CONGEDO STRAORDINARIO – ASPETTATIVA PER DOTTORATO

Sono un’insegnante di ruolo.

chiamata diretta
la brutta scuola


Ho la possibilità di svolgere un secondo dottorato:vorrei sapere se posso richiedere il congedo straordinario retribuito per dottorato; è vero che sarebbe il secondo dottorato, ma è anche vero che per il primo non ho usufruito di congedo.

Ho cercato di leggere la normativa in materia, ma mi sembra un po’ambigua. Quanto costerebbe una consulenza per chiarire il mio dubbio? Grazie.

Cosa è il congedo straordinario o l’aspettativa per dottorato?

Si tratta di un periodo aspettativa che può essere richiesto dal docente al proprio datore di lavoro nel caso in cui venga ammesso ad un corso di dottorato di ricerca presso una università. La durata può essere pari a quella del corso di dottorato.

Il fatto che Lei ha già conseguito il dottorato di ricerca, dal nostro punto di vista, non costituisce nessuna restrizione per i seguenti motivi:

– quando ha conseguito il dottorato non era insegnante;

– non ha usufruito del congedo (perché appunto non era insegnante e pertanto non poteva giovare di tale istituto mancando il nesso di causalità).

Dall’analisi delle norme giuridiche in vigore, non vi è menzione da parte del legislatore nel negare un dottorato a chi lo ha già conseguito in epoca diversa dallo status di dipendente pubblico ovvero di insegnante.

Il testo delle norme fa espresso ed inequivocabile riferimento a chi ha conseguito già il titolo di dottorato nella qualità di già dipendente pubblico.

A tal proposito si richiama l’orientamento della Corte di Cassazione che ha posto a fondamento della sua decisione del 2018 n. 3096 il principio di non discriminazione fra assunti a tempo indeterminato e lavoratori a termine ed ha evidenziato anche che l’interesse perseguito dalle norme sul congedo per ragioni di studio non è quello dell’amministrazione ma è riconducibile a diritti fondamentali della persona garantiti a livello costituzionale.

Un suggerimento: il suo Dirigente Scolastico si ritiene che non sia edotto sul suo ex dottorato, pertanto si consiglia di non menzionare nell’eventuale domanda quello conseguito in tempi in cui non aveva lo status di dipendente pubblico.

Come accennava Lei stessa nel quesito proposto (purtroppo siamo in Italia) le leggi si sono avvicendate l’una dopo l’altra modificando prima un testo poi un articolo e così via: producendo così il risultato finale che il dipendente pubblico rimane sempre nel dubbio e la materia non è di facile soluzione come lo era prima delle riforme.

Infatti a seguito di una recente normativa (c.d. riforma Gelmini – L. n. 240/2010), l’aspettativa viene concessa previa verifica della compatibilità con le esigenze di servizio dell’amministrazione.

Inoltre e giustamente, la Gelmini ha posto alcuni limiti onde poter limitare l’abuso di tale istituto giuridico soprattutto per i raccomandati.

L’aspettativa per dottorato di ricerca non può essere concessa ai pubblici dipendenti che abbiano già conseguito il titolo di dottore di ricerca, e neppure ai pubblici dipendenti che siano stati iscritti a corsi di dottorato per almeno un anno accademico, beneficiando di questa aspettativa. Come già anticipato Lei ha conseguito il titolo di dottorato di ricerca quando non aveva lo status di dipendente pubblico, ecco perché la sua richiesta dovrebbe trovare accoglimento senza indugio, salvo un’interpretazione restrittiva del suo dirigente scolastico che andrebbe in ogni caso reclamata ovvero proposto immediato ricorso.

Negli anni precedenti cosa capitava circa il dottorato di ricerca?

Capitava che che un pubblico dipendente, furbetto, non prestava servizio per molti anni a seguito dell’ammissione a più corsi di dottorato di ricerca (un vero e proprio scienziato che a questo punto dovrebbe fare un altro mestiere piuttosto che il dipendente pubblico), mantenendo la retribuzione dall’ente di appartenenza. Ma questo non riguarda il suo caso.

Tuttavia è giusto considerare anche questo: il diritto riconosciuto al pubblico dipendente è condizionato all’autorizzazione della pubblica amministrazione presso la quale lavora in quanto, l’ente pubblico potrebbe negare la concessione dell’aspettativa qualora sussistano motivate esigenze di servizio.

Attenzione alle motivate esigenze di servizio: devono essere reali e concrete – non quale frase astratta assunta per negare un diritto al dipendente.

Orbene alla luce delle suesposte considerazioni sembra non vi siano limiti ed ostacoli alla proposizione della sua istanza onde poter ottenere l’aspettativa per motivo di ricerca.

Lo staff di Dipendenti-Pubblici

Lascia un commento