Concorso pubblico, per esami, a 35 posti a tempo indeterminato per il profilo professionale di Funzionario contabile, III Area funzionale.

Fascia retributiva F1, nei ruoli del personale del Dipartimento dell’amministrazione penitenziaria.
Scadenza domande 1 Febbraio 2018

 

Articolo 1
(Posti disponibili a Concorso)

 

  1. E’ indetto un concorso pubblico, per esami, a n. 35 posti a tempo indeterminato per il profilo professionale di Funzionario contabile, III Area funzionale, fascia retributiva F1, nei ruoli del personale del Ministero della Giustizia – Dipartimento dell’Amministrazione Penitenziaria.
  2. Undici dei suddetti posti, pari al 30%, sono riservati al personale appartenente ai ruoli del Ministero della Giustizia – Dipartimento dell’Amministrazione Penitenziaria, appartenenti alla II area funzionale, in possesso dei requisiti di cui al successivo art. 3.
  3. I posti riservati, qualora non coperti, saranno devoluti agli altri concorrenti in ordine di graduatoria.
  4. L’Amministrazione Penitenziaria si riserva la facoltà di revocare o annullare il presente bando di concorso, sospendere o rinviare lo svolgimento del concorso stesso, nonché le connesse attività di assunzione, modificare, fino alla data di assunzione dei vincitori, il numero dei posti – in aumento o in decremento -, sospendere la nomina dei vincitori alla frequenza del corso, in ragione di esigenze attualmente non valutabili né prevedibili, nonché in applicazione di disposizioni di contenimento della spesa pubblica che impedissero, in tutto o in parte, assunzioni di personale per gli anni 2017 – 2019.

 

Di quanto sopra si provvederà a dare comunicazione con avviso pubblicato nella Gazzetta Ufficiale della Repubblica Italiana – 4^ Serie Speciale “Concorsi ed Esami”.
 

 

Articolo 2
(Riserve di posti e titoli di precedenza o preferenza)

  1. In materia di riserva dei posti si applicano le disposizioni di cui all’articolo 5 del decreto del Presidente della Repubblica 9 maggio 1994, n. 487 e successive modificazioni, all’articolo 7, comma 2, della legge 12 marzo 1999, n. 68, recante norme per il diritto al lavoro dei disabili, nei limiti della complessiva quota d’obbligo prevista dall’articolo 3, comma 1, della medesima legge e agli articoli 1014, comma 3 e 678, comma 9, del decreto legislativo 15 marzo 2010, n. 66, concernente il codice dell’ordinamento militare.
  2. Gli eventuali titoli di riserva nonché i titoli di preferenza a parità di merito e a parità di titoli di cui per poter essere oggetto di valutazione devono essere posseduti alla data di scadenza del termine utile per la presentazione della domanda di partecipazione ed espressamente menzionati nella stessa.
  3. Le riserve di legge sono valutate esclusivamente all’atto della formulazione della graduatoria definitiva di cui al successivo articolo 13.
     

 

Articolo 3
(Requisiti e condizioni per la partecipazione)

