CONSULENZA LEGALE SU SIMULAZIONE E PRESCRIZIONE DELL’AZIONE GIURIDICA


Scrittura Privata e prescrizione dell’azione per ottenere la dichiarazione di simulazione di atti sottoscritti precedentemente.

La simulazione viene tradizionalmente definita come apparenza contrattuale creata intenzionalmente, che si sostanzia nella stipula tra le parti di un negozio apparente che non corrisponde alla realtà del loro rapporto.

IN PRATICA: E’ stato richiesto un consulto legale sulla seguente vicenda:<<nel 9 luglio 2000 il sig.  ommiss 1 per privacy, concordava con il sig. omissis 2, attraverso una scrittura priva, la permuta di un terreno con due depositi, stabilendo che nell’ipotesi in cui omissis 2 avesse acquistato un terreno vicino ai depositi oggetto della permuta, questi ultimi sarebbero stati sostituiti da altro immobile, costituito da un appartamento da erigersi sul detto terreno. Omissi 1,aveva rilasciato in pagamento a omissi 2 alcuni assegni ed una somma in contanti, il tutto per un importo di€ 4000,00  pari alla differenza di valore dei beni permutati. Con scrittura privata del 2 agosto 2000, omissis 3, moglie di omissis 1, aveva convenuto con marito di corrispondere a questi le suindicate somme per ottenere in cambio la comproprietà dell’erigendo appartamento, poi realizzato nel 2004. Solo nel corso della separazione coniugale promossa nel 2004 omissis 3 era venuta a conoscenza di una vendita stipulata il 20 maggio 2001 stipulata tra omissis 1 e omissis 2, con la quale questo ultimo aveva venduto a omissis 1, la medesima unità immobiliare indicata nel contratto di permuta del 9 luglio 2000 per lo stesso prezzo, nonchè di un atto pubblico in pari data, con il quale omissis 1 aveva trasferito a omissis 2 lo stesso terreno che era stato permutato con la scrittura del 20 luglio 2000.
Insomma un vero pasticcio……..Dall’analisi degli atti emergeva un accordo simulatorio tra omissis 1 e omissis 2 che andava ad incidere e a compromettere i diritti di comproprietà di omissis 3 sull’appartamento, diritti da quest’ultima acquisiti sin dal momento in cui, nel 2004, l’appartamento era venuto ad esistenza.

Omissis 3 si è rivolta a noi per chiedere se vi sono i presupposti per ottenere la dichiarazione di simulazione di entrambi gli atti del 2001, in quanto rapporti contrattuali diversi da quelli effettivamente voluti e realizzati dai contraenti, con conseguente dichiarazione dell’effetto traslativo in capo a omissis 1 dell’appartamento sin dal 2002 e per effetto della scrittura privata del 9 luglio 2000 e riconoscimento in capo ad essa del diritto di comproprietà sul bene oggetto della permuta..

Si distingue tra simulazione assoluta, in cui le parti nella realtà non intendono costituire alcun rapporto contrattuale, e simulazione relativa, in cui le parti fanno apparire all’esterno un contratto diverso da quello in realtà concluso. 

Tra le parti, dunque, sussiste sempre un accordo simulatorio, che può essere inteso a non attribuire alcun effetto nei reciproci rapporti al negozio apparentemente stipulato oppure a creare un negozio diverso da quello manifestato esteriormente e generatore di effetti diversi nei reciproci rapporti.

Di norma, il vero intento negoziale delle parti e gli effetti che realmente abbiano voluto porre in essere risultano e nascono da una scrittura, separata e celata ai terzi, la cd. controdichiarazione.

Al fine della configurazione della simulazione, non è sufficiente la sola dichiarazione negoziale apparente e la dichiarazione dissimulata(nella simulazione relativa), ma deve sussistere necessariamente il cd. accordo simulatorio, da intendersi quale comune intenzione delle parti di esteriorizzare un negozio che soltanto in apparenza venga a produrre effetti giuridici (simulazione assoluta) oppure un negozio che produca effetti apparenti differenti da quelli effettivamente voluti (simulazione relativa).

