Bonus Familiari – Consulenza

CONSULENZA SU BONUS FAMILIARI

Buongiorno tra poco inizierò importanti lavori di demolizione e ricostruzione del mio appartamento. Pur rispettando la volumetria preesistente, modificherò leggermente la sagoma. Posso comunque fruire dei benefici fiscali del 50% e del 65 per cento? Sicuramente i lavori non termineranno entro il 2014: qual è l’importo detraibile per le spese sostenute nel 2015?

Le spese saranno pagate sia da me che da mio figlio convivente. Che accortezza devo avere nei bonifici?

E se chiedo, per il parziale pagamento dei lavori, un prestito a una società finanziaria?

Posso ugualmente fruire dello sconto fiscale o sono detraibili solo le spese che pago direttamente?

 

Risposta

Per fruire della detrazione, sia del 50% che del 65% è necessario pagare le spese sostenute e regolarmente fatturate con bonifico bancario o postale da cui risulti il codice fiscale del committente i lavori, la partita Iva dell’impresa esecutrice dei lavori e la causale di pagamento che per la detrazione del 50% è l’articolo 16-bis del Tuir 917/1986, «Detrazione del 50% per lavori di ristrutturazione».

Per i lavori più complessi (di durata superiore a 200 uomini giorni o con la presenza di più imprese nel cantiere), la detrazione del 50% per le ristrutturazioni edilizie richiede anche una raccomandata alla Asl territorialmente competente, da inviare prima dell’inizio dei lavori, dichiarando la regolarità nel rispetto delle regole di sicurezza e nel pagamento dei contributi agli addetti nel cantiere.

La circolare 11/E/2014 (sul sito www.agenziaentrate.gov.it) contiene una serie di chiarimenti, anche in un’ottica di sistema e coordinamento con la prassi vigente, relativamente alle modalità di pagamento e all’applicabilità della detrazione in casi particolari. La detrazione, in particolare, spetta anche ai familiari conviventi (coniuge, parenti entro il terzo grado e affini entro il secondo).
Per le spese sostenute per gli interventi di ristrutturazione edilizia su unità abitative, è stato chiarito che, qualora la fattura o il bonifico siano intestati ad uno solo dei familiari conviventi con il proprietario dell’immobile oggetto di ristrutturazione, ma la spesa sia stata sostenuta anche da quest’ultimo, la detrazione è riconosciuta ad entrambi, a condizione che nella fattura siano specificate le singole percentuali di spesa sostenute da ognuno.

Nell’ipotesi in cui a uno dei due non siano intestati né il bonifico, né la fattura, è sufficiente che nella fattura medesima venga riportata la percentuale di spesa da sostenuta da ciascuno di loro. In questo caso, l’annotazione in fattura deve essere effettuata fin dal primo anno in cui si fruisce dell’agevolazione, escludendo la possibilità di modificarla nei periodi d’imposta successivi.

Il contribuente può fruire delle detrazioni fiscali anche nell’ipotesi in cui, per il pagamento delle spese, in tutto o in parte, si sia rivolto ad una società finanziaria. In tale ipotesi i contribuenti devono attivarsi presso le finanziarie per avere la copia del bonifico e verificare che sia stato effettuato con le modalità prescritte dalla norma. La circolare 11/E/2014 specifica che la finanziaria deve liquidare l’impresa mediante un bonifico (bancario o postale) che deve contenere tutti i requisiti richiesti dalla normativa affinché l’istituto bancario o postale possa eseguire correttamente la ritenuta.

A tal fine, il contribuente deve acquisire l’asseverazione di un tecnico abilitato che certifichi il rispetto dei requisiti termici. Per interventi in singole unità immobiliari non è più necessario acquisire l’attestato di certificazione energetica dell’edificio e per la scheda informativa dei lavori può essere utilizzato lo schema contenuto nell’allegato F del Dm 19 febbraio 2007.

Acquisita l’asseverazione, il contribuente dovrà inviare all’Enea la sola scheda informativa entro i 90 giorni successivi all’ultimazione dell’intervento. In alternativa, si rende applicabile anche la
detrazione del 50%, sempre come intervento diretto a conseguire risparmio energetico.
 

 

L’attestazione dei pagamenti 


La possibilità di detrarre le rate pagate in ritardo (entro i termini della prima dichiarazione utile) vale solo se l’amministratore ha comunque pagato l’intero importo dovuto all’impresa per l’esecuzione dei lavori, anticipando le quote non pagate interamente da singoli condomini. In tal caso, l’amministratore deve rilasciare le attestazioni ai soli condomini in regola con i pagamenti, mentre ai ritardatari rilascerà l’attestazione sull’importo detraibile solo all’atto dell’effettivo pagamento delle spese.
Agenzia delle Entrate, circolari n.95/E/2000 e n.122/E/1999

 

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