Tributi Locali e Recupero
Il contrasto all’evasione dei tributi locali e delle altre entrate di competenza si manifesta attraverso l’individuazione di immobili sottratti al fisco, nel recuperare chi non ha pagato o ha eluso la TARSU, attraverso l’individuazione degli immobili locati a nero. Questa attività è svolta anche in collaborazione con l’Agenzia delle Entrate che accerta i tributi statali.
Inoltre il servizio tributi previsto in ogni Comune ed altro ente locale, verifica le residenze fittizie, acquisisce elementi che possono indicare un tenore di vita non compatibile con i redditi dichiarati.
Con legge n. 203 del 2005 lo Stato ha voluto incentivare l’attività di contrasto all’evasione fiscale prevedendo l’assegnazione ai Comuni del 30% del maggior gettito riscosso a titolo definitivo. Con D.L. 112/2008, articolo 83 – convertito in legge n. 133/2008 ha confermato l’incentivo di una quota parte delle maggiori somme riscosse.
La partecipazione dei Comuni all’accertamento dei tributi locali e statali avviene anche segnalando all’Agenzia delle Entrate, alla Guardia di Finanza, all’INPS elementi utili ad integrare i dati contenuti nelle dichiarazioni presentate dai contribuenti per determinare eventualmente, maggiori imponibili fiscali e contributivi.
RISCOSSIONE VOLONTARIA E RISCOSSIONE COATTIVA DEL TRIBUTO
Con la riscossione volontaria o spontanea si materializza il pagamento volontario dell’obbligazione tributaria da parte del contribuente. L’articolo 36 della Legge n. 388/2000 prevede che le Regioni, Province e Comuni e gli altri enti locali, possono prevedere la riscossione spontanea dei propri tributi secondo modalità che, velocizzando le fasi di acquisizione delle somme riscosse, assicurino la più ampia diffusione dei canali di pagamento e la sollecita trasmissione all’ente creditore dei dati del pagamento stesso. Inoltre il pagamento dei tributi e delle altre entrate può essere effettuato anche con sistemi di pagamento diversi dal contante; in caso di pagamento con assegno, se l’assegno stesso risulta scoperto o comunque non pagabile, il versamento si considera omesso.
Con la riscossione coattiva invece si ha un procedimento inverso. Tutto nasce dal mancato pagamento spontaneo da parte del contribuente, soggetto passivo, che costringe l’amministrazione pubblica a tutelare il proprio credito.
La riscossione coattiva dei tributi e di tutte le entrate degli enti locali è effettuata tramite ingiunzione fiscale o attraverso l’emissione di ruoli.
L’ingiunzione fiscale disciplinata dal regio decreto 639/1910 😊 svolge funzioni di invito a pagare e, come tale diventa presupposto per l’iscrizione al ruolo; titolo esecutivo.
La riscossione coattiva mediante ruoli avviene quando l’amministrazione affida agli agenti di riscossione la gestione del tributo evaso. Il ruolo è un atto amministrativo collettivo che comprende un elenco di somme da riscuotere:
- Imposte;
- Interessi;
- Sanzioni;
Il ruolo deve necessariamente indicare il codice fiscale del contribuente, il tributo, con l’indicazione del periodo di imposta, dell’imponibile, dell’importo dovuto e dovrà essere motivato. Se il ruolo contiene però solo la riproduzione dell’atto cui rinvia, non è necessaria una vera e propria motivazione.
Lo Statuto del Contribuente precisa che nel ruolo si deve far riferimento all’atto presupposto, cioè all’eventuale avviso di accertamento precedentemente notificato. Se il ruolo deriva da un controllo della dichiarazione, l’iscrizione a ruolo dovrà essere preceduta da una motivata comunicazione notificata al contribuente.
Con l’intervento dell’articolo 14 -bis del D.L. 201/2011 scopare il riferimento alla riscossione spontanea dei tributi in quanto si è stabilito che i Comuni effettuano la riscossione coattiva delle proprie entrate, anche non tributarie. Più semplicemente, la riscossione coattiva è diventata esclusiva per il Comune. Di conseguenza, dal 2014, viene meno la possibilità per gli enti locali di avvalersi delle aziende del gruppo Equitalia o dei soggetti pubblici locali o privati abilitati per la gestione e la riscossione delle proprie entrate.
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