CONGEDO STRAORDINARIO – LEGGE 104/92

La convivenza con il diversamente abile non è più requisito per ottenere il congedo.

Il Decreto legislativo del 26 marzo 2001 numero 151 permette di fruire di congedi biennali retribuiti per l’assistenza di familiari con handicap. Inizialmente tale opportunità era concessa soltanto ai genitori di persone con handicap è stata poi estesa ad una platea più ampia di aventi diritti.

Gli aventi diritto restano coniuge, genitori, figli, fratelli e sorelle ma il DL 119 /2011 fissa condizioni diverse di priorità per accedere ai congedi.

Il dipendente che assiste una persona in situazione di handicap grave nell’ambito dello stesso mese può fruire del congedo straordinario e del permesso di cui all’art. 33, comma 3, della l. n. 104 del 1992! E’ la stessa FP, che con circolare 3 febbraio 2012, n. , ha disposto chiaramente la possibilità di cumulo del congedo biennale e dei permessi, nello stesso mese, per l’assistenza al familiare in situazione di handicap grave.

A CHI SPETTA IL CONGEDO?

Hanno titolo a fruire del congedo straordinario i lavoratori dipendenti secondo il seguente ordine di priorità, che degrada solo in caso di mancanza, decesso o in presenza di patologie invalidanti dei primi (circ. n. 32/2012 e circ. n. 159/2013):

il coniuge convivente o la parte dell’unione civile convivente della persona disabile in situazione di gravità;

  • il padre o la madre, anche adottivi o affidatari, della persona disabile in situazione di gravità, in caso di mancanza, decesso o in presenza di patologie invalidanti del coniuge convivente o della parte dell’unione civile convivente;
  • uno dei figli conviventi della persona disabile in situazione di gravità, nel caso in cui il coniuge convivente, la parte dell’unione civile convivente ed entrambi i genitori del disabile siano mancanti, deceduti o affetti da patologie invalidanti. Attenzione, la possibilità di concedere il beneficio ai figli conviventi si verifica nel caso in cui tutti i soggetti menzionati (coniuge convivente, parte dell’unione civile convivente ed entrambi i genitori) si trovino in una delle descritte situazioni (mancanza, decesso, patologie invalidanti);
  • uno dei fratelli o sorelle conviventi della persona disabile in situazione di gravità, nel caso in cui il coniuge convivente,la parte dell’unione civile convivente, entrambi i genitori ed i figli conviventi del disabile siano mancanti, deceduti o affetti da patologie invalidanti;
  • un parente/affine entro il terzo grado convivente della persona disabile in situazione di gravità, nel caso in cui il coniuge convivente,la parte dell’unione civile convivente, entrambi i genitori, i figli conviventi e i fratelli/sorelle conviventi del disabile siano mancanti, deceduti o affetti da patologie invalidanti.

Che cosa spetta al dipendente pubblico che fa istanza di congedo straordinario?

Ai dipendenti pubblici che fanno richiesta spettano due anni di assenza dal lavoro indennizzata nella misura della retribuzione percepita nell’ultimo mese di lavoro che precede il congedo straordinario, nell’arco della vita lavorativa.
Tale limite è complessivo fra tutti gli aventi diritto, per ogni persona con disabilità grave.

In caso di pluralità di figli in situazione di disabilità grave, quindi, il beneficio spetta per ciascun figlio sia pure nei limiti previsti e tenendo conto che tali periodi di congedo straordinario rientrano nel limite massimo globale spettante a ciascun lavoratore di due anni di congedo, anche non retribuito, per gravi e documentati motivi familiari.

Non è mai possibile per lo stesso lavoratore fruire del “raddoppio”; infatti un ulteriore periodo biennale per altri figli in situazione di disabilità grave è ipotizzabile solo per l’altro genitore (ovvero nei casi previsti per i fratelli o sorelle o il coniuge o la parte dell’unione civile), con decurtazione di eventuali periodi da lui utilizzati a titolo di permessi per gravi e documentati problemi familiari.

Come è possibile frazionare il permesso del congedo?

