La Procura regionale della Corte dei Conti della Lombardia ha eseguito un sequestro conservativo per un valore di 5 milioni di euro a carico di Roberto Formigoni, ex Governatore lombardo ed ex senatore, per la vicenda Maugeri.
Per questo processo Formigono è stato già condannato in primo grado 6 anni per corruzione.
Per i pubblici ministeri contabili, sulla base degli atti penali, è “emersa la distrazione dal finanziamento delle cosiddette funzioni non tariffabili, dei contributi regionali a finalità vincolata per l’importo stimato nell’invito a dedurre nella misura di euro 59.383.107″. Contestato un danno erariale, dunque, di quasi 60 milioni nei confronti della Regione Lombardia.
Ed è emersa l’esistenza di “un sistema illecito composto da soggetti interni all’amministrazione regionale”, tra cui proprio l’ex Governatore, “e da soggetti esterni, che hanno cooperato in consapevole concorso per la distrazione delle risorse economiche dalle finalità pubbliche”.
Il “provvedimento cautelare” disposto dai magistrati “è stato limitato alle quote di profitto realizzate da ciascuno dei presunti responsabili”:
- 5 milioni a Formigoni,
- 4 milioni all’ex presidente della Fondazione Umberto Maugeri,
- 4 milioni all’ex direttore amministrativo Costantino Passerino e
- 10 milioni a testa a Daccò e Simone.
I sequestri conservativi riguardano “beni immobili, crediti anche a titolo di vitalizio, conti correnti bancari” nei limiti “delle quote di arricchimento personale”.
Per l’11 luglio è fissata l’udienza di convalida dei sequestri conservativi.
A questo punto interessante diviene la lettura dei seguenti articoli penali:
Si configura il reato di malversazione in danno dello Stato, ex art. 316 c.p., tutte le volte in cui qualcuno incassi fondi pubblici senza però di fatto destinarli all’attività per cui li abbia ricevuti e si consuma nel momento stesso in cui tale inadempimento si verifica. Il reato di malversazione previsto dall’articolo 316 bis c.p. tutela non l’apprensione dei fondi, ma la concreta destinazione dell’erogazione agevolata.
Secondo la giurisprudenza della Cassazione commette questo reato chi adotta una condotta di chi, soggetto estraneo alla pubblica amministrazione, ottenuto un finanziamento o un contributo o una sovvenzione da parte dello Stato o da altro ente pubblico (nella specie, trattavasi di una regione che aveva erogato un contributo per l’acquisto di beni strumentali all’attività imprenditoriale) per la realizzazione di una determinata finalità pubblica, distragga, anche in parte, la somma ottenuta dalla predetta finalità, violando il vincolo di destinazione della sovvenzione: