COSA E’ IL PERIODO DI COMPORTO?

E’ quel periodo durante il quale il dipendente pubblico che non sia nel periodo di prova (cioè i sei mesi previsti da contratto dopo la firma del contratto), è assente per malattia per un periodo di diciotto mesi.

Nel computo dei diciotto mesi si prendono in considerazioni tutte le assenze per malattie intervenute nei tre anni precedenti l’ultimo episodio morboso in corso.

Qualora sono stati superati i periodi di conservazione del posto di lavoro, cioè i 18 mesi su menzionati, e il dipendente viene riconosciuto idoneo a proficuo lavoro, ma non allo svolgimento delle mansioni del profilo professionale, l’ente, compatibilmente con la propria struttura organizzativa e con le disponibilità organiche, può utilizzarlo in mansioni equivalenti a quelle del profilo rivestito, nell’ambito della stessa categoria oppure, ove sia possibile e con il consenso dell’interessato, anche in mansioni del profilo professionale ascritto a categoria inferiore, anche se non immediatamente inferiore a quella di appartenenza.

Nel caso di destinazione a mansioni inferiori il dipendente pubblico riceve uno stipendio inferiore rispetto a prima?

NO, il dipendente invece, avrà diritto alla conservazione del più favorevole trattamento corrispondente alle mansioni di provenienza.

Se invece il lavoratore, che dopo il periodo di comporto e la visita medica, si trovi in una situazione tale da non poter svolgere le stesse mansioni di prima e nel caso in cui non sia possibile da parte dell’amministrazione pubblica l’assegnazione di mansioni equivalenti o inferiori – potrà essere trasferito presso altra amministrazione con attività compatibili con le residue capacità lavorative.

Nella denegata ipotesi che tutte le procedure spiegate non possono raggiungere l’obiettivo, l’amministrazione potrà procedere alla “risoluzione del contratto di lavoro” corrispondendo al dipendente l’indennità sostitutiva del preavviso.

In conclusione si rammenta che con il D.L. n. 112/2008 è stato introdotto l’esclusione del pagamento nello stipendio dei dipendenti pubblici, di ogni indennità o emolumento, comunque denominato, avente carattere fisso e continuativo, nonché di ogni altro trattamento economico accessorio nei primi dieci giorni di malattia.

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