Il beneficio è frazionabile anche a giorni (interi). Tra un periodo e l’altro di fruizione è necessaria, perché non vengano computati nel periodo di congedo straordinario i giorni festivi, i sabati e le domeniche – l’effettiva ripresa del lavoro, requisito non rinvenibile né nel caso di domanda di fruizione del congedo in parola dal lunedì al venerdì (settimana corta) senza ripresa del lavoro il lunedì della settimana successiva a quella di fruizione del congedo, né nella fruizione di ferie.

Le giornate di ferie, la malattia, le festività e i sabati cadenti tra il periodo di congedo straordinario e la ripresa lavoro non vanno computate in conto congedo straordinario (messaggio n. 28379 del 25.10.2006).
Il beneficio invece non è riconoscibile, per i periodi in cui non è prevista attività lavorativa, come ad esempio in caso di part-time verticale per i periodi non retribuiti.
Se il congedo viene fruito per frazioni di anno, ai fini del computo del periodo massimo previsto per la concessione dei 2 anni di beneficio, l’anno si assume per la durata convenzionale di 365 giorni.

LA DECORRENZA

Il congedo straordinario e le relative prestazioni decorrono dalla data della domanda.

Quali requisiti deve avere il dipendete statale/pubblico per ottenere il congedo straordinario?


Ai fini della sussistenza del diritto deve essere accertata la presenza dei seguenti requisiti:

  • essere lavoratori dipendenti privati (anche se con rapporto di lavoro part time);
  • la persona per la quale si chiede il congedo straordinario deve essere in situazione di disabilità grave ai sensi dell’art. 3 comma 3 della lehttps://dipendentipubblici.eu/richiesta-di-trasferimento-ai-sensi-della-legge-104-92/gge 104/92 riconosciuta dall’apposita Commissione Medica Integrata ASL/INPS (art. 4, comma 1 L. 104/92);
  • mancanza di ricovero a tempo pieno (per le intere 24 ore ) del familiare in situazione di disabilità grave. Per ricovero a tempo pieno si intende quello, per le intere ventiquattro ore, presso strutture ospedaliere o simili, pubbliche o private, che assicurano assistenza sanitaria continuativa (circ. 155/2010).

Si precisa che le ipotesi che fanno eccezione a tale presupposto sono (circ. 32/2012):

  • interruzione del ricovero a tempo pieno per necessità del disabile in situazione di gravità di recarsi al di fuori della struttura che lo ospita per effettuare visite e terapie appositamente certificate;
  • ricovero a tempo pieno di un disabile in situazione di gravità in stato vegetativo persistente e/o con prognosi infausta a breve termine;
  • ricovero a tempo pieno di un soggetto disabile in situazione di gravità per il quale risulti documentato dai sanitari della struttura il bisogno di assistenza da parte di un genitore o di un familiare, ipotesi precedentemente prevista per i soli minori.

Il diritto alla fruizione del congedo straordinario da parte del familiare non può essere escluso a priori, nei casi in cui il disabile svolga, nel medesimo periodo, attività lavorativa, pur premettendo che la necessità o meno dell’assistenza è da valutarsi caso per caso da parte del datore di lavoro (messaggio n. 24705/2011).

PER OTTENERE IL CONGEDO NECESSITA ANCORA LA CONVIVENZA CON LA PERSONA DA ASSISTERE?

No. Finalmente dopo anni di illegittimità ed applicazione impropria del diritto è intervenuta la Corte Costituzionale per far luce su questa annosa e squilibrata questione.

Fino a pochi giorni fa, gli impiegati pubblici per ottenere il sacro santo diritto ad assistere il proprio familiare bisognoso dovevano necessariamente avere la residenza nello stesso habitat con la persona diversamente abile o viceversa.

Pertanto succedeva che per esempio il dipendente pubblico Tizio che risiede a Torino, non poteva usufruire del congedo straordinario per assistere il proprio padre, che risiedeva in provincia e precisamente a Moncucco (TO). Sicché il pubblico impiegato Tizio poteva solo ed esclusivamente usufruire dei 3 giorni di permesso previsti dalla legge 104/92 e s.m. e integrazioni.

