CONTRATTI DI SERVIZI ON LINE

Tizio ha richiesto la nostra consulenza. La domanda di Tizio è stata: gestisco un negozio on line e anche fisico. Un cliente ha sottoscritto un contratto sul mio sito on line, poi via email dopo 5 giorni inizia a parlarmi di revoca, poi di recesso e nel frattempo io ho iniziato a preparare l’ordine….inoltre via email dopo avere fatto il contratto mi chiede di aggiungere e togliere alcune cose mandandomi in confusione…alla fine l’ho rimborsato….vorrei capire se è giusto questo comportamento e come devo comportarmi in futuro con la mia attività?
Grazie in Anticipo…….

Parere Giuridico

Il contratto è l’accordo di due o più parti per costituire, regolare o estinguere tra loro un rapporto giuridico patrimoniale.
Le parti (A) e (B) ai sensi dell’articolo 1322 del codice civile, possono liberamente determinare il contenuto del contratto. L’importante è rispettare i limiti imposti dalla legge e dall’ordinamento pubblico nell’autonomia contrattuale.
I requisiti del contratto sono:
• L’accordo delle parti;
• La causa;
• L’oggetto;
• La forma, quando prescritta dalla legge sotto pena di nullità.
Un’attenzione la dedico nei contratti a formazione progressiva, nei quali l’accordo delle parti su tutte le clausole si raggiunge gradatamente,✌il momento perfezionativo 👍del negozio (contratto) è, di regola, quello dell’accordo finale su tutti gli elementi, principali e accessori, salvo che le parti abbiano inteso vincolarsi negli accordi raggiunti sui singoli punti riservando la disciplina degli elementi secondari.

 

Revoca della Proposta e dell’accettazione

La proposta di un contratto può essere revocata finché il contratto non sia concluso.
Faccio un esempio per spiegare meglio questa affermazione peraltro regolata dall’articolo 1328 c.c. Nei rapporti tra coniugi, l’accordo fra di loro (costituisce una proposta di contratto a tutti gli effetti) di separazione coniugale si perfeziona nel momento in cui il proponente ha conoscenza dell’accettazione dell’altra parte, e che, prima di detto momento, la proposta può essere revocata.
Infatti l’articolo 1328 c.c. dispone che l’accettazione può essere revocata, purché la revoca giunga a conoscenza del proponente prima dell’accettazione.

Le condizioni generali di un contratto predisposte per esempio dal gestore di un sito internet che offre un servizio o un prodotto sono efficaci nei confronti dell’altro, se al momento della conclusione del contratto questi le ha conosciute o avrebbe dovuto conoscerle usando l’ordinaria diligenza.
Attenzione però, non hanno effetto, se non sono specificatamente approvate per iscritto, le condizioni che stabiliscono a favore di colui che le predispone, limitazioni di responsabilità, facoltà di recedere del contratto o di sospendere l’esecuzione, ovvero sanciscono a carico dell’altro contraente decadenze, limitazioni alla facoltà di opporre eccezioni, restrizioni alla libertà contrattuale nei rapporti coi terzi.

Omissis……

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