La simulazione relativa può riguardare l’oggetto, la causa o singole clausole del negozio od anche i soggetti. Il contratto dissimulato produrrà effetto soltanto se sussistano i requisiti di sostanza e di forma richiesti per il reale intento negoziale perseguito (art. 1414 comma 2 cod. civ.). L’ordinamento disciplina la simulazione,riconoscendone gli effetti, sia nel rapporto tra le parti, che, nei limiti previsti dagli art. 1415 e 1416 cod. civ., in confronto dei terzi e dei creditori.

Il contratto simulato infatti non costituisce di per sé un atto illecito e, pertanto, non è fonte di responsabilità dei contraenti nei confronti dei terzi, i quali, possono però opporre la simulazione alle parti, ai sensi dell’art. 1415 cod. civ., quando questa pregiudica i loro diritti.

Quanto alla qualificazione giuridica del vizio riconnesso al negozio simulato, l’opinione dominante è nel senso della nullità quanto alla simulazione assoluta (sulla base del rilievo secondo cui venendo a mancare la volontà delle parti, elemento essenziale del contratto,a norma dell’art. 1325 n. 1 cod. civ, l’effetto non può che essere la nullità, in conformità alla generale previsione dell’art. 1418 comma 2 cod. civ.: Cass. 3131988 n. 2176; Cass. 1591986 n. 5599).

Tuttavia,in talune ipotesi, come nel caso in cui la simulazione non sia opponibile ai terzi in buona fede, secondo la previsione dell’art.1415 cod. civ., oppure ai creditori in buona fede (nei casi di cui all’art. 1416 cod. civ.), anche la simulazione può produrre effetti a carico degli stessi stipulanti e, pertanto, dovrebbe parlarsi più correttamente di inefficacia, conformemente al dettato normativo de comma 1 dell’art. 1414 («Il contratto simulato non produce effetto tra le parti»). 

Alla simulazione relativa è stata collegata invece la sanzione di inefficacia

Il negozio simulato è ovviamente nullo allorquando si risolva in un contratto in frode alla legge.  Le conseguenze della nullità del contratto simulato sono:

a) l’imprescrittibilità dell’azione di simulazione, a norma dell’art.1422 cod. civ.;

b) l’esperibilità di essa da parte di chiunque vi abbia interesse;

c) la rilevabilità d’ufficio (art. 1421 cod. civ.).

Quanto ai rapporti con i terzi, essi sono disciplinati dall’art. 1415 cod.civ., che regola gli effetti della simulazione nei confronti dei terzi, estranei al negozio fittizio.

In particolare l’art. 1415 comma 1 cod. civ. dispone che la simulazione on può essere opposta né dalle parti contraenti, né dagli aventi causa o dai creditori del simulato alienante ai terzi che in buona fede hanno acquistato diritti dal titolare apparente, salvi gli effetti della trascrizione della domanda di simulazione.

L’art.1415 comma 2 cod. civ. prevede, invece, che i terzi possono far valere la simulazione in confronto delle parti, quando essa pregiudica i loro diritti. Si tratta di una previsione che, tutelando il soggetto che venga pregiudicato dal negozio non voluto (nel caso di simulazione assoluta) oppure anche da quello in realtà voluto(nel caso della simulazione relativa), mira ad assicurare la prevalenza del reale intento delle parti sulla simulata apparenza negoziale.

A tale proposito si devono considerare terzi, ai fini della norma in esame, anche gli aventi causa dal simulato alienante, i coeredi discendenti ed il coniuge.

Lo strumento per far valere la tutela apprestata in via sostanziale dal codice civile è costituito dall’«azione di simulazione», alla quale si riconosce una propria autonomia rispetto all’azione di nullità (sulla base del rilievo secondo cui l’art. 2652 cod. civ. mantiene ben distinte, ai fini della trascrizione, le «domande dirette all’accertamento della simulazione…» dalle «domande dirette a far dichiarare la nullità).

La natura dell’azione di simulazione è dichiarativa e di mero accertamento. In particolare l’azione di simulazione assoluta è azione di accertamento negativo (in quanto diretta alla declaratoria giudiziale dell’inesistenza della volontà simulata), mentre l’azione di simulazione relativa è azione di accertamento ad un tempo negativo (in relazione all’atto simulato, di cui si chiede dichiararsi l’inesistenza) e positivo (in relazione all’atto dissimulato).

La legittimazione attiva va riconosciuta, oltre che alle parti del negozio, anche al terzo che faccia valere un proprio pregiudizio(art. 1415 comma 2 cod. civ.) ed al creditore del simulato alienante che si trovi nella stessa condizione (art. 1416 comma 2 cod. civ.),nonché a tutti coloro che vi abbiano interesse, a norma dell’art.100 cod. proc. civ. La nullità del negozio assolutamente simulato comporta l’imprescrittibilità della relativa azione, secondo la testuale previsione dell’art. 1422 cod. civ. Quanto all’azione di simulazione relativa, la giurisprudenza meno recente aveva ritenuto tale azione soggetta alla ordinaria prescrizione decennale (cfr. Cass. 641956, n. 895; Cass. 421970, n. 231).

L’orientamento più recente, e prevalente, è quello in base al quale se l’azione di simulazione relativa, al pari di quella di simulazione assoluta,tende solo ad accertare la nullità del negozio simulato, essa è imprescrittibile; se, invece, sia diretta ad affermare l’esistenza e la validità del negozio dissimulato per farne valere gli effetti,essa è soggetta alla prescrizione ordinaria decennale (Cass. civ. sez. II, 1881997, n. 7682).

Infatti se è vero che l’azione di simulazione relativa è imprescrittibile quando è diretta soltanto a dimostrare la nullità del negozio simulato, o quando anche il negozio dissimulato è nullo, l’azione è tuttavia soggetta alla prescrizione ordinaria quando si agisce per realizzare gli effetti del contratto dissimulato ovvero se con essa si tenda a far valere un diritto che discenda immediatamente dal contratto dissimulato e che presupponga necessariamente il riconoscimento dell’esistenza ed efficacia del contratto dissimulato medesimo (Cass. civ., sez. III,361980 n. 3615).

È più corretto, dunque, parlare di prescrizione non dell’azione di simulazione, ma dei diritti che l’interessato potrebbe far valere una volta che abbia ottenuto la declaratoria di nullità dell’atto simulato (Cass. civ. sez. II, 1611997, n. 382; Cass. civ., 26112003,n. 18025), con conseguente incidenza solo indiretta del decorso del tempo sulla proponibilità di tale azione, nel senso che la prescrizione dei diritti che presuppongono l’esistenza del negozio dissimulato può far venire meno l’interesse all’accertamento della simulazione del negozio apparente.

Sul venir meno dell’interesse ad agire con l’azione di simulazione relativa tendente a far valere diritti derivanti dal negozio dissimulato ormai prescritti:

• In tema di prescrizione, mentre non assume rilievo la natura —assoluta o relativa — dell’azione di simulazione, che, essendo comunque diretta ad accertare la nullità del negozio apparente, è ai sensi dell’art. 1422 c.c. imprescrittibile, il decorso del tempo può eventualmente colpire i diritti che presuppongono l’esistenza del negozio dissimulato, facendo così venir meno l’interesse all’accertamento della simulazione del negozio apparente (Cass. civ.,26112003, n. 18025).

Sull’imprescrittibilità dell’azione di simulazione in sé considerata:

• Quando l’azione di simulazione relativa è diretta a far emergere il reale mutamento della realtà voluto dalle parti con la stipulazione del negozio simulato, tale azione si prescrive nell’ordinario termine decennale; quando invece è finalizzata ad accertare la nullità tanto del negozio simulato,quanto di quello dissimulato (per la mancanza dei requisiti di sostanza e di forma), rilevando l’inesistenza di qualsiasi effetto tra le parti, tale azione non è soggetta a prescrizione (Cass. civ.,sez. II, sent. 1881997, n. 7682; coni. Cass. civ. sez. II, sent.3072004 n. 14562).