  1. Per la partecipazione al presente concorso i candidati devono essere in possesso dei seguenti requisiti:
    1. cittadinanza italiana;
    2. godimento dei diritti civili e politici;
    3. diploma di laurea (vecchio ordinamento) in economia e commercio o equipollenti per legge;
      • laurea magistrale conseguita presso una università o presso altro istituto di istruzione universitaria equiparato, appartenente adsp; una delle seguenti classi di cui ai decreti del Ministro dell'istruzione, dell'università e della ricerca 25 novembre 2005 e 16 marzo 2007: LM-56 scienze dell'economia, LM-77 scienze economico-aziendali ;
      • laurea specialistica conseguita presso una università o presso altro istituto di; istruzione universitaria equiparato, appartenente ad una delle seguenti classi di cui al decreto del Ministro dell'università e della ricerca scientifica e tecnologica 28 novembre 2000: 64/S scienze dell'economia, 84/S scienze economico-aziendali;
      • Lauree triennali L-18 Scienze dell’economia e della gestione aziendale; L-33 Scienze economiche.
    4. idoneità fisica all’impiego, da intendersi per i soggetti con disabilità come idoneità allo svolgimento delle mansioni di Funzionario contabile di cui al vigente ordinamento professionale;
    5. qualità morali e di condotta previste dall’articolo 35, comma 6, del decreto legislativo 30 marzo 2001, n. 165.
  2. Non possono partecipare al concorso coloro che siano stati destituiti o licenziati a seguito di procedimento disciplinare, o dispensati dall’impiego presso una pubblica amministrazione per persistente insufficiente rendimento, ovvero coloro che siano stati dichiarati decaduti da un impiego pubblico per averlo conseguito mediante la produzione di documenti falsi, o interdetti dai pubblici uffici per effetto di sentenza passata in giudicato.
  3. L’Amministrazione provvederà d’ufficio ad accertare le eventuali cause di risoluzione di precedenti rapporti di pubblico impiego, nonché il possesso del requisito della condotta e delle qualità morali.
  4. I requisiti prescritti devono essere posseduti alla data di scadenza del termine utile per la presentazione della domanda di ammissione al concorso.
  5. I candidati sono ammessi con riserva alle prove concorsuali. Per difetto dei requisiti prescritti, o per la mancata osservanza dei termini stabiliti nel presente bando, l’Amministrazione può disporre, in ogni momento, l’esclusione dal concorso da emanarsi con provvedimento del direttore generale del personale e delle risorse.

Articolo 4
(Trattamento dei dati personali)

 

  1. Ai sensi del decreto legislativo 30 giugno 2003, n. 196, i dati personali forniti dai concorrenti saranno raccolti per le finalità di gestione del concorso e saranno trattati presso una banca dati automatizzata anche successivamente all’eventuale instaurazione del rapporto di lavoro, per le finalità inerenti la gestione del rapporto medesimo.
  2. Il conferimento dei dati di cui al comma 1 è obbligatorio per il candidato ai fini della valutazione dei requisiti di partecipazione. Il mancato adempimento determina l’esclusione dal concorso.
  3. Le medesime informazioni potranno essere comunicate unicamente alle amministrazioni pubbliche direttamente interessate allo svolgimento del concorso o alla posizione giuridico-economica dei candidati.
  4. I candidati godono dei diritti di cui al titolo II del decreto legislativo 30 giugno 2003, n. 196 che possono far valere nei confronti del Ministero della Giustizia – Dipartimento dell’Amministrazione Penitenziaria – Direzione generale del personale e delle risorse – Ufficio VI – Concorsi – Largo Luigi Daga n. 2, – 00164 – Roma, titolare del trattamento.
  5. Il responsabile del trattamento è il dirigente della Direzione generale del personale e delle risorse preposto alla Direzione dell’Ufficio VI – Concorsi.

 

Articolo 5
(Domanda di partecipazione)

  1. La domanda di partecipazione al concorso deve essere redatta ed inviata esclusivamente con modalità telematiche, compilando l’apposito modulo (FORM) entro il termine perentorio di 30 giorni decorrenti dal giorno successivo a quello della pubblicazione del presente bando nella Gazzetta Ufficiale della Repubblica – IV^ Serie Speciale, “Concorsi ed Esami”.
    Il modulo della domanda (FORM) e le modalità operative di compilazione ed invio telematico sono disponibili dal giorno della suddetta pubblicazione sul sito ufficiale del Ministero della Giustizia, www.giustizia.it.
    Al termine della compilazione della domanda il sistema restituirà, oltre al PDF della domanda, una ricevuta di invio, completa del numero identificativo della domanda, data ed ora di presentazione, che il candidato dovrà salvare, stampare, conservare ed esibire il giorno della prova scritta d’esame quale titolo per la partecipazione alla stessa, unitamente alla domanda stessa, che dovrà essere sottoscritta il giorno della prova d’esame o della eventuale prova preselettiva.
    In caso di più invii della domanda di partecipazione, verrà presa in considerazione la domanda inviata per ultima, intendendosi le precedenti integralmente e definitivamente revocate e private d’effetto.
    Alla scadenza del termine ultimo per la presentazione delle domande, il sistema informatico non consentirà più l’accesso al modulo telematico, né l’invio della domanda.
  2. Salvo quanto previsto al comma 3, non sono ammessi a partecipare al concorso i candidati le cui domande siano state redatte, presentate o inviate con modalità diverse da quelle sopra indicate.
  3. Qualora negli ultimi tre giorni lavorativi di presentazione delle domande di partecipazione, sul citato sito venisse comunicata l’indisponibilità del sistema informatico in questione, i candidati, nei termini di cui al primo comma, potranno inviare la domanda, come da fac-simile allegato al presente bando ( Allegato 1), a mezzo raccomandata con avviso di ricevimento, presso il Ministero della Giustizia – Dipartimento dell’Amministrazione Penitenziaria – Direzione Generale del Personale e delle Risorse – Ufficio VI Concorsi – Largo Luigi Daga, n. 2 – 00164 Roma.
     

