Il nostro utente ci ha richiesto una consulenza su come richiedere una richiesta di sospensiva nei confronti di un accertamento e poi ingiunzione ricevuto da Equitalia per conto dell’ ufficio tributi del Comune di propria residenza.
Il ricorrente potrebbe presentare richiesta di sospensiva, adducendo motivazioni spesso scontate, al pretestuoso fine di dimostrare l’esistenza del “periculumin mora” e del “fumus bonis iuris”.
Con la prima doglianza, il contribuente deve provare il possibile danno cagionato al diritto soggettivo e per il quale viene richiesta la misura cautelare.
In pratica il ricorrente pretende la sospensione perché in caso contrario non avrebbe alcuna forma di tutela giuridica fino alla pronuncia di merito, con conseguenze negative sul proprio patrimonio.
Ne consegue che il nostro cliente non potrà limitarsi a provare il “periculum in mora”, ma dovrà dimostrare, ancorché in via sommaria, la verosimiglianza del proprio diritto per il quale chiede tutela. Ciò sulla base di quanto statuito dall’articolo 47 del D.Lgs. n. 546/1992, tenendo presente che, comunque, si deve trattare di un danno grave ed irreparabile.
Pertanto, la sussistenza o meno della gravità e dell’irreparabilità dovrà essere valutata sia oggettivamente quanto soggettivamente, considerando le condizioni economiche del contribuente.
In tale circostanza, dunque, l’ufficio tributi dovrà controbattere alla richiesta indicando ai giudici gli opportuni elementi atti a contrastare l’infondata pretesa sospensiva del ricorrente, soprattutto in caso di“liquidazione” dell’imposta, dove il danno, semmai, potrebbe essere invocato dall’ente impositore.
In ordine al “fumus boni iuris”, ossia alla presunta necessità di tutela giurisdizionale, appare pacifico che, se si tratta effettivamente di una“liquidazione” d’imposta, la tutela dovrebbe agire a favore dell’ente pubblico,impegnato a recuperare somme destinate a finanziare servizi per l’intera collettività.