Adesso anche il figlio non convivente ha diritto al congedo straordinario per l’assistenza del genitore gravemente disabile.
A condizione che manchino gli altri parenti individuati dalla legge come aventi diritto (ovvero coniuge convivente, padre e madre, anche adottivi, figli conviventi, fratelli e sorelle conviventi, parenti o affini entro il terzo grado conviventi) e che subito dopo la concessione la convivenza sia instaurata, per garantire al genitore «un’assistenza permanente e continuativa».

Lo ha stabilito la Corte costituzionale con la sentenza 232/2018 che dichiarato la parziale illegittimità dell’articolo 42, comma 5, del decreto legislativo 26 marzo 2001, n. 151 (Testo unico delle disposizioni legislative in materia di tutela e sostegno della maternità e della paternità), nella parte in cui, appunto, non prevedeva il beneficio anche per il figlio non convivente per l’assistenza del padre.

Il congedo straordinario, ricorda la Consulta, è circoscritto a ipotesi tassative e contraddistinto da presupposti rigorosi. Spetta solo per l’assistenza a persona in condizioni di disabilità grave, debitamente accertata, che si ravvisa solo in presenza di una minorazione, «singola o plurima», che «abbia ridotto l’autonomia personale, correlata all’età, in modo da rendere necessario un intervento assistenziale permanente, continuativo e globale nella sfera individuale o in quella di relazione» (art. 3, comma 3, della legge n. 104 del 1992); non può superare la durata complessiva di due anni per ciascuna persona portatrice di handicap e nell’arco della vita lavorativa». La possibilità di richiedere il congedo straordinario è riconosciuta soltanto a una ristretta cerchia di beneficiari, individuati secondo una precisa gerarchia: coniuge convivente, padre o madre anche adottivi, figli conviventi, fratelli o sorelle conviventi e, dopo la sentenza n. 203 del 2013 della Corte costituzionale, anche i parenti o gli affini entro il terzo grado conviventi.

La Corte costituzionale ha poi ribadito la ragion d’essere del congedo straordinario, che esprime i valori della solidarietà familiare e risponde all’esigenza di assicurare la cura del disabile nell’ambito della famiglia e della comunità di vita cui appartiene, allo scopo di tutelarne la salute e di promuoverne nel modo più efficace l’integrazione.

LA COMPATIBILITÀ CON ALTRI PERMESSI

Non è possibile fruire del congedo straordinario e dei permessi art. 33 legge 104/92, per lo stesso disabile nelle stesse giornate, i due benefici possono essere percepiti nello stesso mese ma in giornate diverse (circ. n. 53/2008);
il verificarsi per lo stesso soggetto di altri eventi che potrebbero giustificare l’astensione dal lavoro durante la fruizione del congedo, non determina interruzione del congedo stesso (Circ. 64/2001, punto 7);
gli eventi di malattia certificata e maternità consentono l’interruzione del congedo straordinario solo se non sono trascorsi più di 60 giorni dall’inizio della sospensione dal lavoro (Circ. 64/2001, punto 7);
il congedo parentale e il congedo per la malattia del medesimo figlio disabile grave nello stesso periodo, da parte dell’altro genitore, è cumulabile con il congedo straordinario (msg. n. 22912 del 20.09.2007).
Congedo straordinario in corso di Cassa Integrazione Guadagni (CIG)
(msg. n. 027168 del 25.11.2009)

se il lavoratore è già in sospensione totale dal rapporto di lavoro, non può presentare richiesta di congedo straordinario in quanto già assente dal lavoro ad altro titolo;
se il lavoratore è già in congedo straordinario, richiesto prima che l’azienda abbia disposto il collocamento del personale dipendente in CIG, sia ridotta che a zero ore, verrà indennizzato il congedo straordinario.

La fruizione del congedo straordinario comporta la sospensione del rapporto di lavoro.

Links Utili: INPS

Modalità di fruizione dei permessi di cui all’articolo 33 della legge n. 104/92 e del congedo straordinario di cui all’articolo 42, comma 5, del D.lgs n. 151/2001. Chiarimenti

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