 

Articolo 6
(Compilazione della domanda)

 

  1. Ciascun concorrente nella domanda di partecipazione dovrà dichiarare sotto la propria responsabilità ai sensi del decreto del Presidente della Repubblica 28 dicembre 2000, n. 445 e successive modificazioni e integrazioni:
    a) il cognome ed il nome;
    b) la data ed il comune di nascita, nonché il codice fiscale;
    c) il possesso della cittadinanza italiana;
    d) l’iscrizione alle liste elettorali, ovvero il motivo della mancata iscrizione o della cancellazione dalle liste medesime;
    e) di non aver riportato condanne penali o applicazioni di pena ai sensi dell’articolo 444 del Codice di procedura penale e di non avere in corso procedimenti penali né procedimenti amministrativi per l’applicazione di misure di sicurezza o di prevenzione, né che risultino a proprio carico precedenti penali iscrivibili nel casellario giudiziale ai sensi dell’articolo 3 del decreto del Presidente della Repubblica 14 novembre 2002, n. 313. In caso contrario, dovrà indicare le condanne e i procedimenti a carico ed ogni eventuale precedente penale, precisando la data del provvedimento e l’Autorità Giudiziaria che lo ha emanato ovvero quella presso la quale penda un eventuale procedimento penale;
    f) il titolo di studio, con l’indicazione dell’Università che lo ha rilasciato e della data in cui è stato conseguito;
    g) i servizi eventualmente prestati come dipendente presso pubbliche amministrazioni e le cause delle eventuali risoluzioni di precedenti rapporti di pubblico impiego;
    h) la lingua straniera, scelta tra quelle indicate nel successivo articolo 10, comma 5, per la quale intende effettuare l’accertamento della conoscenza in sede di colloquio;
    i) di essere fisicamente idoneo all’impiego, da intendersi per i soggetti con disabilità come idoneità allo svolgimento delle mansioni di Funzionario contabile, di cui al vigente ordinamento professionale;
    l) di possedere le qualità morali e di condotta di cui all’articolo 35 del decreto legislativo 30 marzo 2001, n. 165;
    m) di essere a conoscenza delle responsabilità penali previste in caso di dichiarazioni mendaci, ai sensi dell’articolo 76 del D.P.R. 28 dicembre 2000, n. 445.
  2. Nella domanda dovrà essere indicato l’eventuale possesso di titoli riserva, precedenza e preferenza. Qualora non espressamente dichiarati nella domanda stessa, i medesimi titoli non saranno presi in considerazione in sede di formazione della graduatoria definitiva.
  3. Le domande dovranno contenere la precisa indicazione del codice fiscale, della residenza o il domicilio nonché dell’indirizzo di posta elettronica dove ciascun candidato intende ricevere le comunicazioni relative al concorso. Gli aspiranti sono, inoltre, tenuti a comunicare tempestivamente – a mezzo di raccomandata con avviso di ricevimento – al Ministero della Giustizia – Dipartimento dell’Amministrazione penitenziaria – Direzione generale del personale e delle risorse – Ufficio VI – Concorsi – Largo Luigi Daga, n. 2 – 00164 Roma, ogni variazione di indirizzo o recapito intervenute successivamente all’inoltro della domanda di partecipazione presso il quale si intende ricevere le comunicazioni del concorso.
  4. Gli aspiranti dovranno, altresì, dichiarare nella domanda di conoscere che le date e il luogo di svolgimento delle prove di esame del concorso ovvero l’eventuale rinvio saranno resi noti, con valore di notifica a tutti gli effetti e per tutti i concorrenti, a partire dal 23 febbraio 2018, mediante pubblicazione sul sito ufficiale del Ministero della Giustizia, www.giustizia.it .
  5. L’Amministrazione si riserva di provvedere alla verifica della veridicità delle dichiarazioni rilasciate dai partecipanti alla procedura, i quali si intendono altresì avvertiti delle conseguenze sotto il profilo penale, civile, amministrativo delle dichiarazioni false o mendaci ai sensi degli articoli 75 e 76 del decreto del Presidente della Repubblica 28 dicembre 2000, n. 445 e successive modificazioni e integrazioni, ivi compresa la perdita degli eventuali benefici conseguiti sulla base di dichiarazioni non veritiere.

