Cos’è la NASPI?

I DIPENDENTI PUBBLICI POSSONO ACCEDERE ALLA NASPI?

La NASPI è la Nuova Assicurazione Sociale Per l’Impiego e consiste in una indennità mensile introdotta dalla riforma Jobs Act in sostituzione delle precedenti prestazioni di disoccupazione.

I dipendenti pubblici assunti a tempo indeterminato non hanno diritto alla Naspi.

Inoltre non né hanno diritto:

  • gli operai agricoli assunti a tempo indeterminato e determinato;
  • i lavoratori extracomunitari con permesso di soggiorno per lavoro stagionale;
  • i lavoratori che hanno maturato i requisiti per la pensione;
  • i lavoratori titolari di assegno ordinario d’invalidità.

E’ da precisare che i lavoratori di titolari di assegno ordinario d’invalidità pur non potendo accedere alla Naspi possono se quest’ultima è più conveniente optare per per la nuova assicurazione sociale per l’impiego.

Come viene erogata la nuova assicurazione sociale per l’impiego?

La NASPI viene erogata su richiesta dell’interessato, attraverso una domanda.

Essa spetta soltanto ai lavoratori ex titolai di rapporto di lavoro subordinato (dipendente) che hanno perso senza volerlo l’occupazione.

Come funziona

DECORRENZA E DURATA

L’indennità di disoccupazione NASpI spetta a partire:

  • dall’ottavo giorno successivo alla data di cessazione del rapporto di lavoro, se la domanda viene presentata entro l’ottavo giorno. Dal giorno successivo alla presentazione della domanda, se presentata dopo l’ottavo giorno successivo alla cessazione, ma entro i termini di legge;
  • dall’ottavo giorno successivo al termine del periodo di maternità, malattia, infortunio sul lavoro/malattia professionale o preavviso, se la domanda viene presentata entro l’ottavo giorno. Dal giorno successivo alla presentazione della domanda, se presentata dopo l’ottavo giorno ma entro i termini di legge;
  • dal trentottesimo giorno successivo al licenziamento per giusta causa, se la domanda viene presentata entro il trentottesimo giorno. Dal giorno successivo alla presentazione della domanda, se presentata oltre il trentottesimo giorno successivo al licenziamento, ma entro i termini di legge.

L’eventuale rioccupazione nel corso degli otto giorni che seguono la cessazione non dà luogo alla sospensione della prestazione e dovrà essere presentata una nuova domanda di NASpI in caso di cessazione involontaria dalla suddetta rioccupazione (circolare INPS 12 maggio 2015, n. 94).

La NASpI è corrisposta mensilmente per un numero di settimane pari alla metà delle settimane contributive presenti negli ultimi quattro anni.

Ai fini del calcolo della durata non sono computati i periodi di contribuzione che hanno già dato luogo a erogazione di prestazioni di disoccupazione. Analogamente non è computata la contribuzione che ha prodotto prestazioni fruite in unica soluzione in forma anticipata.

Non avendo prodotto alcuna prestazione, i periodi di contribuzione relativi al rapporto o ai rapporti di lavoro successivi all’ultima prestazione di disoccupazione sono sempre utili per la determinazione della durata di una nuova NASpI.

I periodi di fruizione della NASpI sono coperti da contribuzione figurativa×

Contributi accreditati, senza onere a carico del lavoratore, per periodi in cui l’interessato è costretto a interrompere l’attività lavorativa per diversi motivi (gravidanza, malattia, disoccupazione). Sono utili sia per raggiungere il diritto a pensione sia per aumentare l’importo della stessa. 3 240 0 Leggi tutto (circolare INPS 12 maggio 2015, n. 94).

Chi intende avviare un’attività lavorativa autonoma o d’impresa individuale o vuole sottoscrivere una quota di capitale sociale di una cooperativa, nella quale il rapporto mutualistico ha come oggetto la prestazione di attività lavorativa da parte del socio, può richiedere la liquidazione anticipata e in un’unica soluzione della NASpI.

Accedi al Servizio INPS Naspi

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