Niente riscossione frazionata per i tributi locali
Le imposte locali come Ici, Imu e gli altri tributi locali si riscuotono per intero dopo l’emanazione dell‘avviso di accertamento, anche se l’atto viene impugnato. Non si applica ai tributi locali, a differenza dei tributi erariali, la riscossione frazionata in pendenza del processo. Il contribuente è tenuto a pagare per intero le somme accertate, entro 60 giorni dalla notifica della pretesa tributaria. Lo ha affermato la Corte di cassazione, con l’ordinanza 5318 del 22 febbraio 2019. Per i giudici di piazza Cavour, l’art. 68 del decreto legislativo 546/1992 che prevede il pagamento parziale dei tributi in pendenza del processo non si applica all’Ici, in quanto per questo tributo, così come per le altre imposte e tasse locali, non trova applicazione l’istituto della riscossione frazionata. In caso di mancato versamento delle somme da parte del contribuente, entro 60 giorni dalla notifica dell’atto impositivo, «il comune o il concessionario, che svolge l’attività per conto dell’ente, possono riscuotere coattivamente le somme accertate». A meno che l’interessato «non ottenga la sospensione dell’esecutività dell’atto medesimo dalla Commissione adita». Le amministrazioni locali hanno, però, la facoltà di sospendere in via amministrativa l’esecutività degli atti impugnati. |