 


Articolo 7
(Disposizioni in favore di particolari categorie di cittadini nelle prove di esame)

  1. I candidati affetti da patologie limitatrici della autonomia sono assistiti nell'espletamento delle prove di esame, ai sensi degli articoli 4 e 20 della legge 5 febbraio 1992, n. 104, da personale dell’Amministrazione Penitenziaria, in possesso di titolo di studio inferiore a quello previsto per l’ammissione al concorso.
  2. Detti candidati devono indicare nella domanda l'ausilio necessario in relazione al proprio handicap, nonché l'eventuale necessità di tempi aggiuntivi. Le richieste dovranno essere comprovate, con l’invio dell’apposita certificazione rilasciata dalla competente struttura pubblica dalla quale dovranno risultare in maniera specifica gli ausili necessari e gli eventuali tempi aggiuntivi. Nel caso di svolgimento di prova preselettiva i soggetti con handicap affetti da invalidità uguale o superiore all’80% sono esonerati dallo svolgimento della stessa e sono ammessi direttamente alle prove scritte, ai sensi dell’articolo 20 delle legge 5 febbraio 1992, n. 104, come integrata dal decreto-legge 24 giugno 2014, n. 90, convertito, con modificazioni, dalla legge 11 agosto 2014, n. 114.
  3. Successivamente all’invio della domanda ed entro venti giorni dalla data di scadenza del termine per l’invio delle domande di partecipazione, al fine di consentire all’Amministrazione di individuare e predisporre i mezzi e gli strumenti atti a garantire una regolare partecipazione al concorso, i candidati di cui ai commi precedenti dovranno far pervenire all’Ufficio VI – Concorsi – della Direzione generale del personale e delle risorse, copia della certificazione indicata nella domanda di partecipazione, con una delle seguenti modalità:
    • dalla propria posta elettronica ordinaria, mediante invio all’indirizzo e-mail: concorsi.compartoministeri: dgpersform.dap.roma@giustizia.it;
    • dalla propria posta elettronica certificata, mediante invio all’indirizzo di posta certificata: concorsi.compartoministeri.dap @giustiziacert.it.
    • a mezzo raccomandata AR all’indirizzo Ministero della Giustizia – Dipartimento dell’Amministrazione Penitenziaria – Direzione Generale del Personale e delle Risorse, Ufficio VI – Concorsi – Largo Luigi Daga n. 2, 00164 Roma.
       

