Tardività della Notifica del Verbale della Multa da parte del Comune
Sicuramente ad ognuno noi è capitato di proporre un‘azione giudiziale, cioè dinnanzi al Tribunale in personal del Giudice competente, ovvero di essere stati chiamati in causa.
La persona che propone un causa giudiziaria civile, assume in diritto il nome di Attore.
La persona che invece si costituisce in giudizio a seguito della chiamata dell’attore prende il nome di Convenuta.
Entrambe diventano parti processuali.
Finita la causa, in Italia in tempi brevissimi, il giudice dispone infine, nei motivi della decisione, in merito alla spese giudiziali che le parti sono tenute a sostenere.
Nel caso di specie accade che un cittadino si vede notificare dal Comune, tardivamente, un verbale per una multa. Dagli atti processuali è risultato che, nelle annotazioni tenute presso il P.R.A. (Pubblico Registro Automobilistico), chi si è opposto alla multa, aveva regolarmente trasferito la proprietà della propria autovettura in data precedente a quella della violazione del codice della strada contestata.
Sicché l’Ente, il Comune, avrebbe potuto avere agevole conoscenza fatte le dovute pratiche istruttorie.
Alla luce di quanto scritto, il Giudice in sentenza, giustamente direi, non ha ritenuto applicare la compensazione delle spese di giudizio. Ciò significa che il Comune oltre a perdere la causa dovrà anche pagare le spese di giudizio, liquidate dal Giudice in €uro……
ARTICOLO 92, II COMMA, CODICE DI PROCEDURA CIVILE
In forza dell’articolo 92, comma 2, c.p.c. (nella formulazione introdotta dalla Legge n. 69 del 2009, applicabile “ratione temporis”), può essere disposta la compensazione delle spese di lite, in assenza di reciproca soccombenza soltanto ove ricorrano “gravi ed eccezionali ragioni”, che devono trovare riferimento in specifiche circostanze o aspetti della controversia decisa da indicare esplicitamente nella motivazione della sentenza.
Dalla lettura dell’articolo si comprende bene come nel nostro caso non sussistendo le gravi ed eccezionali ragioni idonee a giustificare la compensazione ex articolo 92 c.p.c. e, risultando il Comune totalmente soccombente, la Pubblica Amministrazione pagherà le spese di lite del giudizio, oltre a vedersi porre nel nulla la multa emessa.
Rif: (cfr. Cass. n. 21083/2015 – Sent. 359/2016) Blogger & Copywriter Daniele Giammarelli