LA CONTABILITA’ SEMPLIFICATA – PARTITA IVA 2016

Vuoi aprire una Partita Iva e non sai se possiedi i requisiti necessari per adottare il regime forfetario? Ecco come funziona il regime di contabilità semplificata.

 

Chi non ha la possibilità di accedere al forfetario per mancanza di requisiti, ha nel regime semplificato una scelta in grado di facilitare la gestione della propria attività, godendo anche dell’innegabile vantaggio di scaricare i costi. Quest’ultima possibilità è preclusa, invece, sia nel regime forfetario che per le persone la cui attività rientra nelle prestazioni occasionali. Nello scegliere il proprio regime contabile (tra ordinario, semplificato e forfetario) aziende e professionisti devono tenere in considerazione almeno 3 fattori: forma giuridica adottata (individuale o associata), volume d’affari (il totale delle operazioni attive) e possibilità di usufruire di agevolazioni (relative sia alla tenuta dei registri contabili che al calcolo delle imposte).

Il regime semplificato:

La recente modifica, avvenuta in seguito alla Legge di Stabilità, nonostante l’aumento dei limiti imposti per il forfetario, non è riuscita comunque a permettere a tutti coloro che lo desiderano di farne parte. Il reddito annuo dei professionisti, ad esempio, non può superare i 30.000 euro l’anno.

Chi non riesce a rientrare nei limiti del forfetario può ricorrere al regime semplificato; come indica il suo nome, prevedere adempimenti più semplici rispetto all’ordinario, permettendo di lavorare in tutta tranquillità.
È bene ricordare che i professionisti non hanno alcun obbligo di aderire al regime di contabilità ordinaria; questo anche se viene superato il limite di ricavi annui applicato per le imprese individuali e per le società di persone (e assimilate), pari a 400.000 euro per le prestazioni di servizi (che diventano 700.000 per le altre attività).

Il regime semplificato ed i suoi vantaggi

Il regime semplificato è sicuramente meno oneroso se confrontato con quello ordinario; si prefigge unicamente di monitorare l’andamento a livello economico di un’impresa attraverso l’esame dei costi e dei ricavi di competenza.
Per tale motivo, chi lo adotta deve limitarsi a tenere i registri obbligatori ai fini Iva, ossia:

  • Registro delle fatture di acquisto
  • Registro delle fatture emesse
  • Registro dei corrispettivi

A questi si aggiungono il registro dei beni ammortizzabili e l’obbligo di registrare gli oneri deducibili ai fini di imposta sui redditi e fuori campo IVA. Le imprese che si avvalgono del lavoro di dipendenti, inoltre, devono compilare anche il Libro Unico del Lavoro. Non sussiste alcun obbligo, invece, di presentare il bilancio e di tenere scritture contabili quali il libro giornale, il libro degli inventari e le scritture ausiliarie. Un minor numero di documenti obbligatori porta ad avere oneri di gestione più bassi, e a gestire con maggiore facilità l’attività, grazie anche alla liquidazione trimestrale dell’Iva. Accedere al regime semplificato è una scelta che rende comunque conveniente aprire la partita IVA, in quanto permette di dedurre i costi riconducibili all’attività esercitata. Anche chi lavora da casa ha i suoi vantaggi; ad esempio può ridurre, anche se parzialmente, le spese sostenute.

Partita Iva 2016: come accedere al regime semplificato?

Le imprese di nuova costituzione che scelgono di aprire la Partita IVA nel 2016, per entrare a far parte del regime contabile semplificato devono indicare, al momento dell’istanza per l’attribuzione del numero di partita IVA, il volume d’affari presunto. Il contribuente che, pur possedendo i requisiti necessari per adottare il regime forfetario, non trovi conveniente usufruire di tale opzione, ha la possibilità di scegliere l’applicazione dell’Iva e delle imposte sul reddito nei modi ordinari. In tal caso dovrà impostare un sistema contabile (semplificato oppure ordinario); tale opzione sarà vincolante per i primi 3 anni, e dovrà essere comunicata al momento della presentazione della prima dichiarazione annuale successiva alla scelta effettuata. Successivamente, per poter determinare il regime da adottare, si terrà unicamente conto dei ricavi conseguiti nell’anno appena trascorso. Se l’impresa esercita più di un’attività, ad essere presa in considerazione è quella “prevalente”, ossia l’attività che dà luogo ai maggiori ricavi.

Che tasse devo pagare nel regime semplificato?

Le imposte e i contributi da versare se si aderisce al regime semplificato sono:

  • IRPEF: sul reddito di lavoro autonomo occorre calcolare l’irpef in base agli scaglioni di reddito (per redditi da 0 a 15.000 euro aliquota del 23%, per redditi da 15.000,01 a 28.000 euro aliquota del 27%, per redditi da 28.000,01 a 55.000 euro aliquota del 38%,  per redditi da 55.000,01 a 75.000 euro aliquota del 41%, per redditi oltre 75.000 euro aliquota del 43%);
  • IRAP: sempre sul reddito di lavoro autonomo occorre versare l’IRAP al 3,5% al netto delle deduzioni;
  • INPS: la contribuzione INPS è obbligatoria e si applica per gli iscritti alla gestione separata con aliquota contributiva 2016 al 27,72% mentre per gli iscritti alla gestione artigiani e commercianti occorre versare euro 3.600 circa sul minimale oltre l’eventuale eccedenza;
  • IVA: la determinazione dell’imposta sul valore aggiunto viene calcolata nel regime contabilità semplificata, periodicamente in modo analitico. Ovvero occorre effettuare la differenza tra IVA a debito delle fatture emesse o dei corrispettivi e IVA a credito derivante dalle fatture di acquisto. La liquidazione dell’IVA può essere fatta mensilmente entro il 16 del mese successivo o trimestralmente entro il 16 maggio, 16 agosto e 16 novembre e 16 marzo o modello Unico relativo all’anno in corso.

Gli svantaggi della contabilità semplificata

Come spesso accade nelle previsioni del legislatore fiscale che da la possibilità di semplificare gli adempimenti o avere delle agevolazioni fiscali ma a fronte di questo prevede anche modalità di accertamento più immediate (e talvolta anche di sanzioni). E’ anche questo il caso che per i contribuenti in contabilità semplificati potrà attivarsi secondo le regole presuntive ossia in base agli studi di settore (o ai parametri se non compilate gli studi di settore).

Infine sappiate che il regime della contabilità semplificata è il regime si dice naturale dell’esercizio dell’attività per cui per aderirvi non sarà necessaria alcuna comunicazione all’agenzia delle entrate ma sarà sufficiente il rispetto dei sopra indicati limiti dimensionali e non aver fatto esplicita opzione per il regime ordinario.
Ricordo inoltre che è data la facoltà al contribuente di optare per la contabilità ordinaria in presenza dei requisiti per la semplificata: tale scelta dovrà essere effettuata anche alla luce del diverso trattamento fiscale previsto per le perdite fiscali che varia da un regime all’altro.

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