COSA E’ LA CARTA DI CIRCOLAZIONE?

 LIBRETTO DI CIRCOLAZIONE – CHE FARE IN CASO DI SMARRIMENTO?

Per poter guidare qualsiasi autovettura è necessaria la carta di circolazione.

Frequentemente la carta di circolazione viene chiamata anche “libretto o libretto di circolazione” ed è il documento richiesto dopo la patente, ogni qualvolta si è soggetti a controllo da parte di qualsiasi autorità preposta alla vigilanza del rispetto delle norme sulla circolazione stradale durante la guida di veicoli.

In pratica attraverso il possesso della carta di circolazione si attesta l’idoneità del mezzo alla circolazione su strada pubblica.

Possedere questo documento non è una facoltà ma consiste in un vero e proprio obbligo di legge, sanzionato nel caso in cui il conducente, non è abbia il possesso ovvero non dimostri e/o non ottempera all’invito dell’autorità competente, di presentarsi entro il termine stabilito nell’invito medesimo, ad uffici di polizia per fornire informazioni o esibire documenti ai fini dell’accertamento delle violazioni amministrative previste dal codice della strada.

Più specificatamente nel caso in cui la persona non ottemperi alla presentazione del documento richiesto (per esempio il libretto di circolazione) sarà soggetto alla sanzione amministrativa del pagamento di una somma di denaro che va da euro 422 ad un massimo di euro 1.697.

Invece, nella fattispecie in cui, chiunque guidi un veicolo (auto, rimorchi e i semirimorchi, motori) e ad un eventuale ma probabile controllo della polizia stradale, municipale, provinciale, carabinieri, si trovi sprovvisti della carta di circolazione ed anche della patente di guida, del certificato di assicurazione sarà soggetto alla sanzione amministrativa del pagamento di una somma che va da euro 41 ad euro 169. Quando si tratta di ciclomotori la sanzione è sarà da euro 25 ad euro 100.

 

La carta di circolazione è rilasciata dal Ministero delle Infrastrutture e dei Trasporti ed è suddivisa in più riquadri o sezioni sia nella parte frontale che sul retro: riquadro 1, riquadro 2, 3 e 4 sul fronte del documento – riquadro o sezione 1 e 2 sul retro

Nella prima sezione o riquadro è sempre indicato il numero della carta di circolazione, il numero del telaio e di targa del veicolo, la data di prima immatricolazione i dati indicati forniscono l’indirizzo del proprietario del veicolo, il suo nome e cognome, paese e data di nascita.

Il numero di targa e di telaio del veicolo è sempre riportato in tutte le 4 sezioni o riquadri.

Nel riquadro 2 viene riportato la marca e modello dell’auto, massa, massa massima ammissibile, massa massima ammissibile del veicolo in servizio nello stato di immatricolazione, massa massima ammessa dell’insieme, massa del veicolo in servizio carrozzato in kg, durata di validità, se non illimitata, data di immatricolazione alla quale si riferisce il libretto, categoria del veicolo; destinazione e uso; carrozzeria, numero di omologazione, numero di assi, interasse, etc.

Nel terzo riquadro invece sono indicati la lunghezza e larghezza in metri della macchina, il rapporto potenza/tara, il rispetto dei regolamenti euro 5 e successivi, il numero dei pneumatici, se il veicolo può essere o meno dotato di allestimento esterno di carrozzeria e di gancio di traino, il consumo in litri per il percorso urbano, extraurbano e combinato.

Solitamente nell’ultima sezione, la quarta del fronte documento non è riportata nessuna informazione.

Sul retro della carta di circolazione, oggi sostituita dal documento unico di circolazione,  sono riportati in elenco dalla lettera A alla W i seguenti codici comunitari armonizzati: (A) numero di immatricolazione (B) data della prima immatricolazione del veicolo (C) dati nominativi (C.1) intestatario della carta di circolazione: (C.1.1) cognome o ragione sociale (C.1.2) nome/i o iniziale/i (se il caso) (C.1.3) indirizzo nello Stato membro di immatricolazione alla data di rilascio del documento (C.2) proprietario del veicolo (C.2.1) cognome o ragione sociale (C.2.2) nome/i o iniziale/i (se il caso) (C.2.3) indirizzo nello Stato membro di immatricolazione alla data di rilascio del documento (C.3) persona fisica o giuridica che può disporre del veicolo ad un titolo legale diverso da quello di proprietario (C.3.1) cognome o ragione sociale (C.3.2) nome/i o iniziale/i (se il caso) (C.3.3) indirizzo nello Stato membro di immatricolazione alla data di rilascio del documento (C.5), (C.6), (C.7), (C.8) Se un cambiamento dei dati nominativi di cui codici C.1, C.2 e/o codice C.3 non dà luogo al rilascio di una nuova carta di circolazione, i nuovi dati nominativi corrispondenti a detti punti possono essere inseriti ai codici (C.5), (C.6), (C.7) o (C.8); essi sono in tal caso strutturati conformemente alle diciture di cui ai codici C.1, C.2 e C.3 (D) veicolo: (D.1) marca (D.2) tipo – variante (se disponibile) – versione (se disponibile) (D.3) denominazione/i commerciale/i (E) numero di identificazione del veicolo (F) massa: (F.1) massa massima a carico tecnicamente ammissibile, ad eccezione dei motocicli (F.2) massa massima a carico ammissibile del veicolo in servizio nello Stato membro di immatricolazione (F.3) massa massima a carico ammissibile dell’insieme in servizio nello Stato membro di immatricolazione (G) massa del veicolo in servizio carrozzato e munito del dispositivo di attacco per i veicoli trattori di categoria diversa dalla M1 (Kg) (H) durata di validità, se non è limitata (I) data di immatricolazione alla quale si riferisce la carta di circolazione (J) categoria del veicolo (J.1) destinazione ed uso (J.2) carrozzeria (K) numero di omologazione del tipo (se disponibile) (L) numero di assi (M) interasse (mm) (N) per i veicoli con massa totale superiore a 3.500 kg, ripartizione tra assi della massima a carico tecnicamente ammissibile: (N.1) asse 1 (kg) (N.2) asse 2 (kg), se del caso (N.3) asse 3 (kg), se del caso.

 

 Cosa fare in caso di smarrimento della carta di circolazione?

Prima di tutto bisogna recarsi, presso un ufficio di polizia o carabinieri con il proprio documento di identità e denunciare lo smarrimento del documento: al seguito gli ufficiali di polizia, rilasceranno subito un permesso provvisorio di circolazione in modo tale da poter rimettere in circolazione il veicolo sprovvisto della documentazione prevista per legge.

Il permesso provvisorio di circolazione rilasciato però ha validità fin quando il duplicato della carta di circolazione sarà emesso, a seguito del quale la persona che l’ha smarrita dovrà recarsi presso gli stessi uffici per il ritiro dell’originale che sostituirà definitivamente quello provvisorio.

Alternativamente l’originale della nuova carta di circolazione potrà essere spedito, con spese a carico del destinatario, direttamente all’indirizzo di residenza della persona interessata se richiesto.

Lascia un commento