Il Congedo parentale su base oraria
Congedo di paternità
Viene prorogato per il 2019 il congedo obbligatorio per il padre lavoratore dipendente, elevandone la durata a cinque giorni. Inoltre, si dispone che anche per il 2019 il padre possa astenersi per un ulteriore giorno (in accordo con la madre e in sua sostituzione in relazione al periodo di astensione obbligatoria spettante a quest’ultima) (comma 278).
La legge di stabilità 2013, intervenendo sulla disciplina dei congedi parentali di cui all’art. 32 del T.U. delle disposizioni legislative in materia di sostegno alla maternità e paternità, ha introdotto la possibilità per i genitori lavoratori dipendenti di fruire del congedo parentale anche su base oraria. La definizione delle modalità di fruizione del congedo parentale ad ore, nonché l’individuazione dei criteri di calcolo della base oraria e l’equiparazione di un determinato monte ore alla singola giornata lavorativa sono demandate alla contrattazione collettiva di settore, comprensiva anche della contrattazione di secondo livello, sia aziendale che territoriale.
In caso di mancata regolamentazione dello stesso da parte della contrattazione collettiva il legislatore prevede che la fruizione su base oraria è consentita in misura pari alla metà dell’orario medio giornaliero del periodo di paga quadrisettimanale o mensile immediatamente precedente a quello nel corso del quale ha inizio il congedo parentale.
Il citato criterio è stato inizialmente introdotto in via sperimentale fino alla fine dell’anno 2015, tuttavia, per effetto del decreto legislativo n. 148 del 14 settembre 2015, ne è stata estesa la vigenza anche per gli anni successivi al 2015, salvo eventuali rideterminazioni da parte dei Ministeri vigilanti
A CHI SPETTA
Possono accedere al beneficio:
- Lavoratrici/lavoratori dipendenti a condizione che il rapporto di lavoro sia in essere.
- Lavoratori agricoli a tempo determinato che hanno lavorato per almeno 51 giornate nell’anno precedente quello di inizio del congedo parentale (oppure nello stesso anno del congedo, prima dell’inizio del congedo stesso).
NON SPETTA
Non sono ricompresi nella platea dei possibili beneficiari:
- le lavoratrici autonome iscritte ad altra gestione:
- coltivatrici dirette;
- mezzadre e colone;
- artigiane ed esercenti attività commerciali di cui alle leggi 26 ottobre 1957, n. 1047, 4 luglio 1959, n. 463, e 22 luglio 1966, n. 613;
- imprenditrici agricole a titolo principale;
- pescatrici autonome della piccola pesca marittima e delle acque interne, disciplinate dalla legge 13 marzo 1958, n. 250;
- le lavoratrici/lavoratori iscritti alla gestione separata:
- parasubordinati;
- associati in partecipazioni;
- liberi professionisti.
Il congedo parentale non spetta, inoltre, ai genitori disoccupati o sospesi, ai genitori lavoratori domestici, ai genitori lavoratori a domicilio. Nel caso in cui il rapporto di lavoro in atto cessi all’inizio o durante il periodo di fruizione del congedo, il diritto al congedo stesso viene meno dal momento in cui è cessato il rapporto di lavoro.
QUANDO SPETTA
Il congedo parentale su base oraria compete, in costanza di rapporto di lavoro, di vivenza del bambino e di effettiva astensione dal lavoro, ai genitori naturali entro i primi 12 anni di vita del bambino per un periodo complessivo tra i due non superiore a 10 mesi, aumentabili a 11 qualora il padre lavoratore si astenga dal lavoro per un periodo continuativo o frazionato, a giorni o ad ore, non inferiore a 3 mesi. Detto periodo complessivo può essere fruito dai genitori anche contemporaneamente.
