Concorsi Pubblici, Uffici di Staff, Reclutamento del Personale nelle Amministrazioni Pubbliche

L’accesso tramite concorso pubblico

Nell’ordinamento italiano il concorso pubblico costituisce il sistema ordinario di accesso al pubblico impiego; in tal senso dispone l’ art. 97 della Costituzione che al comma 3 sancisce: «Agli impieghi nelle pubbliche amministrazioni si accede mediante concorso, salvo i casi stabiliti dalla legge». Il legislatore costituzionale ha dunque reputato il concorso lo strumento idoneo a selezionare, i soggetti più capaci a ricoprire posizioni lavorative all’interno delle pubbliche amministrazioni ovverosia a svolgere le loro funzioni in condizioni di imparzialità (art. 97 Cost.) e al servizio esclusivo della Nazione (art. 98 Cost.).

La prima normativa che, in maniera organica, ha fondato il reclutamento del personale sulla regola del concorso pubblico è stato il D.P.R. 3/1957 che stabilisce: «L’assunzione agli impieghi civili dello Stato è effettuata mediante pubblico concorso per esami alle qualifiche iniziali …». Una svolta importante in materia si è avuta poi con il D.Lgs. 29/1993 che ha fissato, all’art. 35, i principi cui avrebbero dovuto conformarsi le procedure di reclutamento del personale improntati all’ imparzialità ed alla trasparenza nelle selezioni in modo da garantire un adeguato accesso dall’esterno.

Successivamente il D.P.R. 487/1994 ha individuato fra le modalità di accesso alla P.A., accanto al concorso per esami (ferme restando le ipotesi dell’avviamento degli iscritti al collocamento e la chiamata numerica per le assunzioni obbligatorie) il concorso per titoli, il concorso per titoli ed esami ed il corso-concorso.

 

L’art. 35 del D.Lgs. 165/2001: le procedure di reclutamento del personale

In coerenza ai principi enunciati dall’ art. 97 Cost., l’ art. 35 del D.Lgs. 165/2001 (modificato dalla L. 244/2007 e successivamente dal D.Lgs. 150/2009) sancisce che l’ assunzione nelle amministrazioni pubbliche avviene con contratto individuale di lavoro: a) tramite procedure selettive volte all’ accertamento della professionalità richiesta, che garantiscano in misura adeguata l’accesso dall’ esterno (vedi infra lett. C);

  1. b) mediante avviamento degli iscritti nelle liste di collocamento per le qualifiche e i profili per i quali è richiesto il solo requisito della scuola dell’ obbligo, salvi gli ulteriori requisiti per specifiche professionalità;
  2. c) per chiamata numerica degli iscritti nelle liste di collocamento obbligatorio ai sensi della normativa vigente (L. 68/1999) e previa verifica della compatibilità dell’invalidità con le mansioni da svolgere. In virtù delle modifiche introdotte alla L. 68/1999, dall’ art. 40, comma 4 del D.L. 25-6-2008, n. 112 (conv. con modif. nella L. 6-8-2008, n. 133), i datori di lavoro pubblici (e privati) sono tenuti ad inviare in via telematica agli uffici competenti un prospetto informativo dal quale risultino il numero complessivo dei lavoratori dipendenti, il numero e i nominativi dei lavoratori computabili nella quota di riserva di cui all’ art. 3 della L. n. 68 cit. nonché i posti di lavoro e le mansioni disponibili per i lavoratori disabili;
  3. d) per chiamata diretta nominativa, riservata al coniuge superstite, ai figli del personale delle Forze armate, delle Forze dell’ordine; del Corpo nazionale dei vigili del fuoco e del personale della polizia municipale deceduto nell’ espletamento del servizio, nonché delle vittime del terrorismo e della criminalità organizzata.