 

Articolo 8
(Comunicazione agli aspiranti)

 

  1. Ad eccezione delle notifiche di cui all’articolo 6, comma 4, e eventuali modifiche, pubblicate sul sito ufficiale del Ministero della Giustizia, www.giustizia.it , tutte le comunicazioni personali agli aspiranti avverranno in forma scritta.
  2. L’Amministrazione Penitenziaria non assume alcuna responsabilità nel caso di dispersione di comunicazioni e/o ritardata ricezione da parte dei candidati di avvisi di convocazione, derivanti da inesatte od incomplete indicazioni di recapito da parte dell’aspirante o da mancata oppure tardiva comunicazione del cambiamento di recapito indicato nella domanda, né per eventuali disguidi postali o telegrafici o altre cause non imputabili a colpa dell’Amministrazione stessa, o ad eventi di forza maggiore.
     

Articolo 9
(Commissione esaminatrice)

  1. Con successivo provvedimento del Direttore generale del personale e delle risorse, in conformità ai principi dettati dall’articolo 35, comma 3, lettera e), del decreto legislativo 30 marzo 2001, n. 165, sarà nominata la Commissione Esaminatrice ai sensi della vigente normativa.
  2. Per supplire ad eventuali, temporanee assenze od impedimenti del presidente, di uno dei componenti o del segretario della Commissione, può essere prevista la nomina di un presidente supplente, di due componenti supplenti e di un segretario supplente, da effettuarsi con lo stesso decreto di costituzione della Commissione esaminatrice o con successivo provvedimento.
  3. Qualora il numero dei candidati superi il numero di mille unità, la Commissione, con successivo decreto, può essere integrata di un numero di componenti e di segretari aggiunti tali da permettere, unico restando il presidente, la suddivisione in sottocommissioni.
     

 

Articolo 9
(Commissione esaminatrice)

 

  1. Con successivo provvedimento del Direttore generale del personale e delle risorse, in conformità ai principi dettati dall’articolo 35, comma 3, lettera e), del decreto legislativo 30 marzo 2001, n. 165, sarà nominata la Commissione Esaminatrice ai sensi della vigente normativa.
  2. Per supplire ad eventuali, temporanee assenze od impedimenti del presidente, di uno dei componenti o del segretario della Commissione, può essere prevista la nomina di un presidente supplente, di due componenti supplenti e di un segretario supplente, da effettuarsi con lo stesso decreto di costituzione della Commissione esaminatrice o con successivo provvedimento.
  3. Qualora il numero dei candidati superi il numero di mille unità, la Commissione, con successivo decreto, può essere integrata di un numero di componenti e di segretari aggiunti tali da permettere, unico restando il presidente, la suddivisione in sottocommissioni.
     

 

Articolo 10
(Prove di esame)

  1. Il concorso si svolgerà mediante esame e consisterà in due prove scritte ed una prova orale.
  2. La Commissione esaminatrice, alla prima riunione, stabilisce i criteri e le modalità di valutazione delle prove concorsuali da formalizzare nei relativi verbali, al fine di assegnare i punteggi attribuiti alle singole prove. Essa, immediatamente prima dell’inizio di ciascuna prova orale, determina i quesiti da porre ai singoli candidati per ciascuna delle materie di esame. Tali quesiti sono proposti a ciascun candidato previa estrazione a sorte.
  3. Le prove scritte verteranno su:
    • Ordinamento penitenziario con particolare riferimento alla organizzazione degli Istituti e dei servizi penitenziari.
    • Ragioneria pubblica e contabilità di stato con particolare riferimento ai servizi amministrativo contabili dell’Amministrazione Penitenziaria.
  4. Saranno ammessi alla prova orale i candidati che avranno riportato il punteggio di almeno 21/30 in ciascuna delle prove scritte.
  5. La prova orale verterà sulle materie oggetto delle prove scritte ed inoltre su:
    • Elementi di economia politica, di scienze delle finanze e di statistica.
    • Elementi di diritto costituzionale ed amministrativo con particolare riferimento al rapporto di pubblico impiego.
      Detta prova comprenderà anche:
    • l’accertamento della conoscenza di una lingua straniera scelta dal candidato tra quelle sottoindicate:
      INGLESE, FRANCESE, TEDESCO O SPAGNOLO;
    • l’accertamento della conoscenza dell’uso di apparecchiature e applicazioni informatiche.
  6. Le prove scritte (o l’eventuale prova preselettiva) si svolgeranno nei luoghi e nelle date che saranno stabiliti con successivo provvedimento, che sarà pubblicato sul sito ufficiale del Ministero della Giustizia, a partire dal 23 febbraio 2018. Tale pubblicazione avrà valore di notifica a tutti gli effetti.
  7. I candidati ai quali non sia stata comunicata l’esclusione sono ammessi al concorso con riserva di accertamento del possesso dei requisiti prescritti per l’assunzione e dovranno, senza alcun preavviso o invito, presentarsi muniti del documento di identificazione (e fotocopia dello stesso), di copia della domanda di partecipazione e della ricevuta di invio della domanda completa del numero identificativo – nei locali e nei giorni individuati ai sensi del comma precedente.
  8. La prova orale si intende superata se il candidato avrà conseguito una votazione di almeno 21/30.
  9. L’avviso per la presentazione alla prova orale sarà dato ai singoli candidati almeno venti giorni prima di quello in cui essi debbono sostenerla, mediante apposita nota ministeriale, che sarà inviata presso la mail indicata nella domanda. Con la stessa nota sarà data contemporaneamente comunicazione del voto riportato in ciascuna delle prove scritte.
  10. I candidati che non si presenteranno nei giorni e nell’ora previsti per sostenere le prove di esame saranno considerati esclusi dal concorso.
     

