La pagella – scheda di valutazione del dipendente pubblico
Siete dipendenti pubblici negli Enti Locali, Ministeri, Enti di Area Vasta, Province, S.S.N.?
Sicuramente avete ricevuto la famigerata pagella o scheda di valutazione relativa all’anno scorso (2015)
Il Dirigente preposto, il Responsabile Funzionario titolare di Posizione Organizzativa (negli enti con dirigenti trasformati a enti senza dirigenti), è l’unico titolare e firmatario della scheda di valutazione relativa alla performance dell’anno 2015.
Si parla spesso di riforma della Pubblica Amministrazione. Ma cosa si tenta di riformare. Se leggiamo attentamente le normative sembra che da riformare ci sia solo il personale Dirigente. Quasi nulla si legge su tutte le altre categorie del personale degli enti pubblici.
A mio modesto parere le realtà lavorative sono lontane dagli slogan riformatori. L’unica vera riforma che i nostri governi sono riusciti a fare è privatizzare il comparto pubblico. Eppure il diritto per natura esistenziale, si distingue tra l’altro, in diritto pubblico e diritto privato.
Per diventare dipendente pubblico bisogna vincere un concorso pubblico.
Unificare le norme di diritto privato, cioè quelle applicabili ai dipendenti del settore privato, ed applicarle al settore pubblico sinceramente la ritengo una scelta molto coraggiosa, considerato soprattutto il dato che l’accesso al posto pubblico avviene solo ed esclusivamente tramite concorso pubblico e non tramite selezioni di curricula o chiamata diretta.
Siete insoddisfatti della pagella ricevuta e volete fare ricorso?
Quante schede di valutazione sono illegittime?
Lo sapevate che: le valutazioni del datore di lavoro, in ordine al rendimento ed alla capacità professionale del lavoratore, espresse con le note di qualifica, sono sindacabili dal giudice in riferimento ai parametri oggettivi previsti dal contratto collettivo ed agli obblighi contrattuali di correttezza e buona fede di cui agli artt. 1175 e 1375 c.c., e, quindi, sul datore di lavoro grava l’onere di motivare queste note, allo scopo di permettere il controllo da parte del giudice dell’osservanza di siffatti parametri. Detto controllo non è limitato alla mera verifica della coerenza estrinseca del giudizio riassuntivo della valutazione, ma ha ad oggetto la verifica della correttezza del procedimento di formazione del medesimo, che richiede di prendere in esame i dati sia positivi sia negativi rilevanti al fine della valutazione, non potendo invece tenersi conto di quelli estranei alla prestazione lavorativa.
Innanzitutto il datore di lavoro nella persona del Dirigente o del Titolare di Posizione Organizzativa dovrà uniformasi ai criteri stabiliti dal contratto collettivo, e dovrà uniformarsi ai principi di correttezza e buona fede, il divieto di perseguire con gli atti in questione intenti discriminatori o di ritorsione, nonché motivi illeciti od irragionevoli, quali quelli non inerenti al dipendente nella sua specifica qualità di lavoratore.
Ebbene, ribadisco, grava sul datore di lavoro l’obbligo di motivare adeguatamente, onde consentire una completa disamina delle motivazioni che hanno condotto alla valutazione censurata.
Le pagelle dei dipendenti statali quando vengono consegnate? C’è un termine?
Siamo ancora molto lontani dalla meritocrazia.
Riportiamo un link: http://ilpiccolo.gelocal.it/trieste/cronaca/2012/09/18/news/pagella-ingenerosa-il-vigile-26-ricorre-al-giudice-del-lavoro-1.5717606