Concorsi nel Pubblico Impiego e Scelta della Sede di Lavoro – Legge 104/92

Scelta della sede di lavoro nei concorsi pubblici – Pubblico Impiego

Il dipendente pubblico, che assiste con continuità un familiare handicappato convivente secondo l’art. 33, L.n.104/1992, purtroppo non ha un titolo preferenziale o addirittura un diritto di prelazione nei confronti di un altro dipendente statale che vincitore di concorso.




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Ovvia conseguenza che l’ordine di assegnazione delle sedi di lavoro non può essere sovvertito se determinato con graduatoria finale.

Cosicché l‘Amministrazione Pubblica, non può consentire all’istante (cioè colui il quale usufruisce dell’art. 33 legge 104/92)  di rimanere nella sede di precedente assegnazione, salvo nvi sia vacanza della sede per la viene esercitata l’opzione.

Si precisa che tale diritto invece sussiste, nella fattispecie in cui viene esercitato dall’interessato, nei confronti di un posto vacante.

Alla luce delle su esposte affermazioni, la legge prevede che il diritto di scelta della sede di lavoro del dipendente pubblico, sussiste esclusivamente sui posti di lavoro vacanti, rispetto a quelli assegnati ai vincitori di concorso.

 

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La legge 104/92 tutela i diritti delle persone disabili e appunto prevede alcune agevolazioni su scelta e trasferimento di sede per i lavoratori disabili. Le agevolazioni sono finalizzate a ridurre i disagi della lontananza tra domicilio e sede di lavoro.

L’art. 21 della legge 104/92 prevede che la persona diversamente abile con un grado di invalidità superiore ai due terzi o con minorazioni iscritte alle categorie prima, seconda e terza della tabella A annessa alla legge 10 agosto 1950, n. 648, assunta presso gli enti pubblici come vincitrice di concorso o ad altro titolo, ha diritto di:

–      scelta prioritaria tra le sedi disponibili;

–      precedenza in sede di trasferimento a domanda;

L’art. 33 – comma 6 della legge 104/92 prevede che la persona diversamente abile maggiorenne in situazione di gravità può usufruire dei permessi di cui ai commi 2 e 3 (permessi di due ore al giorno o di tre giorni al mese), ha diritto a scegliere, ove possibile, la sede di lavoro più vicina al proprio domicilio e non può essere trasferita in altra sede, senza il suo consenso”.

Per usufruire delle agevolazioni previste dall’art. 21 della legge 104/92 sono necessarie:

  1. la certificazione di portatore di handicap anche non grave(art. 3 – comma 1 della legge 104/92) rilasciata dalla apposita commissione operante presso l’Azienda U.S.L. di residenza dell’interessato;
  2. invalidità superiore ai 2/3(dal 67% al 100%).

Per usufruire delle agevolazioni di cui all’art 33 della legge 104/92 è necessario essere in possesso della certificazione di portatore di handicap in condizioni di gravità (art. 3 – comma 3 della legge 104/92) rilasciata dalla apposita commissione operante presso la Azienda U.S.L. di residenza dell’interessato.

Si ribadisce che le agevolazioni di cui all’art. 21 operano solo nell’ambito della pubblica amministrazione in quanto si riferiscono specificamente alle persone assunte presso gli enti pubblici come vincitrici di concorso o ad altro titolo, mentre le agevolazioni di cui all’art. 33 si applicano sia al settore pubblico che alle imprese private.

Il diritto di scegliere, la sede di lavoro più vicina al proprio domicilio può valere soltanto nell’ambito della medesima amministrazione o ente di appartenenza (Circolare Ministero per la Funzione Pubblica n. 90543/7/448 del 26 giugno 1992) – per esempio non è possibile invocare la legge 104 per essere trasferiti da una azienda U.S.L. ad un’altra o da un Comune ad un altro, in questi casi può essere utilizzato l’istituto della mobilità –o addirittura dell’interscambio nella pubblica amministrazione – di cui questo sito www.dipendentipubblici.eu/ ne è promotore.

Il diritto al trasferimento di sede può valere solo nel caso in cui esista il posto vacante nella sede di destinazione richiesta (Parere del Consiglio di Stato n. 1813 del 10 dicembre 1996, Circolare del Dipartimento Funzione Pubblica 6 dicembre 2010, n.13;).

In molte pubbliche amministrazioni (per esempio scuola, guardia di finanza,) hanno ulteriormente precisato i criteri per fruire di tale agevolazione. Pertanto, è sempre opportuno verificare quanto specificamente previsto dal contratto di lavoro e dai regolamenti di categoria.

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