Articolo 11
(Prove preselettive)

  1. L’Amministrazione si riserva la facoltà di far precedere le prove scritte da una prova preselettiva, qualora le domande di partecipazione siano superiori a mille (1.000).
  2. La prova preselettiva, ove svolta, consisterà in una serie di domande a risposta multipla vertenti su argomenti di cultura generale e sulle materie di cui ai commi 3 e 5 del precedente articolo 10.
  3. Ai fini della predisposizione delle domande a risposta multipla l’Amministrazione è autorizzata ad avvalersi della consulenza di enti pubblici o di privati specializzati nel settore. La predisposizione dei quesiti può essere affidata a qualificati istituti pubblici e privati. La Commissione esaminatrice provvederà alla validazione dei quesiti.
  4. Il punteggio conseguito nella prova preselettiva non concorre ai fini della determinazione della votazione complessiva finale.
  5. Durante le prove preselettive è fatto divieto ai candidati di comunicare tra loro verbalmente o per iscritto, ovvero di mettersi in relazione con altri salvo che con gli incaricati della vigilanza e con i componenti della Commissione esaminatrice.
  6. Nel corso della prova preselettiva è vietato ai candidati di portare nell’aula di esame carta da scrivere, appunti, libri, opuscoli di qualsiasi genere ed apparecchi che consentano di comunicare tra loro e con l’esterno. Il candidato che contravviene a tali disposizioni è escluso dal concorso.
  7. Saranno ammessi alle prove scritte i candidati classificatisi, in base al punteggio, tra i primi 650, nonché i candidati che abbiano riportato lo stesso punteggio del candidato classificato all’ultimo posto utile.
  8. Ai sensi dell’articolo 20 delle legge 5 febbraio 1992, n. 104, come integrata dal decreto-legge 24 giugno 2014, n. 90, convertito, con modificazioni, dalla legge 11 agosto 2014, n. 114, i soggetti con handicap affetti da invalidità uguale o superiore all’80% sono esonerati dallo svolgimento della prova preselettiva e sono ammessi direttamente alle prove scritte.
  9. Il mancato possesso dei titoli per l’esonero dalla prova preselettiva ovvero la mancata documentazione, ove richiesta, comporterà del pari l’esclusione dal concorso e la revoca da ogni atto o provvedimento conseguente.
  10. I candidati sono tenuti a presentarsi alle prove preselettive muniti di un idoneo documento di riconoscimento in corso di validità e della ricevuta di invio della domanda rilasciata dal sistema informatico.
  11. L’assenza dalle prove preselettive, qualunque ne sia la causa, comporterà l’esclusione dal concorso.
  12. L’esito delle prove sarà pubblicato sul sito ufficiale del Ministero della giustizia, www.giustizia.it.
  13. Tale pubblicazione avrà valore di notifica ad ogni effetto di legge.
     

