Distacco e Mobilità

Pubblico Impiego

Si ha distacco (o comando) allorquando un lavoratore venga adibito a prestare una determinata attività lavorativa presso un’impresa o pubblica amministrazione diversa da quella appartenenza.

I requisiti sono:

– esistenza di uno specifico interesse del datore di lavoro distaccante che deve sussistere per tutta la durata del distacco;

temporaneità del distacco, anche di apprezzabile durata, purché non incidente con l’intera durata del rapporto di lavoro.

Il rapporto di lavoro resta in capo al datore di lavoro distaccante, così come la responsabilità per il trattamento economico e normativo. È da ritenersi legittimo l’accordo in virtù del quale il distaccatario si obbliga a rimborsare al distaccante gli oneri della prestazione.

La prestazione di lavoro presso altro datore di lavoro implica che alcuni dei poteri inerenti l’esecuzione del rapporto vengano ad esso delegati: si ritiene che il potere direttivo si trasferisca mentre altri, come quello disciplinare, restino comunque in capo al distaccante, salvo che per espresso accordo vengano delegati all’amministrazione presso il quale il lavoratore viene distaccato.

Se un dipendente pubblico distaccato cambia le mansioni cosa succede?

Se il distacco comporta un mutamento di mansioni, si richiede il consenso del lavoratore.

Pertanto se le mansioni non mutano il pubblico impiegato non opporsi al distacco. Qualora il distacco avvenga presso un’unità produttiva sita a più di 50 km da quelle in cui il lavoratore è adibito, esso è soggetto alle stesse limitazioni previste dall’art. 2103 del codice civile per il trasferimento e cioè comprovate ragioni tecniche, organizzative, produttive o sostitutive.

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Per quanto attiene all’assicurazione obbligatoria contro gli infortuni e le malattie professionali, il premio rimane a carico del datore di lavoro distaccante, ma viene calcolato sulla base della tariffa applicabile all’amministrazione distaccataria.

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