Siamo stati contattati da un contribuente che si è visto recapitare al proprio indirizzo un accertamento tributario per imposte non pagate.
L’utente ci chiede una consulenza giuridica sulla legittimità di tale accertamento impositivo.
La nostra consulenza ha spiegato le sue motivazioni informando il richiedente che già la giurisprudenza tributaria è coerente nell’affermare che, a fronte dell’eccezione di illegittimità della delega di sottoscrizione dell’accertamento, sollevata dal contribuente, spetta all’ufficio produrla in giudizio al fine di poterne consentire la verifica degli elementi che ne giustificano l’adozione e ne legittimano il contenuto.
Quindi sarà il dirigente preposto all’ufficio a produrla in giudizio al fine di poterne consentire la verifica degli elementi che ne giustificano l’adozione e ne legittimano il contenuto.

Naturalmente questi casi si presentano quando vi è assenza di organico presso un ufficio pubblico
Le ragioni sostanziali che abbiano reso necessaria la delega alla sottoscrizione dell’atto impositivo, insieme agli elementi che la compongono, sono infatti stati ben evidenziati dalla giurisprudenza di Cassazione, in particolare dalla sentenza n. 22803/2015 che, tuttavia, pur non richiamando espressamente tale normativa sul pubblico impiego, ne ha ripreso e affermato i precetti.
Tali requisiti, nel caso di specie, non erano correttamente evidenziati nelle deleghe di cui agli accertamenti impugnati e, pertanto, essendo le deleghe prive dei necessari profili di legittimità così come ripercorsi dalla Cassazione del 2015 (Cass. n. 22800, n. 22810 e n. 22803 del 2015) e sanciti dal Tupi, dlgs n. 165 del 30 marzo 2001 all’art. 17 comma 1-bis, si imponeva il rigetto dell’appello dell’ufficio e l’accoglimento, sul punto in commento, di quello incidentale della contribuente.
Tale esito, ovviamente, derivava dal fatto che, a fronte dell’inosservanza dei requisiti che la delega avrebbe dovuto esporre, in ossequio al dettato giurisprudenziale e normativo, non si poteva negare il diretto ripercuotersi di tali circostanze nel vizio di sottoscrizione che generava violazione dell’art. 42 del dpr 600/73 e quindi nullità dell’atto impositivo.