Nell’ambito del predetto limite, il diritto di astenersi dal lavoro compete:
- alla madre lavoratrice dipendente, per un periodo continuativo o frazionato, a giorni o ad ore, non superiore a 6 mesi;
- al padre lavoratore dipendente, per un periodo continuativo o frazionato, a giorni o ad ore, non superiore a 6 mesi, elevabile a 7, dalla nascita del figlio, se lo stesso si astiene dal lavoro per un periodo continuativo o frazionato, a giorni o ad ore, non inferiore a 3 mesi;
- al padre lavoratore dipendente, anche durante il periodo di astensione obbligatoria della madre (a decorrere dal giorno successivo al parto), e anche se la stessa non lavora;
- al genitore solo (padre o madre), per un periodo continuativo o frazionato, a giorni o ad ore, non superiore a 10 mesi.
Ai lavoratori dipendenti, genitori adottivi o affidatari, il congedo parentale spetta, con le stesse modalità dei genitori naturali, e cioè entro i primi 12 anni dall’ingresso del minore nella famiglia, indipendentemente dall’età del bambino all’atto dell’adozione o affidamento, e non oltre il compimento della maggiore età dello stesso.
QUANTO SPETTA
I genitori naturali, possono usufruire dell’indennità per congedo parentale:
- entro i primi 6 anni di età del bambino per un periodo massimo complessivo (madre e/o padre) di 6 mesi con un importo pari al 30% della retribuzione media giornaliera calcolata considerando la retribuzione del mese precedente l’inizio del periodo indennizzabile;
- dai 6 anni e un giorno agli 8 anni di età del bambino, nel caso in cui i genitori non ne abbiano fruito nei primi 6 anni, o per la parte non fruita, il congedo verrà retribuito al 30% solo se il reddito individuale del genitore richiedente risulti inferiore a 2,5 volte l’importo annuo del trattamento minimo di pensione.
I genitori adottivi o affidatari, possono usufruire dell’indennità per congedo parentale al 30% della retribuzione media giornaliera calcolata considerando la retribuzione del mese precedente l’inizio del periodo indennizzabile:
- entro i 6 anni dall’ingresso in famiglia del minore, indipendentemente dalle condizioni di reddito del richiedente, per un periodo di congedo complessivo di sei mesi tra i due genitori;
- dai 6 anni e un giorno agli 8 anni dall’ingresso in famiglia del bambino nel caso in cui i genitori non ne abbiano fruito nei primi 6 anni dall’ingresso in famiglia , o per la parte non fruita, il congedo verrà retribuito al 30% solo se il reddito individuale del genitore richiedente risulti inferiore a 2,5 volte l’importo annuo del trattamento minimo di pensione.
LA DOMANDA DI CONGEDO PARENTALE SU BASE ORARIA
La domanda di congedo parentale deve essere presentata all’Inps, precedentemente alla fruizione del congedo stesso o al massimo nello stesso giorno, per via telematica mediante una delle seguenti modalità:
- WEB – servizi telematici accessibili direttamente dal cittadino tramite PIN dispositivo attraverso il portale dell’Istituto (www.inps.it – Servizi on line);
- Contact Center integrato – n. 803164 gratuito da rete fissa o al n. 06164164 da rete mobile a pagamento secondo la tariffa del proprio gestore telefonico;
- Patronati ,attraverso i servizi telematici offerti dagli stessi.
In particolare il/la richiedente nella domanda dovrà:
- dichiarare l’eventuale esistenza di un contratto collettivo di settore, anche di secondo di livello, che definisca le modalità di fruizione del congedo parentale ad ore, individui i criteri di calcolo della base oraria ed equipari un determinato monte ore alla singola giornata lavorativa;
- indicare il mese solare nel quale intende fruire ad ore del congedo parentale;
- indicare il numero di giornate intere di congedo parentale di cui intende fruire in modalità oraria.
Per le lavoratrici e i lavoratori dipendenti, l’indennità è anticipata dal datore di lavoro tranne in casi particolari in cui è pagata direttamente dall’Inps (operai agricoli a tempo determinato, lavoratori stagionali a termine, lavoratori dello spettacolo a tempo determinato).