 

Le procedure di reclutamento del personale: i principi

Il D.Lgs. 165/2001, all’ articolo 35, prevede che l’assunzione nelle pubbliche amministra-zioni avviene attraverso procedure selettive volte all’ accertamento della professionalità richiesta, che garantiscano in misura adeguata l’accesso dall’esterno. La selezione deve avvenire nel rispetto di alcuni principi fondamentali (comma 3, art. 35, D.Lgs. 165/2001):

  1. a) adeguata pubblicità della selezione e modalità di svolgimento che garantiscano l’imparzialità e assicurino economicità e celerità di espletamento, ricorrendo, se opportuno, all’ausilio di sistemi automatizzati, diretti anche a realizzare forme di preselezione;
  2. b) adozione di meccanismi oggettivi e trasparenti, idonei a verificare il possesso dei requisiti attitudinali e professionali richiesti in relazione alla posizione da ricoprire;
  3. c) rispetto delle pari opportunità tra lavoratrici e lavoratori. In materia, il testo normativo di riferimento è il D.Lgs. 11 aprile 2006, n. 198 recante il Codice delle pari opportunità tra uomo e donna, da ultimo significativamente modificato dal D.Lgs. 25 gennaio 2010, n. 5.

In particolare, il D.Lgs. 5/2010 sostituendo l’articolo I del predetto codice relativo al concetto di «discrimi-nazione» ne ha ampliato anche la portata. Infatti, secondo il novellato articolo 1 il D.Lgs. 198/2006 ha ad oggetto «le misure volte ad eliminare ogni discriminazione basata sul sesso, che abbia come conseguenza o come scopo di compromettere odi impedire il riconoscimento, il godimento o l’esercizio dei diritti umani e delle libertà fondamentali in campo politico, economico, sociale, culturale e civile o in ogni altro campo»;

  1. d) decentramento delle procedure di reclutamento (i concorsi statali, infatti, si espletano di nonna a livello regionale, fatte salve eventuali deroghe dovute a ragioni tecnico-amministrative odi economicità e autorizzate dal Presidente del Consiglio);
  2. e) composizione delle commissioni esclusivamente con esperti di provata competenza nelle materie di concorso, scelti tra funzionari delle amministrazioni, docenti ed estranei alle medesime, che non siano componenti dell’organo di direzione politica dell’amministrazione, che non ricoprano cariche politiche e che non siano rappresentanti sindacali o designati dalle confederazioni ed organizzazioni sindacali o dalle associazioni professionali.

L’articolo 51 del D.Lgs. 150/2009 aggiunge anche un ulteriore periodo al comma 5ter dell’art. 35, ai sensi del quale il principio della parità di condizioni per l’accesso ai pubblici uffici è garantito, mediante specifiche disposizioni del bando, con riferimento al luogo di residenza dei concorrenti, quando tale requisito sia strumentale all’ assolvimento di servizi altrimenti non attuabili o almeno non attuabili con identico risultato: si tratta della cd. territorializzazione delle procedure concorsuali.

L’ORDINAMENTO GENERALE DEGLI UFFICI E DEI SERVIZI

Il Testo Unico degli enti locali all’art. 89 attribuisce alla fonte regolamentare la disciplina dell’ordinamento generale degli uffici e dei servizi. Ai regolamenti, spetta, infatti, disciplinare l’ordinamento generale degli uffici e dei servizi; ciò deve avvenire in conformità allo statuto, in base ai criteri di autonomia, funzionalità ed economicità di gestione, secondo principi di professionalità e responsabilità.

I regolamenti qui in esame, nella definizione delle procedure per le assunzioni, fanno riferimento ai principi fissati al comma 3 dell’art. 35 del D.Lgs. 165/2001 (vedi § 1, lett. C). Il comma 2 dell’art. 89, giusta il rinvio a quanto demandato alla contrattazione collettiva nazionale, individua nelle seguenti materie l’oggetto su cui l’ente locale esercita la potestà regolamentare:

  1. a) responsabilità giuridiche attinenti ai singoli operatori nell’espletamento delle procedure amministrative;
  2. b) organi, uffici, modi di conferimenti della titolarità dei medesimi;
  3. c) principi fondamentali di organizzazione degli uffici;
  4. d) procedimenti di selezione per l’accesso al lavoro e di avviamento al lavoro;
  5. e) ruoli, dotazioni organiche e loro consistenza complessiva;
  6. f) garanzia della libertà di insegnamento ed autonomia professionale nello svolgimento dell’attività didattica, scientifica e di ricerca;
  7. g) disciplina della responsabilità e delle incompatibilità tra impiego nelle pubbliche amministrazioni ed altre attività e casi di divieto di cumulo di impieghi e incarichi pubblici.

L’art. 3, comma 56 della L. 24-12-2007, n. 244 (da ultimo sostituito dall’art. 46, comma 3 del D.L. 25-6-2008, n. 112, conv. con modif. nella L. 6-8-2008, n. 133), inoltre, ha previsto che con i regolamenti di cui all’art. 89 siano fissati, in conformità a quanto stabilito dalle disposizioni vigenti, i limiti, i criteri e le modalità per l’affidamento di incarichi di collaborazione autonoma, che si applicano a tutte le tipologie di prestazioni.

La violazione delle disposizioni regolamentari richiamate costituisce illecito disciplinare e determina responsabilità erariale, con obbligo per la P.A. di recuperare le somme spese dal dirigente responsabile. Il limite massimo della spesa annua per incarichi di collaborazione è fissato nel bilancio preventivo degli enti locali. Per ciò che concerne, invece, l’applicazione negli enti locali della normativa di cui al D.P.R. 487/1994 (regolamento recante le nonne sull’accesso agli impieghi nelle pubbliche amministrazioni e le modalità di svolgimento dei concorsi, concorsi unici e delle altre forme di assunzione) il comma 13 dell’art. 70 del D.Lgs. 165/2001 stabilisce, come principio di base, l’applicazione del decreto n. 487 alle pubbliche amministrazioni per le parti non incompatibili con quanto previsto dagli artt. 35 e 36.

È comunque fatta salva la regolamentazione nell’ambito dei rispettivi ordinamenti naturalmente disposta nel rispetto dei principi suindicati dall’art. 35 del D.Lgs. n. 165.

Coerentemente a tale disposizione il D.Lgs. 267/2000 al comma 4 dell’art. 89 ha inteso attribuire al D.P.R. n. 487 un ruolo residuale: il decreto trova applicazione in mancanza di disciplina regolamentare sull’ordinamento degli uffici e dei servizi.

 

GLI UFFICI DI STAFF

L’art. 90 D.Lgs. 267/2000 reca la rubrica Uffici di supporto agli organi di direzione politica riproponendo il tenore letterale dell’articolo 51 della L. 142/1990 recepito.

In particolare, il testo unico dispone che il regolamento sull’ordinamento degli uffici e dei servizi può prevedere la costituzione di uffici (cd. uffici di staff) alle dirette dipendenze del Sindaco del Presidente della Provincia, della Giunta o degli assessori, per l’esercizio delle funzioni di indirizzo e di controllo loro attribuite dalla legge, costituiti da dipendenti dell’ente ovvero, purché l’ente non sia dissestato o versi in situazioni strutturalmente deficitarie, da collaboratori assunti con contratto a tempo determinato i quali, se dipendenti da una pubblica amministrazione, sono collocati in aspettativa senza assegni.

Al personale assunto con contratto di lavoro subordinato a tempo determinato si applica il contratto collettivo nazionale di lavoro del personale degli enti locali. Gli uffici di staff rappresentano:

— strutture non necessarie ma solo eventuali, in quanto la loro costituzione è rimessa all’ autonoma determinazione dell’ente;

— strutture collocate in posizione servente e subalterna rispetto agli organi di direzione politica;

— strutture con caratteristiche di operatività ben diversa da quella degli uffici di line.


Lascia un commento