COSA SONO I DIRITTI SOGGETTIVI?

I Diritti Soggettivi

 

Prima di parlare dei diritti soggettivi è opportuno preliminarmente parlare delle posizioni soggettive e status dei soggetti.

Con l’espressione «posizioni giuridiche soggettive» si indicano, nella teoria generale del diritto, le situazioni di vantaggio o di svantaggio di cui i soggetti risultano titolari nei rapporti giuridici: diritti, pretese, poteri, aspettative, obblighi, doveri etc.

Dalle posizioni giuridiche soggettive vanno distinti gli status laddove per essi si intende la situazione giuridica complessiva di un soggetto nell’ambito della collettività generale o di un corpo sociale minore (per esempio lo status di cittadino o di straniero).

Tali situazioni si dicono attive o passive a seconda che abbiano un contenuto favorevole o sfavorevole per il titolare: le posizioni giuridiche soggettive attive sono quelle il cui contenuto amplia la sfera giuridica del loro titolare; le posizioni giuridiche soggettive passive sono, invece, quelle che restringono la sfera giuridica del loro titolare. Le posizioni (o situazioni) soggettive attive sono:

  1. a) il diritto soggettivo;
  2. b) il diritto potestativo;
  3. c) il potere e la potestà;
  4. d) l’interesse legittimo;
  5. e) l’interesse semplice.

 

Le posizioni soggettive passive sono:

  1. a) l’obbligo;
  2. b) il dovere;
  3. c) l’onere;
  4. d) la soggezione.

 

IL DIRITTO SOGGETTIVO

Il diritto soggettivo viene configurato come quella posizione giuridica soggettiva di vantaggio che l’ordinamento giuridico conferisce ad un soggetto, riconoscendogli determinate utilità in ordine ad un bene, nonché la tutela degli interessi afferenti al bene stesso in modo pieno ed immediato.

Per quanto riguarda la tutela dei diritti soggettivi, normalmente è rimessa al giudice ordinario e solo in casi tassativamente previsti (cd. giurisdizione esclusiva) al giudice amministrativo (T.A.R.  Consiglio di Stato).

Diritti soggettivi perfetti e diritti condizionati Il diritto soggettivo perfetto è quello attribuito in maniera diretta ed incondizionata al soggetto, senza, cioè. limitazioni di sorta, per cui il suo esercizio è libero, non sottoposto ad alcun intervento «autorizzatorio» della Pubblica Amministrazione, né è consentito alla P.A. di incidere sfavorevolmente su di esso, comprimendolo o addirittura estinguendolo, con un proprio provvedimento.

I più importanti diritti soggettivi perfetti sono i cd. diritti di libertà, come la libertà di manifestazione del pensiero, di stampa, di religione etc.

Il diritto soggettivo condizionato è invece quello il cui esercizio è subordinato ad un provvedimento amministrativo permissivo, ovvero sul quale la P.A. può incidere sfavorevolmente, comprimendolo o estinguendolo. con un suo provvedimento.

Si hanno, pertanto, due diverse figure di diritti condizionati, e cioè:

1) i cd. diritti in attesa di espansione (o sospensivamente condizionati), che sono quelli il cui esercizio non è libero ma incontra un limite di legge che deve essere rimosso da un apposito provvedimento amministrativo di autorizzazione; tale è ad esempio il diritto di guidare:

2) i cd. diritti suscettibili di affievolimento (o risolutivamente condizionati), che sono quelli sui quali la P.A. può incidere sfavorevolmente, limitandoli o addirittura sopprimendoli; tali sono i diritti, che normalmente possono essere sospesi o revocati ovvero, ma anche, soppressi dalla P.A. con un proprio provvedimento.

Tale è, anche, il diritto di proprietà, che può essere, nei casi previsti dalla legge, limitato o soppresso dalla P.A. con un proprio atto quale l’occupazione, la requisizione, l’espropriazione.


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