Sulla legittimazione del terzo a far valere la simulazione

• La legittimazione del terzo a far valere la simulazione di un atto presuppone che esista uno stato di conflitto, sia pure potenziale, tra gli effetti giuridici del negozio impugnato e il diritto del terzo, su cui si rifletterebbero quegli effetti, in modo da eliderlo o menomarlo; di conseguenza, se il diritto del terzo non esiste, ovvero se gli effetti del negozio che si assume come simulato non sono pregiudizievoli, il terzo non è legittimato ad impugnare l’atto (Cass. civ., sez. II, 2011994, n.464).

Punto sulla questione

La legittimazione del terzo (tale dovendosi considerare il coniuge di una delle parti dell’accordo simulatorio) a far valere la simulazione di un atto presuppone che esista uno stato di conflitto, sia pure potenziale,tra gli effetti giuridici del negozio impugnato e il diritto del terzo, su cui si rifletterebbero quegli effetti, in modo da pregiudicarlo; di conseguenza, se il diritto del terzo non esiste,ovvero se gli effetti del negozio che si assume come simulato non sono pregiudizievoli, il terzo non è legittimato ad impugnare l’atto(Cassazione civile sez. II, 20 gennaio 1994, n. 464).

Nella specie sussiste certamente un conflitto tra gli effetti giuridici delle vendite stipulate in data 20 maggio 2001 tra omissis 1 e omissis 2 e gli effetti giuridici della scrittura privata di permuta del 2 agosto 2000 stipulata tra
omissis 1 e omissis 3 e fonte del diritto di comproprietà di quest’ultima sull’erigendo appartamento.

Parere dei Nostri Consulenti Giuridici

Nel caso in esame sussiste certamente la legittimazione attiva di omissis 3, la quale, dalla vendita stipulata in data 20 maggio 2001 tra  omissis 1  e
omissis 2, con la quale  omissis 1 aveva venduto a  omissis 2 la medesima unità immobiliare indicata nella scrittura privata di permuta del 9 luglio 1978 (dalla quale essa omissis 3 traeva la fonte del suo diritto di comproprietà sull’immobile costruito), nonché dall’atto pubblico in pari data, con il quale omissis 1 aveva trasferito omissis 2 lo stesso terreno che era stato permutato con la scrittura del 9 luglio 2000,subisce un sicuro pregiudizio che fonda il suo interesse ad agire per ottenere la declaratoria di simulazione dei due atti stipulati in data 20 maggio 2001.

Omissis 3 potrebbe agire o con l’azione di simulazione assoluta dei contratti del 2001, per espresso dettato normativo imprescrittibile, oppure facendo valere la simulazione relativa dei medesimi atti in realtà dissimulanti i reali effetti voluti tra i contraenti (la permuta trai due beni), che si pongono come fonte del diritto di comproprietà vantato da omissis 3 sull’immobile.

Anche in tale secondo caso, volendo far valere omissis 3 un diritto di proprietà (seppure pro quota) su un immobile, come tale imprescrittibile, essa non troverà alcuno ostacolo nel decorso di oltre un decennio dalla stipula dei negozi simulati, essendo ancora vitale il diritto di proprietà vantato e non essendo venuto meno, dunque, l’interesse all’esperimento dell’azione.

In entrambi i casi la prova della simulazione non è soggetta a limiti ai sensi dell’art. 1417 c.c. e omissis 3 potrà utilizzare anche la prova testimoniale per dimostrare il reale intento di  omissis 1 e omissis  2, volto ad operare lo scambio tra i due beni (e dunque ad ottenere gli effetti già consacrati nella scrittura privata del 9 luglio 1978 dall’attuazione della quale
omissis 3 trae la fonte della sua legittimazione attiva), da far emergere ponendo nel nulla le successive vendite reciproche del 20 maggio 2001.

La scelta dell’azione da intraprendere dovrà essere definitivamente consacrata nell’atto di citazione, dal momento che secondo la giurisprudenza dominante, proposta inizialmente domanda di accertamento della simulazione assoluta di un contratto di compravendita, costituisce domanda nuova, comportando l’accertamento di fatti nuovi e diversi con efficacia di giudicato, la domanda di accertamento della simulazione relativa del medesimo contratto di compravendita (Cass. civ., sez. II, 2511995, n. 869).

Lascia un commento