RINNOVO CONTRATTI STATALI DIPENDENTI PUBBLICI 2017
Blocco degli stipendi statali per il mancato Rinnovo dei Contratti nel Pubblico Impiego
Chiusi gli accordi con i sindacati? L’Aran?
Aumento stipendi dipendenti pubblici? Chi offre di più?
Rincomincia la caccia al tesoro per il mancato rinnovo contrattuale nel Pubblico Impiego.
Nonostante accordi e promesse ancora niente di certo oppure, probabilmente, scatterà la necessità di trovare nuove risorse da destinare al pubblico impiego. Infatti, oltre al rinnovo del contratto, per il 2017 sono attese oltre 10.000 assunzioni nella Pubblica Amministrazione.
I dipendenti pubblici e statali continuano a lavorare senza vedersi adeguato il loro stipendio al costo della vita. E’ arrivato il momento di recuperare quanto inutilmente sperato con il mancato rinnovo dei contratti nel pubblico impiego. Ogni dipendente ministeriale ha perso, in termini di mancato aumento salariale, circa 2.700 euro lordi l’anno.
Blocco degli stipendi statali: PARTITI GIA’ MOLTI RICORSI
L’art. 24 della Legge n.448/1998 stabilisce che i dipendenti statali hanno diritto a beneficiare ogni anno dell’adeguamento retributivo rispetto all’aumento del costo della vita calcolato in base agli indici ISTAT.
Possono aderire all’iniziativa tutti i dipendenti delle amministrazioni pubbliche colpiti dal blocco degli aumenti stipendiali, che appartengono o sono appartenuti dopo il 2010 ai ruoli delle Pubbliche Amministrazioni il cui trattamento economico era regolato dai CCNL bloccati dall’art. 9 co.17 del dl. 78 del 2010 conv. dall’art 1 co.1 della legge 307.2010 n. 122, come pubblicato in GU n. 227 del 30.9.2015 🙁
L’art. 9 comma 17 del Decreto Legge 78/2010 convertito dall’art 1 comma 1 della Legge n. 122/2010 ha disposto il blocco degli stipendi statali dall’anno 2010.

La sentenza della Corte Costituzionale n. 178 del 24.06.2015 ha sancito l’illegittimità costituzionale delle norme che avevano disposto il blocco della contrattazione collettiva nel pubblico impiego.
Infatti la Corte Cost. ha dichiarato l’illegittimità costituzionale sopravvenuta, a decorrere dal giorno successivo alla pubblicazione di questa sentenza nella Gazzetta Ufficiale della Repubblica e nei termini indicati in motivazione, del regime di sospensione della contrattazione collettiva, risultante da:
- art. 16, comma 1, lettera b), del decreto-legge 6 luglio 2011, n. 98 (Disposizioni urgenti per la stabilizzazione finanziaria), convertito, con modificazioni, dall’art. 1, comma 1, della legge 15 luglio 2011, n. 111, come specificato dall’art. 1, comma 1, lettera c), primo periodo, del d.P.R. 4 settembre 2013, n. 122 (Regolamento in materia di proroga del blocco della contrattazione e degli automatismi stipendiali per i pubblici dipendenti, a norma dell’articolo 16, commi 1, 2 e 3, del decreto-legge 6 luglio 2011, n. 98, convertito, con modificazioni, dalla legge 15 luglio 2011, n. 111);
- art. 1, comma 453, della legge 27 dicembre 2013, n. 147 (Disposizioni per la formazione del bilancio annuale e pluriennale dello Stato – Legge di stabilità 2014) e art. 1, comma 254, della legge 23 dicembre 2014, n. 190 (Disposizioni per la formazione del bilancio annuale e pluriennale dello Stato – Legge di stabilità 2015).
I dipendenti pubblici e gli ex dipendenti pubblici hanno, pertanto, diritto ad ottenere potenzialmente il risarcimento del danno e l’indennizzo dovuti a seguito del mancato rinnovo dei contratti pubblici sin dal 2010.
Blogger Daniele Giammarelli