dalla Costituzione, per entrambe o anche per una sola delle due. La durata della legislatura è, quindi, identica per entrambe le Camere, che invece si differenziano per la composizione ed i criteri di elezione. I deputati sono 630 e dovranno obbligatoriamente avere l’ età non inferiore ai 25 anni. I deputati vengono eletti da tutti noi cittadini maggiorenni. Mentre i senatori sono 315 e la loro età non può essere inferiore ai 40 anni. I senatori vengono invece eletti dai cittadini che abbiano compiuto il 25° anno di età. La Camera dei deputati – precisa la Costituzione – è eletta su base circoscrizionale, nel senso che la ripartizione dei seggi tra le circoscrizioni si effettua dividendo il numero degli abitanti della Repubblica – quale risultante dall’ultimo censimento generale della popolazione – per 618 e distribuendo i seggi in proporzione alla popolazione di ciascuna circoscrizione (articolo 56). I restanti 12 seggi sono riservati alla Circoscrizione Estero. Il Senato – dice la Costituzione – è invece eletto su base regionale: 309 seggi elettivi sono quindi ripartiti fra le Regioni in proporzione alla loro popolazione. 6 seggi sono assegnati dalla Costituzione alla Circoscrizione Estero. Oltre ai componenti elettivi, in Senato siedono gli ex Presidenti della Repubblica quali senatori di diritto e a vita, nonché i senatori a vita, nominati dal Presidente della Repubblica fra i cittadini che abbiano illustrato la Patria per altissimi meriti nel campo sociale, scientifico, artistico o letterario.In particolare cosa fa la Camera dei Deputati?
La Camera dei deputati esamina e approva le leggi, sia di iniziativa del Governo, sia di iniziativa parlamentare (singoli deputati e senatori – ciascuno nella Camera a cui appartiene), sia di iniziativa popolare (50.000 elettori), sia ancora d’iniziativa del Consiglio nazionale dell’economia e del lavoro o dei Consigli regionali.
Durante il procedimento legislativo, ogni testo è esaminato da una delle 14 Commissioni permanenti o da una Commissione speciale, prima di essere discusso dall’Assemblea.
La Camera delibera anche su ogni revisione della Costituzione.
Il percorso di una legge
La Costituzione stabilisce che la funzione legislativa è esercitata collettivamente dalle due Camere (art. 70). Ciò significa che per divenire legge un progetto deve essere approvato nell’identico testo da Camera e Senato. Il procedimento di formazione della legge (il così detto iter) si articola perciò in fasi successive:
- la presentazione del progetto di legge (iniziativa legislativa)
- l’approvazione della Camera a cui è stato presentato per prima
- la trasmissione del testo all’altra Camera e la sua approvazione nella medesima formulazione o con modifiche: se viene modificato, il progetto passa da una Camera all’altra, finchè non venga approvato da entrambe nell’identica formulazione (è la così detta navette)
- la promulgazione da parte del Presidente della Repubblica (che può rinviare la legge alle Camere per un riesame), la pubblicazione nella Gazzetta Ufficiale e la sua entrata in vigore.
- un progetto di legge, composto da uno o più articoli e preceduto da una relazione illustrativa, può essere presentato dal Governo, da ciascun deputato, da almeno 50.000 elettori (si tratta delle leggi d’iniziativa popolare), dal Consiglio nazionale ell’economia e del lavoro o dai Consigli regionali. Alla Camera, i testi presentati dal Governo vengono definiti disegni di legge, mentre tutti gli altri vengono denominati proposte di legge;
- Il progetto di legge viene dapprima assegnato alla Commissione parlamentare competente per materia, che svolge un’istruttoria, prepara un testo da sottoporre all’Assemblea e presenta una relazione (per questo si dice che la Commissione opera in sede referente). Nella sua attività istruttoria, la Commissione può stabilire di trattare insieme due o più progetti (che sono detti abbinati) per presentare un’unica relazione e un solo testo l’Assemblea. A tal fine può scegliere uno dei progetti come testo base della discussione o può procedere – eventualmente incaricando un Comitato ristretto – alla stesura di un testo unificato dei diversi progetti. Durante l’esame, la Commissione acquisisce i pareri di altre Commissioni, che si riuniscono in sede consultiva per formulare osservazioni e avanzare suggerimenti sulle parti del progetto di loro competenza. Nella Commissione competente in sede referente possono essere presentate proposte di modifica (gli emendamenti) su cui la Commissione delibera. Sono acquisiti, anche attraverso audizioni di non parlamentari, le opinioni e i dati ritenuti necessari e il Governo partecipa all’istruttoria e alla elaborazione del testo. Al termine del proprio lavoro, la Commissione incarica un relatore di preparare la relazione per l’Assemblea, che riporta il testo predisposto dalla Commissione; possono essere presentate relazioni di minoranzada parte di deputati che non condividono il risultato del lavoro della Commissione. In vista della discussione in Aula viene nominato un Comitato dei noveche comprende i relatori e i rappresentanti dei gruppi della Commissione che ha svolto l’esame in sede referente.
- La discussione in Assemblea inizia con la illustrazione del testo da parte del relatore e con l’intervento del rappresentante del Governo; seguono quelli dei deputati che intervengono sulle linee generali del provvedimento, esprimendo la posizione dei gruppi. Vengono poi esaminati i singoli articoli del progetto, votando gli emendamenti presentati al testo predisposto dalla Commissione. Nella fase finale, dopo l’esame di eventuali ordini del giorno (che sono documenti di indirizzo al Governo sul modo in cui dovrà essere applicata la futura legge) e, dopo le dichiarazioni di voto finale, si procede alla votazione del progetto nel suo complesso.
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- L’esame e l’approvazione del progetto di legge in Commissione in sede legislativa. Con tale procedura viene attribuito a una Commissione l’esame e l’approvazione definitiva di un progetto di legge (il progetto è però rimesso all’Assemblea se il Governo o un decimo dei deputati o un quinto della Commissione lo richiedono);
- L’esame da parte della Commissione in sede redigente. In tal caso la Commissione, a ciò appositamente incaricata dall’Assemblea, prepara un testo del progetto di legge per l’Assemblea, la quale però si riserva solo il voto degli articoli e il voto finale, senza poterlo modificare.
RIASSUMENDO GRAFICAMENTE – IL PERCORSO DI UNA LEGGE