 

Articolo 12
(Titoli di preferenza a parità di merito ed a parità di merito e titoli)

  1. A parità di condizioni e di posizione nella graduatoria, sono applicate le preferenze e precedenze previste dalla normativa vigente.
  2. I candidati che avranno superato il colloquio dovranno far pervenire all’Ufficio VI – Concorsi della Direzione generale del personale e delle risorse, entro il termine perentorio di quindici giorni decorrenti dal giorno successivo a quello in cui hanno sostenuto il colloquio orale, i documenti in carta semplice attestanti il possesso dei titoli di riserva di cui al precedente articolo 2, nonché di preferenza e precedenza di cui al precedente comma, già dichiarati nella domanda di ammissione al concorso.
  3. Fermo restando il temine sopra indicato, la documentazione suddetta potrà essere prodotta con invio a mezzo raccomandata AR all’indirizzo Ministero della Giustizia – Dipartimento dell’Amministrazione Penitenziaria – Direzione Generale del Personale e delle Risorse – Ufficio VI – Concorsi – Largo Luigi Daga n. 2, 00164 – Roma, ovvero con al seguente indirizzo di posta elettronica:
    concorsi.compartoministeri.dap@giustizia.it .
    concorsi.compartoministeri.dap@giustiziacert.it.
  4. Nel caso di invio a mezzo raccomandata, farà fede il timbro a data dell’Ufficio postale accettante.
     

 

Articolo 13
(Graduatoria)

 

  1. Espletate le prove del concorso, la Commissione di cui all’articolo 9 redige la graduatoria di merito con l’indicazione della votazione complessiva conseguita da ciascun candidato.
  2. Il punteggio finale sarà determinato dalla somma della media dei voti riportati nelle prove scritte e della votazione conseguita nella prova orale.
  3. Il Direttore generale del personale e delle risorse, riconosciuta la regolarità del procedimento, con proprio decreto approva la graduatoria di merito e dichiara i vincitori del concorso.
  4. Tale graduatoria sarà pubblicata nel sito istituzionale del Ministero della Giustizia www.giustizia.it con modalità che assicurino la riservatezza dei dati sensibili. Di tale pubblicazione sarà data notizia mediante avviso nella Gazzetta Ufficiale della Repubblica Italiana – 4^ Serie Speciale “Concorsi ed Esami”. Dalla data di pubblicazione di detto avviso decorre il termine per eventuali impugnative.
     

 

Articolo 14
(Nomina vincitori)

  1. Acquisita la necessaria autorizzazione alla assunzione ai sensi della vigente normativa in materia, i candidati dichiarati vincitori saranno invitati a stipulare un contratto individuale a tempo indeterminato finalizzato all’instaurazione di un rapporto di lavoro a tempo pieno nella III Area funzionale, fascia retributiva F1, profilo professionale di Funzionario contabile.
  2. Il rapporto di lavoro con l'Amministrazione decorrerà ad ogni effetto con l'accettazione da parte degli interessati del contratto individuale di lavoro che si perfezionerà con la presentazione nella sede di assegnazione nella data indicata da questa Amministrazione e con la sottoscrizione del verbale di immissione in servizio, fatto salvo il successivo accertamento da parte dell'Amministrazione del possesso dei requisiti prescritti per l'accesso all'impiego nell'Amministrazione dello Stato.
  3. La mancata presentazione in servizio, senza giustificato motivo, entro il termine indicato da questa Amministrazione comporterà il non luogo alla stipula del contratto.
  4. Le sedi di assegnazione del personale da immettere in servizio saranno individuate in relazione alle esigenze organizzative ed operative degli istituti penitenziari.
  5. I candidati del concorso dovranno permanere nella sede di prima destinazione per un periodo non inferiore a cinque anni.
     

 

Articolo 15
(Norme di salvaguardia)

 

  1. Per quanto non espressamente previsto dal presente bando si applica la normativa vigente in materia di concorsi pubblici.

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