Dipendenti Pubblici e Congedi Parentali
Il congedo parentale è disciplinato dall’articolo 32 del T.U. e prevede che ciascun genitore per ogni figlio, nei primi suoi 12 anni di vita, ha diritto di astenersi dal lavoro.
Il personale pubblico dipendente gode in materia di tutela e sostegno della maternità e della paternità dei diritti previsti dal D.Lgs. n. 151/2001 ovvero il Testo Unico Maternità/Paternità più l’articolo 43 del CCNL del 2018.
Alla luce di tale normativa, nel periodo di congedo per maternità e per paternità, alla lavoratrice o al lavoratore spetta l’intera retribuzione fissa mensile incluse le voci del trattamento accessorio fisse e ricorrenti. Inoltre spetta anche la retribuzione di posizione, i premi correlati alla perfomance (scheda di valutazione – pagella del dipendente pubblico) e i ratei di tredicesima, con esclusione dei compensi per lavoro straordinario e delle indennità per prestazioni disagiate, pericolo o dannose per la salute.
Il congedo parentale può essere fruito in modo continuato, frazionato e anche su base oraria. Il limite massimo individuale di congedo parentale è pari a 6 mesi (elevabile fino a 7) – il limite massimo complessivo tra i genitori e pari a 10 mesi (elevabili a 11) – il limite massimo è di 10 mesi in caso di genitore solo.
Come viene disciplinato il Congedo Parentale?
I primi trenta giorni (computati complessivamente per entrambi i genitori e fruibili anche frazionatamente) non riducono le ferie, sono valutati ai fini dell’anzianità e sono retribuiti per intero.
I successivi periodi invece sono computati nell’anzianità di servizio, esclusi gli effetti relativi alle ferie e alla tredicesima mensilità. Per questi è dovuta fino al sesto anno di vita del bambino un’indennità pari al 30% della retribuzione, per un periodo complessivo tra i genitori di sei mesi.
Gli ulteriori periodi rispetto al menzionato limite di 6 mesi oppure fruiti tra i 6 anni e gli 8 anni di vita del bambino sono indennizzati nella misura del 30% della retribuzione media giornaliera a condizione che il reddito individuale del genitore richiedente sia inferiore a 2,5 volte l’importo del trattamento minimo di pensione a carico dell’assicurazione generale obbligatoria.
I periodi di congedo parentale fruiti nell’arco temporale dagli 8 anni ai 12 anni di vita del bambino, non sono in alcuno caso indennizzati. I genitori lavoratori possono fruire dei periodi di congedo parentale anche su base oraria.
Questo si applica anche in casi di adozione o affidamento.
Malattia del figlio fino al terzo anno di età. Che Fare?
Fino al terzo anno di età del bambino, nei casi di malattia di quest’ultimo, per i genitori è riconosciuto un periodo trenta giorni di assenza per ciascun anno. Tali periodi sono utili anche la maturazione delle ferie e ai fini della tredicesima mensilità.
Attenzione: ulteriori assenze allo stesso titolo, eccedenti il suddetto limite, sono senza retribuzione.
Tutti i periodi di congedo per malattia del figlio non retribuiti sono computati nell’anzianità di servizio e sono coperti da contribuzione figurativa ai fini del trattamento di quiescenza e comportano la riduzione delle ferie e della tredicesima mensilità.
I periodi di assenza per congedo parentale e malattia del figlio, nel caso di fruizione continuativa, comprendono anche gli eventuali giorni festivi che ricadono all’interno degli stessi.
Quali sono le procedure per avviare l’iter procedurale per ottenere il congedo parentale?
Per fruire del congedo per maternità – il dipendente pubblico – deve presentare istanza al Servizio per la Gestione del Personale, almeno 30 giorni prima dell’inizio dell’assenza, unitamente al certificato medico di gravidanza contenente la data presunta del parto. La dipendente che intende avvalersi dell’opzione di flessibilità, almeno 15 giorni prima della fine del settimo mese di gravidanza, deve inviare all’ufficio del personale la domanda corredata del certificato rilasciato dal ginecologo.
La lavoratrice è tenuta a presentare entro 30 giorni, idonea documentazione attestante la data del parto e a certificare nei modi di legge previsti, la nascita del figlio.
Per fruire del congedo parentale invece il dipendente dovrà trasmettere preventiva richiesta al Servizio per la Gestione del Personale, da inoltrare almeno 5 giorni prima della data di decorrenza del periodo di astensione, anche a mezzo raccomandata o pec.
In presenza di particolari situazioni che rendano oggettivamente impossibile il rispetto del suddetto termine, la domanda può essere presenta entro 48 ore precedenti l’inizio del predetto periodo di astensione.
Concludendo, ai fini della fruizione del congedo per malattia del figlio, il pubblico impiegato, previa comunicazione telefonica, è tenuto a prestare
al Servizio per la Gestione del Personale, una specifica richiesta corredata dal certificato medico rilasciato da un pediatra del Servizio Sanitario Nazionale o con esso convenzionato, comprovante la malattia del bambino.